Cassazione Penale, Sentenza n. 20369/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento di confisca emesso dal Tribunale, contestando: a) la valutazione della pericolosità sociale qualificata di Giovanni Alampi (dante causa), con specifica censura sulla rilevanza della condanna del 1969 e sulla presunta mancata indicazione di indizi di appartenenza mafiosa nel periodo 1969-2008; b) il giudizio di sproporzione tra i redditi della coppia Alampi-Gattuso e le spese per acquisizione/ampliamento dell'immobile (acquistato nel 1983), sostenendo che prove offerte (es. foto aerea) dimostravano lo stato dell'immobile già al 1983 e che la Corte non ha adeguatamente valutato valore, lavori in economia o possibilità di confisca parziale; c) la confisca del conto corrente postale intestato a Carmela Gattuso, lamentando che l'onere probatorio della presunta provenienza illecita fosse rimasto a carico del proposto e che la Corte si sia limitata a criticare la mancata allegazione di elementi da parte della difesa. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 e carenza o apparente motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che, nel giudizio di prevenzione, il sindacato di legittimità sia limitato alla violazione di legge e alla motivazione inesistente o meramente apparente, escludendo riconsiderazioni di merito. Sul punto della pericolosità sociale, la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte d'appello che ha raccordato la condanna del 1969 con il successivo accertamento di ruolo associativo (anche alla luce del fatto che il reato di associazione mafiosa fu introdotto solo nel 1982). Sulle questioni patrimoniali la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale non meramente apparente: quest'ultima ha spiegato perché ha ritenuto gli ampliamenti posteriori all'acquisto e ha disatteso l'affidabilità della foto aerea. Sulla confisca del conto corrente la Corte ha giudicato generica la censura dei ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia)
art. 10, commi 2 e 3; art. 7
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e per motivazione inesistente o meramente apparente; l'art. 7 impone un decreto motivato con requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità
codice penale
art. 416; art. 416-bis (originariamente introdotto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646)
Condotte anteriori all'introduzione dell'art. 416-bis possono essere valutate alla stregua di appartenenza associativa (associazione semplice) e, posti in raccordo con fatti successivi, possono contribuire a stabilire una continuità di pericolosità sociale
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamata quale fonte che, come il d.lgs. 159/2011, limita il sindacato di cassazione in tema di misure di prevenzione alle sole ipotesi di violazione di legge e motivazione assente o meramente apparente
codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e); art. 616
Art. 606 indica i limiti dei vizi appellabili in cassazione (tra cui la motivazione inesistente o meramente apparente); art. 616 consente la condanna alle spese e la comminazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o temerario
legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifica le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie per ricorsi inammissibili, richiamata per fondare la condanna alle somma alla Cassa delle ammende
legge n. 575 del 1965 e successive modifiche
art. 2-bis; modifiche introdotte dalle leggi n. 125/2008 e n. 94/2009
Le modifiche normative non hanno mutato la natura preventiva della confisca nel procedimento di prevenzione; in presenza di successione di norme va applicata la normativa vigente al momento della sua applicazione, secondo l'art. 200 c.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di prevenzione è limitato: sono ammissibili solo censure di violazione di legge o di motivazione inesistente o meramente apparente; non è consentito un sindacato di merito sui fatti valutati dai giudici di merito
- Condanne o fatti anteriori all'introduzione dell'art. 416-bis possono comunque essere utilizzati per ricostruire una continuità di appartenenza associativa: il giudice può raccordare episodi distanziati nel tempo per valutare la pericolosità sociale
- La prova della sproporzione e dell'illecita provenienza è in primo luogo a carico dell'accusa, ma la parte favorevole alla restituzione/devoluzione deve articolare elementi concreti per scalfire la presunzione; in cassazione va valutata solo se la motivazione di merito sia del tutto insufficiente o assente
- Documenti tecnici prodotti dalla difesa (es. foto aeree) possono essere ritenuti non decisivi se il giudice di merito motiva sulle ragioni di inaffidabilità; per risultare efficaci dovranno essere introdotti e contestati con precisione nelle fasi di merito
- Questioni nuove o argomentazioni non svolte nei gradi precedenti non possono essere introdotte in cassazione e risultano inammissibili
- Nelle ipotesi di confisca parziale o contestazioni sul valore/periodo di riferimento degli interventi sugli immobili, è necessario sollevare dettagliate e specifiche doglianze nei gradi di merito, documentando tempi e modalità degli interventi; altrimenti si rischia che la valutazione rimanga inesplorata e la censura sia dichiarata inammissibile
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