Circolare numero 41 del 19-03-2020
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che ha disposto per il personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza, nei confronti del quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per fare fronte all'emergenza COVID-19, la non applicazione delle disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione c.d. quota 100 e il relativo reddito da lavoro autonomo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le prime istruzioni applicative del decreto‑legge 9 marzo 2020, n. 14 (art.1, comma 6) che autorizza regioni e province autonome a conferire incarichi di lavoro autonomo, fino a 6 mesi e entro lo stato di emergenza, a personale medico e infermieristico anche pensionato. Per i titolari di pensione "quota 100" viene derogata l'incumulabilità tra pensione e i redditi derivanti esclusivamente da tali incarichi; gli interessati devono comunicare tempestivamente la ripresa dell'attività all'INPS e, a fine stato di emergenza, inviare il modulo AP139 con la specifica della fattispecie "Emergenza COVID-19" e la documentazione dell'incarico. Sono previste ulteriori integrazioni o chiarimenti amministrativi successivi.
Indicazioni operative su cumulabilità pensione "quota 100" e incarichi autonomi per emergenza COVID-19
Punti principali
Riferimento normativo e finalità
Il decreto‑legge 9 marzo 2020, n. 14 (art.1, comma 6) autorizza assunzioni e incarichi autonomi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, consentendo anche il conferimento di incarichi a personale medico e infermieristico in quiescenza, per un massimo di sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
Deroga all'incumulabilità per i titolari di quota 100
Per i pensionati con pensione c.d. quota 100 non si applica il divieto di cumulo tra pensione e i redditi da lavoro autonomo derivanti esclusivamente dagli incarichi previsti dall'art.1, comma 6; la deroga riguarda solo questi soggetti e solo il reddito riferito a tali incarichi.
Limiti temporali e oggettivi della deroga
La cumulabilità è valida solo per attività riconducibile all'art.1, comma 6, con durata non superiore a sei mesi e, comunque, entro il periodo dello stato di emergenza; non si estende ad altre prestazioni lavorative.
Obblighi di comunicazione all'INPS
Gli interessati devono comunicare tempestivamente alle strutture INPS territoriali, via PEC o posta elettronica istituzionale, la ripresa dell'attività autonoma per emergenza COVID-19 indicando la durata dell'incarico.
Adempimenti al termine dello stato di emergenza
A conclusione dello stato di emergenza gli interessati devono inviare il modulo AP139 integrato, compilando la sezione 4 con l'indicazione "Emergenza COVID-19" e allegando la documentazione attestante il conferimento dell'incarico secondo le istruzioni della circolare n.117/2019 e del messaggio n.54/2020.
Ulteriori istruzioni e responsabile
La circolare fornisce prime indicazioni operative e si riserva di comunicare ulteriori chiarimenti amministrativi; Direttore Generale: Gabriella Di Michele.
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