Circolare numero 40 del 19-03-2020
La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si configura l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto con l’articolo 2, commi 31-35, della legge n. 92/2012. Sono inoltre trattate le fattispecie di sussistenza del suddetto obbligo contributivo nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro cui consegua una prestazione pensionistica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro per le interruzioni di rapporto a tempo indeterminato che determinano il teorico diritto alla NASpI, illustra le fattispecie soggette e non soggette al contributo, le modalità di calcolo e il computo dell'anzianità, le specificità per i licenziamenti collettivi e le eccezioni (cambi appalto, fine cantiere, casi di mobilità e pensionamento), nonché le istruzioni operative e i codici da utilizzare nel flusso Uniemens.
Applicazione e istruzioni sul "ticket di licenziamento" (art. 2, comma 31, legge 28 giugno 2012, n. 92)
Punti principali
Ambito di applicazione
Il contributo è dovuto per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato che generano il teorico diritto alla NASpI, indipendentemente dall'effettiva percezione della prestazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giusta causa, disciplinare, giustificato motivo soggettivo, dimissioni per giusta causa, dimissioni in maternità, rifiuto trasferimento, recesso datore di lavoro, conciliazioni in base all'art.6 D.lgs. 23/2015 e altre fattispecie esposte).
Misura del contributo e termini
Aliquota base pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni; contributo a carico esclusivo del datore di lavoro, versamento in unica soluzione entro il termine di versamento della denuncia successiva al mese di cessazione.
Calcolo dell'anzianità aziendale
Si computano gli ultimi 3 anni; mesi con almeno 15 giorni di lavoro valgono come interi; mesi intermedi considerati interi; si includono periodi con contratti a termine se proseguiti senza soluzione di continuità o se è avvenuta la restituzione del contributo addizionale; continuità anche in caso di operazioni societarie (art. 2112 o 1406 c.c.).
Licenziamento collettivo e aliquote maggiorate
Dal 1° gennaio 2017 l'aliquota è triplicata nei licenziamenti collettivi senza accordo sindacale; per datori tenuti alla contribuzione per integrazione salariale straordinaria, per i licenziamenti collettivi dal 1° gennaio 2018 l'aliquota è pari all'82% del massimale e, se ricorrono le condizioni, moltiplicata per tre. Procedura avviata entro il 20/10/2017 esclude l'innalzamento.
Casi in cui il contributo non è dovuto
Dimissioni volontarie, cessazioni in base all'art.4 della legge 92/2012 (compresi esodi concordati), risoluzioni consensuali ex art.410 c.p.c. con datori <15 dipendenti, alcune fattispecie di apprendistato primo livello, lavoratori già pensionati, e talune disposizioni straordinarie (es. esoneri CIGS 2019-2020) secondo le condizioni previste.
Cambi appalto e continuità occupazionale
Esonero quando la cessazione è conseguente a cambio appalto seguito da assunzione presso nuovo datore in applicazione di clausole sociali che garantiscono continuità. L'esonero non si applica se il recesso originario è dichiarato illegittimo.
Settore costruzioni e "fine cantiere"
Esonero per interruzioni dovute a completamento lavori e chiusura cantiere solo se non esiste possibilità di reimpiego (obbligo di repechage). Licenziamenti plurimi non dovuti al completamento totale delle attività non rientrano nell'esonero; controlli Uniemens e requisiti documentali a cura delle Strutture territoriali.
Mobilità e doppio prelievo
Esonero dal versamento fino al 31/12/2016 per datori tenuti al contributo di ingresso alla procedura di mobilità (art.5, comma 4, legge 223/91), salvo i casi in cui opera l'art.3, comma 3, della stessa legge in cui non sussiste doppia imposizione.
Pensione, assegno di invalidità e diritto teorico alla NASpI
Se il diritto alla pensione decorre il giorno successivo alla cessazione e quindi non sorge il teorico diritto alla NASpI, il ticket non è dovuto. Se invece il lavoratore ha teorico diritto alla NASpI fino alla decorrenza pensionistica il contributo è dovuto. Chi può optare tra assegno ordinario di invalidità e NASpI determina comunque il teorico diritto e quindi l'obbligo contributivo.
Istruzioni operative e codici Uniemens
Le Strutture territoriali devono uniformarsi alle istruzioni operative già in uso; le diverse fattispecie devono essere valorizzate con i corretti codici Tipo cessazione/Tipo lavoratore nel flusso Uniemens (es. 1A, 1D, 1S, 1T, 1V, 1H, 1Q, 1U, 1M, 1N, 1G, 1B, PA ecc.) e richiedere documentazione in caso di omissioni.
Contratto di espansione
Le risoluzioni intervenute nell'ambito del contratto di espansione (art.41 D.lgs.148/2015), che riconoscono indennità e diritto alla NASpI, comportano l'obbligo del versamento del ticket di licenziamento.
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