Ordinanza n. 1446/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del giudizio di inidoneità agli accertamenti attitudinali della Commissione per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, presso il Centro di Milano del Ministero della Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare, di cui al verbale del 25.09.2025, consegnato per notifica in pari data, con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al “Concorso per il reclutamento nell’Esercito di 6500 Volontari in Ferma Iniziale – VFI – 3° Blocco 2025”; - della cartella degli accertamenti psico-attitudinali del 25.09.2025, conosciuta in data 23.10.2025 in esito ad accesso agli atti, nella parte in cui esprime giudizio negativo sulle caratteristiche attitudinali del ricorrente; - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente e per l’adozione di opportune misure cautelari volte a consentire all’odierno ricorrente di proseguire il concorso, previa rivalutazione dell'intero carteggio afferente le prove attitudinali dell’aspirante con espressa disposizione di un nuovo colloquio nonché per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.2.2026 : per l’annullamento, previa sospensione - del decreto M_D AB05933 REG2025 0578189, datato 12.12.2025 e pubblicato sul sito internet del concorso in data 18.12.2025, con cui il Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha approvato la graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata, nonché la graduatoria di merito relativa al 3° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito per “Ordinari non specializzati”, cioè le due categorie per le quali ha concorso l’istante (doc. 1); - del decreto M_D AB05933 REG2025 0587869 datato 17.12.2025 e pubblicato sul sito internet del concorso in data 18.12.2025, con cui il Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha modificato il decreto M_D AB05933 REG2025 0578189 del 12.12.2025 di approvazione delle graduatorie di merito relative al 3° blocco 2025 dei VFI dell’Esercito (doc. 2); - della graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito “per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata”, di cui all’art. 1 del decreto M_D AB05933 REG2025 0578189, datato 12-12-2025, del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, così come modificato con decreto M_D AB05933 REG2025 0587869 17-12-2025, del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; - della graduatoria di merito, relativa al 3° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito per “Ordinari non specializzati”, di cui all’art. 3 del decreto M_D AB05933 REG2025 0578189, datato 12-12-2025, del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, così come modificato con decreto M_D AB05933 REG2025 0587869 17-12-2025, del Vice Direttore Generale del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità attitudinale al concorso VFI Esercito 3° Blocco 2025, unitamente agli atti degli accertamenti attitudinali e alle graduatorie di merito successivamente approvate e modificate
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione per gli accertamenti attitudinali del Ministero della Difesa, chiedendo in via cautelare di poter proseguire la procedura, previa rivalutazione del carteggio e nuovo colloquio, nonché l'accertamento della propria idoneità concorsuale. Con motivi aggiunti ha impugnato i decreti di approvazione e modifica delle graduatorie relative al 3° blocco 2025, deducendo il pregiudizio derivante dalla propria esclusione. La censura principale riguardava l'asserita contraddittorietà tra il giudizio espresso nel precedente concorso relativo al 1° blocco e quello adottato per il 3° blocco. Dal testo emergono inoltre contestazioni rivolte alla valutazione delle caratteristiche attitudinali e alla motivazione del giudizio di non idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase. Ha ritenuto che il giudizio di non idoneità attitudinale costituisca espressione di valutazione tecnico-discrezionale riservata all'Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore sui fatti. Tali vizi non sono stati ravvisati. La selezione è stata ritenuta fondata su un metodo scientifico consolidato e, almeno in parte, su dati oggettivi ricavati dalle risposte ai test; le criticità emerse nei test hanno trovato conferma nel colloquio. Il giudice ha escluso che il diverso giudizio formulato nel precedente concorso integri una contraddittorietà insanabile, rilevando che le differenze possono dipendere da sfumature e da profili parzialmente diversi e dimostrano il rinnovo della valutazione. Ha inoltre ritenuto congruamente motivato il giudizio collegiale, richiamando gli elementi relativi alla scarsa consapevolezza dei propri limiti e risorse, alla rigidità, all'ingenuità e inusualità delle motivazioni, ai bassi livelli di energia, alla rigidità del comportamento non verbale, alla superficialità delle risposte e alla debolezza delle esperienze lavorative richiamate come motivazione all'ingresso nell'Esercito. La misura cautelare è stata pertanto negata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta ritenendo non sufficientemente favorevole il fumus derivante dalle censure proposte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il giudizio di non idoneità attitudinale espresso da una commissione concorsuale nell'ambito del reclutamento militare costituisce esercizio di valutazione tecnico-discrezionale e può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto per evidente illogicità, manifesta irragionevolezza o errore su elementi di fatto.
- La valutazione attitudinale può legittimamente fondarsi sul metodo scientifico adottato, sui dati oggettivi ricavati dai test somministrati e sulla loro conferma o integrazione mediante il colloquio collegiale.
- La diversità tra giudizi attitudinali formulati in concorsi o sessioni differenti non integra di per sé una contraddittorietà insanabile quando rifletta profili di indagine parzialmente diversi o gradazioni valutative differenti e dimostri il rinnovo dell'esame da parte della commissione.
- Un giudizio attitudinale collegiale è adeguatamente motivato quando espone, anche mediante aggettivazioni e sintesi valutative, gli elementi emersi dai test e dal colloquio che incidono sulle aree attitudinali rilevanti, purché tali elementi consentano di comprendere la ragione della non idoneità.
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