Circolare numero 45 del 25-03-2020
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo per emergenza COVID-19 e di permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione degli articoli 23-25 e 24 del DL 18/2020: istituzione di un congedo speciale (massimo 15 giorni dal 5 marzo 2020) per la cura dei minori durante la sospensione delle attività scolastiche, criteri di indennizzo e contribuzione figurativa, possibilità alternativa del bonus baby‑sitting, estensione di 12 giornate dei permessi legge 104/92 per marzo-aprile 2020, limiti di spesa e modalità di rendicontazione e di compilazione dei flussi contributivi (UniEmens, DMAG, Lista PosPA) con i nuovi codici.
Istruzioni operative sul congedo COVID-19, indennità e estensione permessi legge 104/92 (DL 18/2020)
Punti principali
Periodo di fruizione e beneficiari
Congedo COVID-19 fruibile continuativamente o frazionato fino a 15 giorni dal 5 marzo 2020; destinato a un solo genitore per nucleo per figli fino a 12 anni (salvo casi di figli disabili gravi senza limite d'età). Applicabile a lavoratori dipendenti privati, pubblici, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi iscritti all'INPS.
Indennità e contribuzione
Per figli fino a 12 anni indennità pari al 50% della retribuzione (o del parametro reddituale previsto per la categoria) e contribuzione figurativa per i periodi fruiti. Per i figli 12-16 anni congedo fino a 15 giorni senza indennità ma con tutela del posto di lavoro. Disposizioni analoghe per iscritti alla Gestione separata e autonomi con misura di calcolo specifica.
Condizioni di accesso e incompatibilità
Congedo fruibile se non è stato richiesto il bonus baby‑sitting, nel nucleo non è presente altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione/cessazione, né altro genitore disoccupato o non lavoratore: tali condizioni sono autocertificate dal richiedente.
Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità
Per figli con disabilità grave accertata la fruizione è permessa anche oltre i 12 anni senza limiti di età, a condizione che il figlio sia iscritto a scuola o ospitato in centri diurni; indennità e contribuzione figurativa sono riconosciute secondo le regole per la categoria lavorativa.
Congedo per i lavoratori del settore pubblico
Modalità e indennità sono gestite dall'Amministrazione di appartenenza (art.25 DL 18/2020); i dipendenti pubblici devono presentare domanda all'amministrazione e non all'INPS; istruzioni per la Lista PosPA al paragrafo 8.4.
Gestione separata e lavoratori autonomi
Iscritti alla Gestione separata e autonomi possono richiedere il congedo COVID-19 (max 15 giorni) con indennità pari al 50% del valore giornaliero calcolato sulla base imponibile specifica; possibilità di presentare domanda anche per periodi antecedenti purché non anteriori al 5 marzo 2020; non si richiede requisito minimo contributivo ma è necessaria l'iscrizione nella Gestione pertinente.
Estensione permessi legge 104/92
Art.24 DL 18/2020: incremento di complessive 12 giornate fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, aggiuntive ai 3 giorni mensili previsti dalla legge 104; i 12 giorni possono essere frazionati anche in ore e riproporzionati per il part‑time secondo gli algoritmi indicati.
Monitoraggio della spesa
Le misure sono riconosciute entro il limite di spesa di 1.261,1 milioni di euro per il 2020; l'INPS monitora la spesa e comunicherà al Ministero Lavoro e MEF; in caso di superamento l'Istituto rigetta le domande.
Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive
Introduzione dei codici UniEmens MV2 (congedo per figli ≤12 anni), MV3 (congedo per figli disabili gravi senza limite d'età), MV4 (estensione L.104 giornaliera) e MV5 (estensione L.104 oraria). Indicazioni dettagliate su valorizzazione di TipoCopertura, Lavorato, NumOreEvento, InfoAggEvento (codice fiscale del soggetto assistito), conguagli (codici causale L072-L075) e comportamenti per casi di ferie/aspettativa/anticipazioni.
Procedure specifiche per settori e flussi
Indicazioni distinte per datori con contribuzione all'AGO o fondi speciali, per lavoratori iscritti alla Gestione pubblica (Lista PosPA: codici servizio 89-92), per settore agricolo (DMAG/PosAgri) e per amministrazioni ex Inpdap (Tipo Servizio 93). Conversione automatica o comunicazioni di annullamento per domande già presentate.
Aspetti fiscali e contabili
Le indennità sostitutive della retribuzione sono imponibili ai fini IRPEF; INPS opera come sostituto d'imposta, effettua ritenute, riconosce detrazioni e rilascia la Certificazione Unica. Le istruzioni contabili sui pagamenti saranno fornite con successivo messaggio.
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