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Circolare

Circolare numero 44 del 24-03-2020

L’articolo 23, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. n. 70), ha previsto per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia di cui all’articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Sulla base di quanto ulteriormente previsto all’articolo 25 del medesimo decreto-legge, il bonus spetta per un importo fino a 1.000 euro complessivi, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare descrive i destinatari, le condizioni e le modalità di accesso al bonus baby-sitting introdotto dal D.L. 18/2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Vengono specificati i soggetti beneficiari (lavoratori privati, iscritti alla Gestione separata, autonomi, personale sanitario e comparti sicurezza/defesa/soccorso), gli importi massimi (600 o 1.000 euro per nucleo), il criterio del limite d'età (12 anni valutato al 5 marzo 2020) con eccezioni per minori gravemente disabili e affidatari, le modalità di domanda, la fruizione tramite Libretto Famiglia, le regole di rendicontazione e il monitoraggio dei budget stanziati.

Modalità operative per il bonus per servizi di baby-sitting previsto dagli articoli 23 e 25 del D.L. n.18/2020

Punti principali

Ambito soggettivo e requisiti

Beneficiari: lavoratori dipendenti del settore privato, iscritti alla Gestione separata, lavoratori autonomi (anche non INPS tramite comunicazione delle casse), e dipendenti pubblici del settore sanitario e personale di sicurezza/defesa/soccorso impiegato nell'emergenza. Il bonus è alternativo al congedo di 15 giorni ed è incompatibile con il reddito di sostegno per sospensione/cessazione dell'attività (es. NASPI, CIGO) o con l'altro genitore disoccupato/non lavoratore.

Misura del bonus e limite per nucleo

Importo massimo per nucleo: 600 euro per la generalità dei lavoratori citati nell'art.23; 1.000 euro per le categorie indicate nell'art.25. Si può distribuire l'importo tra più minori presenti nel nucleo fino al tetto complessivo.

Verifica del limite d'età e eccezioni

Il limite d'età è 12 anni valutato alla data del 5 marzo 2020: potranno beneficiare anche i minori che alla data di domanda hanno già compiuto 12 anni se al 5 marzo rientravano nel limite. Esenzione del limite per minori con disabilità grave (legge 104/1992) e applicabilità anche ai genitori affidatari/adozione purché l'ingresso del minore in famiglia sia anteriore al 5 marzo 2020.

Domanda: modalità di presentazione

La richiesta va presentata all'INPS tramite: applicazione web sul portale INPS, contact center integrato (803.164 o 06 164.164) o patronati. L'INPS monitorerà le domande in ordine cronologico e comunicherà l'accoglimento fino a esaurimento fondi.

Erogazione tramite Libretto Famiglia

Per utilizzare il bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali (Libretto Famiglia). Il beneficiario deve appropriare telematicamente il bonus entro 15 giorni dall'accoglimento, altrimenti si considera rinuncia. Le prestazioni vanno comunicate dopo svolgimento; le comunicazioni entro il giorno 3 del mese vengono pagate il giorno 15 dello stesso mese. Remunerazione minima/step: 10 euro/ora (multipli). Termine ultimo per comunicare prestazioni: 31/12/2020. Eccezione temporanea: può essere remunerato anche un prestatore già assunto o recentemente cessato (deroga al limite dei 6 mesi).

Adempimenti e controlli

Il genitore richiedente deve autodichiarare convivenza o assenza dell'altro genitore e la condizione di genitore unico; l'INPS effettuerà controlli ai sensi del DPR 445/2000. In caso di affido/adozione occorre allegare documentazione comprovante.

Rendicontazione e monitoraggio della spesa

Budget stanziati: 1.261,1 milioni di euro per le misure contemplate dall'art.23 (anno 2020) e 30 milioni di euro per gli interventi previsti dall'art.25. Se il monitoraggio evidenzia superamento dei limiti, le domande sono ricevute con riserva e saranno accolte solo se si rendono disponibili ulteriori risorse.

Istruzioni contabili e messaggi successivi

Le istruzioni contabili relative ai pagamenti saranno comunicate con successivo messaggio dell'INPS; la circolare fornisce le regole operative fino alla pubblicazione di tali istruzioni.

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