Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/06/2024 n. 129 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Tasse automobilistiche - Avviso di accertamento - Sospensione termini per eventi eccezionali - Non solo termini in scadenza - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione di un avviso di accertamento relativo a tasse automobilistiche per presunta decadenza del potere accertatore; il ricorrente sosteneva che l'atto fosse tardivo perché non avrebbe dovuto essere considerata valida la sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19 se il termine non scadeva all'interno del periodo sospeso

La decisione

il giudice ha ritenuto applicabile la sospensione dei termini prevista dall'art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020 richiamando l'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 159/2015, considerandovi l'evento pandemico come evento eccezionale; la sospensione, fissata per il periodo 09/03/2020-31/05/2020, si applica non solo ai termini che scadono in quel periodo ma a tutti i termini che in quel periodo semplicemente decorrono, interrompendone la decorrenza. Il richiamo dell'appellante all'art. 157 del D.L. n. 34/2020 è stato ritenuto non rilevante perché quella norma riguarda soltanto i termini di decadenza che scadono tra il 09/03/2020 e il 31/12/2020; comunque, anche se applicabile, avrebbe ammesso la notifica entro il 28/02/2022. In conclusione l'avviso di accertamento è stato considerato tempestivo e l'impugnazione respinta.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 4, D.L. n. 18/2020

    sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza relativamente all'attività degli uffici impositori per il periodo 09/03/2020 - 31/05/2020

    la sospensione riguarda l'attività degli uffici impositori e sospende la decorrenza dei termini che in quel periodo stiano semplicemente decorrendo, non solo quelli la cui scadenza cada nel periodo

  • art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015

    sospensione dei termini in conseguenza di eventi eccezionali

    consente di qualificare l'evento pandemico come causa di sospensione dei termini amministrativi e supporta l'applicazione dell'interruzione/ sospensione della decorrenza dei termini

  • art. 157, D.L. n. 34/2020

    disposizione che prevede che gli atti di accertamento per i quali i termini di decadenza scadono tra il 09/03/2020 ed il 31/12/2020 siano emessi entro il 31/12/2020 e notificati tra il 01/03/2021 ed il 28/02/2022

    norma successiva e specifica limitata ai termini che scadono nel periodo 09/03/2020-31/12/2020; nel caso concreto la sua applicazione è irrilevante perché il termine di decadenza non scadeva in quella finestra, benché, se applicabile, avrebbe comunque consentito una notifica differita fino al 28/02/2022

Massime di principio

  • La sospensione dei termini per eventi eccezionali (es. emergenza COVID-19) sospende la decorrenza di tutti i termini che stanno decorrendo nel periodo di sospensione, non solo quelli la cui scadenza ricade in quel periodo.
  • Per valutare la tempestività di un atto impositivo occorre verificare la data di inizio del termine e se esso abbia corso, anche in parte, nel periodo di sospensione: in tal caso la decorrenza è interrotta e il termine si allunga della durata della sospensione.
  • Disposizioni successive che disciplinano termini speciali (es. art. 157 D.L. 34/2020) sono applicabili solo se ricorrono le condizioni temporali previste da quelle norme (p.es. la scadenza originaria ricade nella finestra indicata); non sostituiscono automaticamente la regola generale di sospensione.
  • In sede contenziosa il contribuente deve eccepire e dimostrare l'avvenuta sospensione/ decorrenza interrotta; l'amministrazione deve documentare le date di notifica e l'eventuale computo corretto dei termini.
  • Nella pratica, per calcolare la nuova scadenza bisogna sommare al termine residuo la durata della sospensione (es. giorni dal 09/03/2020 al 31/05/2020) e verificare le successive eventuali disposizioni normative integrative.
  • È fondamentale tenere conto delle diverse norme emergenziali pubblicate nel periodo (possono coesistere più interventi con ambiti e finestre temporali differenti) e applicare quella specifica che disciplina il caso concreto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.