Cassazione Civile, Ordinanza n. 34402/2025 del 28/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, concernente IRPEF, IRAP e IVA. Il ricorso introduttivo contro l’atto impositivo era stato dichiarato inammissibile perché tardivo: i giudici di merito hanno ritenuto che l’istanza presentata dal contribuente all’amministrazione fosse una semplice domanda di autotutela e non un’istanza di accertamento con adesione, con la conseguenza che non operava la sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione prevista dalla disciplina sull’adesione. In cassazione il contribuente ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità della sentenza per motivazione omessa o insufficiente sulla qualificazione dell’istanza; dall’altro la violazione e falsa applicazione delle norme sull’accertamento con adesione e sull’interpretazione delle istanze rivolte alla p.a., sostenendo che la domanda, pur rubricata come autotutela, avesse contenuto sostanziale di adesione e quindi fosse idonea a sospendere i termini di ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la nullità della sentenza d’appello, ritenendo la motivazione, seppur sintetica, pienamente comprensibile e idonea a far percepire la ratio decidendi; ha inoltre rilevato che la sentenza era motivata anche per relationem e che il ricorrente non aveva adempiuto all’onere di specificare il contenuto della motivazione di primo grado e le critiche mosse in appello. Sul secondo motivo ha dichiarato l’inammissibilità della censura perché la qualificazione dell’istanza come mera autotutela costituiva un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e il ricorso non conteneva una critica specifica e autosufficiente, limitandosi ad affermazioni generiche; l’unico dato fattuale richiamato, cioè la possibilità di una conferma parziale dell’atto, è stato ritenuto compatibile anche con un’istanza di autotutela parziale. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l’applicazione dell’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per mancanza di motivazione nei casi estremi di motivazione del tutto assente o solo apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sua violazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, non per un semplice difetto di sufficienza.
art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992
nel processo tributario impone una motivazione della sentenza; la sua mancanza rileva nei soli casi di omissione radicale o apparenza motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non può essere utilizzato per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto o una nuova qualificazione dell’istanza se la censura è generica e non specifica.
art. 6 d.lgs. n. 218 del 1997
la sospensione del termine per ricorrere opera solo in presenza di una vera istanza di accertamento con adesione.
art. 12 d.lgs. n. 218 del 1997
richiamato insieme all’art. 6 come disciplina che opera esclusivamente nell’ambito dell’accertamento con adesione.
art. 21-quater l. n. 241 del 1990
richiamato dal ricorrente in relazione all’autotutela amministrativa, ma non idoneo, nel caso concreto, a fondare la sospensione del termine di impugnazione.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994
norma evocata dal ricorrente sull’autotutela; la Corte non ne ricava effetti sospensivi del termine di ricorso nel caso esaminato.
art. 1362 c.c.
invocato per sostenere un’interpretazione sostanzialistica dell’istanza; la Corte ritiene però la doglianza generica e priva di specifici elementi interpretativi.
art. 366, n. 6, c.p.c.
impone l’onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel passaggio sulla motivazione per relationem: il ricorrente deve evidenziare se il giudice d’appello abbia omesso di esaminare le censure proposte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto del ricorso, il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando manchi integralmente o sia solo apparente; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o poco approfondita se la ratio decidendi è comunque percepibile.
- Quando la sentenza d’appello aderisce per relationem alla decisione di primo grado, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente il contenuto della motivazione richiamata e le censure già formulate in appello, altrimenti la doglianza è inammissibile o comunque non autosufficiente.
- La sospensione del termine per impugnare prevista dalla disciplina dell’accertamento con adesione opera soltanto se l’istanza del contribuente è effettivamente qualificabile come domanda di adesione; la mera etichetta formale non basta, ma la diversa qualificazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica alla qualificazione del fatto compiuta dal giudice di merito: occorre indicare elementi concreti dell’istanza e spiegare in modo specifico perché il suo contenuto sia incompatibile con la qualificazione adottata.
- Un’istanza che prospetti anche una possibile conferma parziale dell’atto non è di per sé incompatibile con una richiesta di autotutela parziale e, da sola, non dimostra l’esistenza di una vera istanza di accertamento con adesione.
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