Cassazione Civile, Ordinanza n. 00108/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un pignoramento presso terzi promosso da un consorzio nei confronti del proprio debitore, con pignoramento del credito che quest'ultimo vantava verso un'agenzia regionale. Il giudice dell'esecuzione dichiarò positiva la dichiarazione resa dal terzo pignorato e assegnò al creditore procedente il credito. L'agenzia regionale propose opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione, ma l'opposizione fu dichiarata tardiva. Il creditore procedette quindi a esecuzione nei confronti dell'agenzia sulla base dell'ordinanza di assegnazione; l'agenzia propose opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. deducendo, da un lato, che il credito era stato ceduto dal creditore a soggetti esteri prima del precetto e, dall'altro, che il credito originariamente pignorato era divenuto inesigibile perché, nell'appalto da cui traeva origine, l'appaltatore non avrebbe prestato le garanzie fideiussorie richieste dalla legge. La Corte d'appello accolse l'opposizione ritenendo provata la cessione e ammissibile, nel giudizio ex art. 615 c.p.c., la contestazione dell'inesigibilità del credito. In cassazione il creditore ha dedotto: violazione degli artt. 1326, 1334 e 2697 c.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto concluso il contratto di cessione sulla base della comunicazione dell'accettazione al terzo ceduto e senza prova dell'effettiva conclusione del contratto; violazione degli artt. 1326 e 1352 c.c., perché l'eventuale accettazione sarebbe stata invalida per difetto della forma richiesta; violazione degli artt. 553, 615 e 617 c.p.c., perché il terzo pignorato, dopo l'ordinanza di assegnazione non opposta, non potrebbe far valere con opposizione all'esecuzione fatti relativi al rapporto originario con il debitore esecutato, salvo sopravvenienze successive all'ordinanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, rigettato il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Ha affermato che, se la cessione del credito è qualificata come contratto, l'accettazione deve essere indirizzata al proponente e non a un terzo, sicché la mera notificazione al debitore ceduto non è idonea a dimostrare la conclusione del contratto di cessione. Ha inoltre chiarito che, una volta emessa e non opposta l'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che divenga debitore dell'assegnatario può opporre in una successiva esecuzione solo fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi del debito verso l'assegnatario; non può invece far valere con opposizione all'esecuzione questioni attinenti al rapporto originario tra debitore esecutato e terzo, che richiederebbero un ordinario giudizio di cognizione. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge
art. 1326 c.c.
l'accettazione deve pervenire al proponente per perfezionare il contratto; non è sufficiente la comunicazione a un terzo
art. 1334 c.c.
richiamato in relazione all'efficacia degli atti unilaterali e alla tesi della ricorrente sulla cessione
art. 2697 c.c.
invocato per il riparto dell'onere probatorio sulla conclusione del contratto di cessione
art. 1352 c.c.
la forma dell'accettazione è richiesta solo se prevista dalla legge, dal proponente o da un accordo preventivo delle parti
art. 553 c.p.c.
richiamato per la disciplina dell'assegnazione del credito pignorato
art. 615 c.p.c.
l'opposizione all'esecuzione non è il rimedio per contestare fatti relativi al rapporto originario già cristallizzato dall'ordinanza di assegnazione, salvo sopravvenienze
art. 617 c.p.c.
evocato per distinguere i rimedi esperibili contro l'ordinanza di assegnazione
Massime di principio
- Se la cessione del credito è strutturata come contratto, la conclusione richiede che l'accettazione sia indirizzata al proponente; una comunicazione resa al terzo ceduto non vale, di per sé, a perfezionare il contratto tra cedente e cessionario.
- La notificazione al debitore ceduto dell'atto di cessione non basta a provare, nei rapporti interni tra cedente e cessionario, l'avvenuta conclusione del contratto quando manchi la sottoscrizione del cessionario e il giudice abbia qualificato la fattispecie come contrattuale.
- L'obbligo di rispettare una forma determinata per l'accettazione non si presume: in assenza di una previsione legale, occorre una richiesta del proponente o un accordo delle parti.
- Dopo l'ordinanza di assegnazione non opposta, il terzo pignorato che divenga debitore dell'assegnatario può opporre in sede esecutiva solo fatti sopravvenuti, estintivi o impeditivi del debito verso l'assegnatario; le questioni attinenti al rapporto originario con il debitore esecutato vanno fatte valere, se del caso, con ordinario giudizio di cognizione.
- L'ordinanza di assegnazione costituisce il titolo esecutivo della successiva pretesa dell'assegnatario verso il terzo pignorato; il relativo quadro non può essere rimesso in discussione in via di opposizione all'esecuzione per fatti anteriori all'assegnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00098/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00100/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00101/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00104/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00105/2023 del 04/01/2023
- ordinanza_civile · 4 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2023 del 04/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →