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Ordinanza

Ordinanza n. 1071/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti provvedimenti: 1. Dell'Avviso prot. n. 58754 del 17 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi allo svolgimento della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive nel ruolo di cui all'articolo 419 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito” di cui al Decreto Direttoriale n. 2269 del 09.12.2024, nella parte in cui non sono inseriti i nominativi delle ricorrenti; 2. Dell'Avviso prot. n. 58996 del 19 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non sono inseriti i nominativi delle ricorrenti; 3. Dell'Avviso prot. n. 59232 del 22 dicembre 2025 recante il calendario d'esame e delle sedi concorsuali delle prove scritte del concorso di cui al D.D. M.I.M., individuate nelle date del 19 gennaio 2026 e 20 gennaio 2026, in quanto lesivo per le ricorrenti, non ammesse allo svolgimento delle suddette prove; 4. Dell'Avviso prot. n. 59697 del 30 dicembre 2025 e del relativo allegato, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco integrato dei candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D. M.I.M. n. 2269/2024, nella parte in cui non sono inseriti i nominativi delle ricorrenti; 5. Del giudizio negativo comminato alle ricorrenti in relazione alla prova preselettiva sostenuta, che ha cagionato il loro mancato inserimento tra i candidati ammessi allo svolgimento delle prove scritte; 6. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova preselettiva della procedura concorsuale in oggetto, in quanto viziati poiché non conformi alle linee guida, formulati male, errati o con più risposte possibili; 7. Di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e del CINECA, di data e protocollo sconosciuti, relativi alla predisposizione, validazione e correzione dei quesiti della prova preselettiva del 3 ottobre 2025; 8. Per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale M.I.M. n. 2269/2024, ove interpretato nel senso di legittimare la somministrazione di quesiti privi di univocità logica ovvero suscettibili di plurime soluzioni corrette; 9. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi delle ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale della procedura concorsuale per cui è causa.

Giustizia amministrativa202600820

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione delle ricorrenti dall'elenco degli ammesse alla prova scritta del concorso per 145 dirigenti tecnici, conseguente al giudizio negativo nella prova preselettiva e ai quesiti contestati

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli avvisi ministeriali recanti gli elenchi delle candidate ammesse alla prova scritta, il calendario e le sedi delle prove, il giudizio negativo riportato nella prova preselettiva, i quesiti somministrati, i verbali della commissione e del CINECA e, ove occorrente, il bando concorsuale. Hanno dedotto vizi dei quesiti preselettivi, ritenuti non conformi alle linee guida, mal formulati, errati o suscettibili di più risposte corrette, sostenendo che tali vizi avrebbero determinato la loro mancata ammissione alla prova scritta. Il ricorso è stato proposto in forma collettiva e cumulativa; il Tribunale ha rilevato che alcune censure potrebbero riflettere posizioni non omogenee tra le ricorrenti, riservando ogni valutazione sull'ammissibilità del ricorso in tale forma.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le doglianze non apparissero assistite da adeguati profili di fondatezza, sia per la contraddittorietà delle ragioni poste a sostegno della contestazione dei quesiti, sia per la genericità delle censure, anche in rapporto alle specifiche e diversificate posizioni delle singole ricorrenti. In particolare, non era possibile comprendere come i singoli quesiti contestati avessero inciso sul buon esito della prova di ciascuna candidata. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha escluso l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, poiché la prova scritta si era già svolta e, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbero state ancora possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie. La decisione sull'ammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo e sulla liquidazione delle spese è stata rinviata alla fase di merito; spese della fase cautelare al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti cautelari, con valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione di quesiti concorsuali deve essere specifica e deve consentire di individuare, per ciascun candidato, il concreto nesso tra il quesito censurato e l'esito negativo della prova; censure generiche o non riferite alla posizione individuale non offrono adeguato fumus boni iuris.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando la prova concorsuale si sia già svolta e, in caso di successivo accoglimento del ricorso, siano ancora concretamente possibili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
  • La proposizione collettiva e cumulativa di un ricorso concorsuale può richiedere una verifica specifica dell'omogeneità delle posizioni dei ricorrenti; tale verifica può essere riservata alla fase di merito quando le censure prospettate non consentano ancora di definire la questione in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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