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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1417/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia aveva accertato per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 110, comma 7, del T.U.I.R., maggiori imposte IRES/IRAP ritenendo che i costi delle transazioni infragruppo con la casa madre svizzera fossero superiori al valore normale, sulla base dell'applicazione del Transactional Net Margin Method (TNMM) e di un'analisi di comparabilità che aveva individuato tre comparables. La contribuente contestò la metodologia dell'Ufficio producendo un benchmark alternativo (29 comparables iniziali, margine operativo 10,26%) e denunciò carenze istruttorie dell'Amministrazione. La Commissione tributaria regionale confermò la sentenza di primo grado favorevole alla società, ritenendo insufficiente la prova fornita dall'Ufficio. L'Agenzia ricorse in Cassazione deducendo vizio di motivazione dell'appello e motivazione per relationem della CTR.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto che la sentenza di secondo grado avesse motivato per relationem in modo insufficiente, senza dare adeguata e autonoma valutazione critica delle censure puntuali mosse dall'Ufficio circa la metodologia di benchmark e la scelta dei comparables. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame. Ha altresì disposto la liquidazione delle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)

    Si riferisce alla determinazione dei valori di mercato nelle operazioni infragruppo e legittima l'accertamento basato su metodi di transfer pricing; la Corte però non si è pronunciata nel merito sull'applicabilità del TNMM ma ha richiamato la necessità che l'Amministrazione dimostri chiaramente la metodologia e i criteri di comparabilità adottati.

  • art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986

    Norma richiamata in sede di doglianza dall'Agenzia; la Corte non ha risolto la questione sostanziale relativa a tale disposizione ma il richiamo sottolinea che i profili di imputazione reddituale devono essere motivati e documentati dall'Amministrazione.

  • art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (disposizioni in materia di prezzi di trasferimento)

    art. 26 D.L. 31/05/2010, n. 78

    Stabilisce obblighi di documentazione sui prezzi di trasferimento; la Corte ha ricordato l'importanza della documentazione specifica per l'anno oggetto di controllo e ha ritenuto rilevante, ai fini della valutazione della correttezza dell'accertamento, il mancato possesso di documentazione per l'anno 2007 come elemento considerabile nell'istruttoria.

  • art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Norma richiamata per censurare il vizio di motivazione apparente; la Corte ha esaminato il vizio e precisato i limiti della motivazione per relationem, affermando che l'appello può richiamare la motivazione di primo grado solo se il giudice d'appello dà conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Fondamento del motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto sussistente la violazione quando la motivazione di appello si limita ad adesione acritica alla prima decisione senza autonoma valutazione critica delle censure.

  • art. 366 e art. 369 cod. proc. civ.; art. 25, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    art. 366 c.p.c.; art. 369 c.p.c.; art. 25, comma 2 D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha chiarito i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: l'obbligo di indicare gli atti e documenti sui quali si fonda il ricorso (art. 366) può essere assolto anche con indicazioni sulla collocazione nel fascicolo d'ufficio, essendo acquisito il fascicolo ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 546/1992; la richiesta di trasmissione del fascicolo ai sensi dell'art. 369 è sufficiente quando ricorrente non ha copia del fascicolo di parte.

Massime di principio

  • In accertamenti sui prezzi di trasferimento l'Amministrazione deve esplicitare chiaramente la metodologia usata (es. TNMM), i criteri di selezione dei comparables e i calcoli che giustificano l'eventuale rettifica; senza questa evidenza la contestazione rischia di essere disattesa.
  • La documentazione sui prezzi di trasferimento relativa all'anno oggetto di controllo è rilevante: la mancata disponibilità documentale per quell'anno può incidere sulla prova dell'Amministrazione, ma non esonera l'Ufficio dall'obbligo di motivare adeguatamente l'accertamento.
  • La motivazione per relationem in sede d'appello è ammessa solo se il giudice d'appello indica chiaramente quali parti della motivazione di primo grado condivide e fornisce una valutazione critica delle censure mosse in appello; altrimenti la decisione può essere cassata per carenza motivazionale.
  • Il contribuente che propone un benchmark alternativo deve spiegare i criteri di selezione e dimostrare la comparabilità funzionale e di rischio con la tested party; un ampio campione iniziale va illustrato nei criteri di raffinamento fino ai comparables scelti.
  • In sede di giudizio di legittimità il ricorrente deve indicare gli atti e i documenti su cui si fonda il ricorso e la loro collocazione nel fascicolo, ma può valersi della procedura di acquisizione del fascicolo d'ufficio quando non possiede copia.
  • Quando la CTR o il giudice di merito confermano o respingono valutazioni tecniche complesse (es. analisi di benchmark), la motivazione deve esplicitare il confronto critico tra le metodologie avversarie e fornire ragioni puntuali per preferire una valutazione rispetto all'altra.

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