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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16802/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del tribunale dell'esecuzione che aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. tra reati definiti con due distinti provvedimenti: una sentenza per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti commessa in un determinato luogo e data, e una successiva sentenza per cessione di cocaina, importazione dall'Olanda e violazione di una norma in materia di sostanze stupefacenti/precursori, commesse in altro contesto temporale e geografico. Deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice avesse valorizzato solo il dato temporale senza considerare la limitazione temporale dell'azione e la sostanziale omogeneità delle condotte, che avrebbero dovuto far ritenere unico il disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata nel negare la continuazione, perché il medesimo disegno criminoso deve essere riconoscibile sin dalla commissione del primo reato e dagli atti non emergevano elementi concreti in tal senso. I fatti risultavano inoltre eterogenei per contesto esecutivo, modalità e condotte, sicché non era possibile inferire una originaria ideazione unitaria. Poiché le censure erano manifestamente infondate e in parte miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia desumibile già dal primo fatto e da elementi concreti; non basta la mera omogeneità o contiguità temporale tra i reati.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice richiamata per i reati in materia di stupefacenti oggetto dei precedenti titoli esecutivi.

  • art. 3 l. 75/1958

    Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna nel secondo provvedimento menzionato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione è necessario che l'unicità del disegno criminoso sia verificabile attraverso elementi concreti già riferibili al primo reato, non potendo fondarsi su una mera successiva ricostruzione ex post.
  • La semplice somiglianza tra reati o la loro prossimità temporale non è sufficiente a integrare il medesimo disegno criminoso quando il contesto di commissione, le modalità esecutive e le condotte risultano significativamente diversi.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale fattuale e probatorio è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e non emerge assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, segue la condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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