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Ordinanza

Ordinanza n. 438/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

quanto al ricorso n. 166 del 2024: per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria n. 668/2018 del 25.07.2018 e pubblicato il 27.07.2018 in riferimento al ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n.2420/2018 R.G. proposto dalla ricorrente contro il Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) - Ufficio Decreto Reggio L. 246/1989. quanto al ricorso n. 261 del 2025: per l’ottemperanza - al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria n. 668/2018 del 25.07.2018 e pubblicato il 27.07.2018 in riferimento al ricorso per ingiunzione di pagamento iscritto al n.2420/2018 R.G. proposto dalla ricorrente contro il Comune di Reggio Calabria (C.F. 00136380805) - Ufficio Decreto Reggio L. 246/1989; - nonché per l’esecuzione, previa eventuale revoca e/o sostituzione del commissario ad acta e/o del funzionario delegato, della sentenza di questo TAR n. 696 del 18.11.2024;

Giustizia amministrativa202400166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia nell'esecuzione del decreto ingiuntivo e della precedente sentenza di ottemperanza del TAR, nonché inerzia del commissario ad acta incaricato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha proposto un primo ricorso per ottenere l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria che aveva ingiunto al Comune il pagamento di euro 50.305,27, oltre interessi legali e moratori e spese della procedura. Il TAR, con sentenza del 18 novembre 2024, aveva ordinato al Comune di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni e, per l'ulteriore inadempienza, aveva nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega. A seguito della persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha proposto un secondo ricorso, chiedendo la sostituzione del commissario ad acta o l'impartizione di istruzioni operative ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Il commissario delegato ha riferito che le somme disponibili sul capitolo statale destinato al Decreto Reggio erano bloccate da un pignoramento promosso da altro creditore, che non erano stati effettuati ulteriori accreditamenti ministeriali e che il Comune aveva comunque deliberato la liquidazione delle spettanze, senza però procedere al pagamento. La controversia concerneva quindi le modalità per superare l'inerzia e assicurare l'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

Il Collegio ha riunito i due ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Nel merito, ha ribadito che il particolare sistema finanziario e procedurale previsto per gli interventi del Decreto Reggio non esonera il Comune dagli obblighi derivanti dai rapporti giuridici connessi alla realizzazione delle opere: lo Stato sostiene l'onere economico dell'intervento, ma il Comune resta coinvolto nel rapporto e tenuto all'ottemperanza. Ha quindi fornito al commissario ad acta specifiche modalità operative. In primo luogo, il commissario deve verificare la disponibilità finanziaria sul capitolo statale relativo ai fondi del Decreto Reggio e, se le somme sono disponibili, vincolarle in favore della creditrice, procedendo direttamente alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione ed emissione dei mandati di pagamento. In caso di incapienza, deve chiedere l'accredito delle somme al Ministero competente oppure disporre il pagamento mediante speciale ordine rivolto al tesoriere, da regolare in conto sospeso, ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. In alternativa, ove più agevole e spedito, può operare nei confronti del Comune per reperire le somme nel bilancio comunale o, in caso di esaurimento dei fondi o mancanza di cassa, promuovere l'assunzione di un mutuo ai sensi degli artt. 202 e seguenti del d.lgs. n. 267/2000. Poiché dagli atti non risultava che il commissario avesse intrapreso le attività indicate per superare l'incapienza o reperire le risorse, il TAR ha concesso d'ufficio un'ulteriore proroga di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza, confermando i poteri già attribuiti con la sentenza di ottemperanza. Ha inoltre precisato che gli uffici comunali devono collaborare con il commissario e che l'eventuale inerzia ingiustificata può essere segnalata alla Procura della Repubblica. Il Comune è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    “ai sensi dell’art. 114 c.p.a.”

    La disposizione consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    “impartendo al Commissario già nominato, ai sensi dell’art. 112 co. 5 c.p.a., chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”

    Consente, nell'ambito dell'esecuzione del giudicato, di fornire chiarimenti e istruzioni sulle modalità di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    “disporre il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso”

    È individuato quale strumento per procedere al pagamento quando il capitolo statale destinato al finanziamento risulti incapiente.

  • artt. 202 e ss. d.lgs. n. 267/2000

    “fonti di finanziamento mediante indebitamento”

    Consentono, quale possibile modalità di reperimento delle risorse, il ricorso al mutuo da parte del Comune quando i fondi risultino esauriti o manchi la disponibilità di cassa.

  • artt. 2 e 3 e ss. l. n. 246/1989

    “funzionario delegato ai sensi degli artt. 2 e 3 e ss. della predetta legge”

    La disciplina del Decreto Reggio attribuisce al Sindaco un ruolo nella scelta e realizzazione degli interventi, senza escludere il Comune dai rapporti giuridici derivanti da tali interventi.

  • art. 3 d.l. n. 166/1989, convertito in l. n. 246/1989

    “fondi del cd. Decreto Reggio di cui all’art. 3 al D.L. n. 166/1989, convertito in L. n. 246/1989”

    Prevede lo stanziamento finanziario destinato agli interventi del Decreto Reggio, la cui disponibilità deve essere verificata ai fini dell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • La speciale disciplina finanziaria e procedurale prevista per la realizzazione di opere pubbliche non esonera l'ente locale dai rapporti giuridici derivanti dagli interventi realizzati: anche quando l'onere economico è posto a carico dello Stato, l'ente resta tenuto a dare esecuzione al titolo giudiziale relativo al pagamento dovuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere destinatario di istruzioni operative puntuali riguardanti tutte le fasi della spesa — impegno, liquidazione, ordinazione ed emissione del mandato di pagamento — quando tali indicazioni siano necessarie a rendere effettivo il giudicato.
  • Quando le risorse stanziate su un capitolo statale risultino incapienti o indisponibili, l'attività commissariale può indirizzarsi alternativamente alla richiesta di accredito delle somme, all'emissione dello speciale ordine di pagamento regolato in conto sospeso oppure al reperimento delle risorse nel bilancio dell'ente obbligato, anche mediante ricorso al mutuo nei casi previsti dalla legge.
  • La persistente indisponibilità materiale dei fondi o l'esistenza di difficoltà contabili non giustifica l'inerzia nell'esecuzione del giudicato: il commissario ad acta deve attivare gli strumenti giuridici e finanziari concretamente disponibili per conseguire il pagamento.
  • Gli uffici dell'amministrazione soccombente sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione al commissario ad acta; l'ingiustificata protrazione dell'inerzia può essere segnalata agli organi competenti per le valutazioni di responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOrgani degli enti locali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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