Sentenza del 02/10/2018 n. 6688 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Iva - Detrazione - Fittizietà delle fatture - Onere della prova - Presunzioni semplici - Incombe sull'A.F.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova quando l'Amministrazione finanziaria contesta il diritto del contribuente alla detrazione dell'IVA, sostenendo che le fatture si riferiscano a operazioni oggettivamente inesistenti oppure a operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode. L'Amministrazione deve dimostrare l'inesistenza delle operazioni oppure, nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta. La prova può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. Solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente fornire la prova contraria.
La decisione
Il principio affermato è che l'onere probatorio iniziale grava sull'Amministrazione finanziaria e non può essere assolto mediante una contestazione generica. L'Ufficio deve fornire elementi concreti, anche presuntivi, idonei a dimostrare l'inesistenza dell'operazione o la consapevolezza, effettiva o colposa, del contribuente circa la frode. Il contribuente può quindi contrastare la pretesa dimostrando la realtà delle operazioni e, nei casi di inesistenza soggettiva, di avere adottato una normale diligenza. Il testo non indica gli estremi della specifica sentenza né un dispositivo concreto di accoglimento o rigetto; pertanto non è possibile individuare un vincitore processuale in senso stretto.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
La norma disciplina l'accertamento IVA e consente all'Amministrazione finanziaria di contestare la detrazione sulla base di elementi probatori idonei, comprese presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Cassazione, sentenza n. 25778/2014
La giurisprudenza richiamata afferma che, in caso di contestazione della detrazione IVA per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare l'inesistenza oggettiva oppure, per l'inesistenza soggettiva, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente; solo successivamente opera l'onere della prova contraria a carico di quest'ultimo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture ritenute fittizie, deve prima fornire elementi concreti e coerenti a sostegno della contestazione; una mera presunzione generica o il solo coinvolgimento di un fornitore anomalo non sono normalmente sufficienti.
- Per le operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve dimostrare che la cessione o la prestazione non è mai stata effettuata.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, non basta dimostrare che il fornitore indicato in fattura non era il reale esecutore: occorre anche provare che il contribuente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la frode secondo l'ordinaria diligenza.
- Le presunzioni semplici sono ammissibili, ma devono essere gravi, precise e concordanti e devono essere valutate nel loro insieme.
- Dopo che l'Amministrazione ha assolto il proprio onere probatorio, il contribuente deve fornire prova contraria, documentando l'effettività dell'operazione e la propria buona fede mediante elementi come contratti, ordini, pagamenti, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale e verifica dell'affidabilità del fornitore.
- La regola generale è quindi una distribuzione progressiva dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve dimostrare la frode o l'inesistenza, poi il contribuente deve dimostrare la propria estraneità o diligenza.
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