Cassazione Civile, Ordinanza n. 20708/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
Una provincia aveva emesso un avviso di accertamento per il pagamento del COSAP relativo all'anno 2008, oltre sanzioni, in relazione all'occupazione di spazi e aree pubbliche riferita alle strade provinciali sottostanti ai pontoni autostradali. La società destinataria dell'avviso aveva impugnato la pretesa, sostenendo in sintesi che: l'occupazione non fosse abusiva né riconducibile al presupposto del canone, perché lo spazio sottostante ai pontoni sarebbe destinato alla costruzione dell'autostrada; dovesse applicarsi l'esenzione prevista per lo Stato, trattandosi di opera pubblica realizzata e gestita in funzione di finalità istituzionali e collettive; il viadotto sovrastante non sottraesse in concreto l'area ad altri usi, anche perché la strada provinciale sottostante già impedirebbe altre utilizzazioni. La Corte di appello aveva respinto l'appello principale, ritenendo dovuto il canone anche per l'occupazione di fatto dello spazio sovrastante un'area provinciale, e aveva affermato che l'esenzione per lo Stato non si estendeva alla società concessionaria che materialmente realizza e gestisce l'opera. In cassazione la società ha dedotto tre motivi per violazione di legge: 1) errata applicazione della disciplina del COSAP e delle norme sulle autostrade, per avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente la sola presenza di uno spazio sovrastante un'area provinciale, senza abusività; 2) errata esclusione dell'esenzione per lo Stato e mancata considerazione delle finalità pubbliche dell'opera; 3) errata qualificazione del viadotto e del sedime sottostante, che sarebbe pertinenza dell'opera pubblica e comunque non idoneo ad altre utilità. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla natura del COSAP, sul presupposto dell'occupazione di suolo pubblico e sulla non estensibilità dell'esenzione alla società concessionaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il COSAP è dovuto per l'occupazione di fatto di spazi e aree pubbliche ed è un corrispettivo per l'uso particolare del bene, non per la sola sottrazione all'uso collettivo; che l'occupazione effettuata dalla società concessionaria, in assenza di un titolo concessorio della Provincia, integra il presupposto del canone; che l'esenzione prevista dal regolamento provinciale per le occupazioni effettuate dallo Stato è di stretta interpretazione e non si estende alla concessionaria che realizza e gestisce l'opera, perché è quest'ultima a porre in essere l'occupazione e a trarne un vantaggio economico; che è irrilevante, ai fini del canone, la proprietà statale dell'autostrada o del viadotto, poiché ciò che conta è la disponibilità del bene e l'occupazione del suolo provinciale sottostante per proiezione. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 446/1997
"i comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione ... della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche ... [e] prevedere che l'occupazione ... sia assoggettata ... al pagamento di un canone"
Attribuisce a comuni e province il potere di sostituire la TOSAP con il COSAP e di disciplinare il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il presupposto del canone è l'occupazione del suolo pubblico.
art. 52, d.lgs. n. 446/1997
Richiamato come norma di base per l'adozione del regolamento provinciale sul COSAP.
art. 49, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come precedente disciplina dell'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 507/1993
Evocato dalla giurisprudenza richiamata per affermare l'assoggettabilità a tassa delle occupazioni del suolo pubblico da parte di viadotti autostradali.
art. 18, l. n. 689/1981
Richiamato in relazione alla formazione del titolo per l'applicazione delle sanzioni amministrative.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 366, n. 4, c.p.c.
Richiamato per ribadire l'onere di indicare specificamente le ragioni della dedotta violazione di legge.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento in camera di consiglio.
art. 822 c.c.
Richiamato solo in relazione al demanio statale delle autostrade, ritenuto però non decisivo ai fini del COSAP.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come disposizione che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il COSAP ha natura di corrispettivo per una concessione, reale o presunta, relativa all'uso esclusivo o speciale di beni pubblici; il suo presupposto è l'occupazione di suolo pubblico, anche di fatto e senza titolo formale, non la sola sottrazione del bene all'uso collettivo.
- Ai fini del COSAP è obbligato chi realizza l'occupazione del suolo pubblico, sia essa titolata o abusiva; l'esenzione prevista in favore di determinati soggetti pubblici opera solo se l'occupazione è direttamente ascrivibile al soggetto esente ed è di stretta interpretazione.
- L'occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti al demanio o patrimonio dell'ente locale può integrare il presupposto del canone anche quando l'area sottostante non sia concretamente utilizzabile per altre destinazioni, poiché ciò che rileva è l'utilità particolare o eccezionale tratto dal singolo.
- La proprietà pubblica dell'opera sovrastante non esclude il canone dovuto all'ente locale per l'occupazione del suo suolo, se la disponibilità e la gestione dell'infrastruttura, durante la concessione, sono affidate a una società che trae dall'opera un vantaggio economico.
- La censura per violazione di legge in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle norme o della giurisprudenza di merito/amministrativa.
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