Sentenza n. 1049/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile ad uso caccia, unitamente al silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare della licenza di porto di fucile ad uso caccia dal 2004, ha impugnato la revoca adottata dal Questore dopo che, durante una battuta di caccia al cinghiale, un altro partecipante era stato mortalmente attinto da un colpo di fucile. Il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria in relazione all’accaduto, mentre le indagini e il procedimento penale erano ancora pendenti. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, sviamento e carenza di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere l’esito degli accertamenti penali o, al più, disporre la sospensione della licenza, anche perché la segnalazione dei Carabinieri prospettava la sospensione e non la revoca. Ha inoltre contestato l’assenza di un accertamento definitivo della propria responsabilità e la mancanza del necessario ragionevole dubbio circa il pericolo di abuso delle armi. Il Collegio ha preliminarmente rilevato l’irrilevanza, ai fini della decisione, del successivo ricorso straordinario proposto contro il diniego del ricorso gerarchico relativo al distinto divieto prefettizio di detenzione di armi, richiamando il principio di alternatività tra rimedio straordinario e ricorso giurisdizionale e osservando che, comunque, il ricorso esaminato sarebbe stato quello ammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha qualificato il porto d’armi come autorizzazione di polizia caratterizzata da ampia discrezionalità dell’autorità competente e ha richiamato gli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, dai quali risultano rilevanti la buona condotta e l’affidamento di non abusare delle armi. La licenza non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi, subordinata alla completa affidabilità del titolare e alla prevalenza delle esigenze di sicurezza e incolumità pubblica. Il giudizio amministrativo sul pericolo di abuso ha natura prognostica e probabilistica: non richiede la certezza della responsabilità penale né la prova di un abuso già definitivamente accertato, ma elementi concreti idonei a rendere più probabile che non il rischio di uso improprio delle armi. La pendenza del procedimento penale per l’uccisione di un cacciatore durante una battuta, con impiego di un fucile, costituisce un elemento specificamente riferibile all’affidabilità del titolare e può essere valorizzata dall’autorità di pubblica sicurezza. Il Questore può inoltre apprezzare anche fatti privi di definitivo rilievo penale, purché la valutazione sia ragionevole e adeguatamente motivata. Non è stata ritenuta illogica la scelta della revoca invece della sospensione: spetta al titolare del potere, e non all’organo segnalante, determinare la misura appropriata; inoltre, l’incerta durata del procedimento penale rendeva non irragionevole la revoca. Il TAR ha escluso la necessità di decidere la questione relativa all’applicabilità del termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-quater, comma 2, l. n. 241/1990 alle sospensioni ex art. 10 T.U.L.P.S. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il principio dell’alternatività, che è alla base del rapporto tra rimedio straordinario e rimedio giurisdizionale
Il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale sono rimedi alternativi; l’esperimento di entrambi rispetto al medesimo contenzioso, anche quando riguardino atti distinti ma collegati da un nesso di presupposizione e da identità sostanziale di petitum e causa petendi, comporta l’inammissibilità del rimedio proposto per secondo.
art. 10 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato quale base del potere di sospensione della licenza di porto d’armi.
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Disciplina i requisiti morali per le autorizzazioni di polizia, distinguendo ipotesi di potere vincolato e ipotesi nelle quali l’autorità dispone di discrezionalità, anche con riferimento alla buona condotta.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La nozione di capacità di abuso consente un intervento preventivo fondato su una ragionevole previsione di uso inappropriato delle armi, senza necessità di un abuso già concretamente verificatosi.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
In materia di porto d’armi, collega l’affidabilità del richiedente alla buona condotta e all’affidamento di non abusare delle armi; la relativa valutazione può essere discrezionale e prognostica.
art. 21-quater, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241
Il TAR non ha deciso se il limite temporale di diciotto mesi per i provvedimenti sospensivi si applichi alla sospensione prevista dall’art. 10 T.U.L.P.S., ritenendo la questione non rilevante per il rigetto del ricorso.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di portare armi; il suo rilascio e il suo mantenimento presuppongono una valutazione rigorosa dell’affidabilità del titolare e della sua capacità di farne buon uso.
- Nel valutare la revoca di una licenza di porto d’armi, l’autorità di pubblica sicurezza può fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità su elementi concreti e specifici, anche non definitivamente accertati in sede penale, purché la valutazione sia ragionevole, proporzionata e congruamente motivata.
- Il giudizio amministrativo sul pericolo di abuso delle armi non richiede il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio propria dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del più probabile che non.
- La pendenza di un procedimento penale relativo a un grave episodio verificatosi durante l’uso di un’arma può costituire, in relazione alla specifica licenza, un indice sufficiente di inaffidabilità per la revoca, senza necessità di attendere l’esito definitivo del processo penale.
- La scelta tra sospensione e revoca della licenza di porto d’armi rientra nella discrezionalità dell’autorità titolare del potere; la proposta dell’organo accertatore o segnalante non vincola il Questore, purché la misura prescelta sia sorretta da motivazione non illogica e adeguata alle circostanze concrete.
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