L.R. Veneto 23/2008
Modifica della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 "Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 23/2008 modifica la disciplina di Veneto Agricoltura prevedendo che l’indennità dell’amministratore unico non spetti, dalla data in cui percepisce il trattamento economico parlamentare, se è proclamato membro di una Camera o del Parlamento europeo. La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Veneto.
Modifica del trattamento indennitario dell’amministratore unico di Veneto Agricoltura
Modifica del trattamento indennitario dell’amministratore unico di Veneto Agricoltura
La legge regionale del Veneto interviene sulla disciplina dell’azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare “Veneto Agricoltura”, limitatamente al trattamento economico dell’amministratore unico. L’obiettivo è evitare la cumulabilità dell’indennità regionale con il trattamento economico spettante per il mandato parlamentare nazionale o europeo.
Disciplina dell’indennità
La modifica aggiunge un comma all’articolo 4 della legge regionale n. 35/1997, stabilendo che, se l’amministratore unico viene proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo, l’indennità prevista per tale incarico non spetta più dal momento in cui egli fruisce del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo.
In concreto:
- la causa di cessazione del diritto all’indennità è il cumulo con il trattamento economico parlamentare;
- la decorrenza della perdita del compenso è collegata alla data di effettiva fruizione del trattamento economico da parlamentare;
- la disposizione riguarda sia il Parlamento nazionale sia il Parlamento europeo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La norma incide esclusivamente sulla posizione dell’amministratore unico di Veneto Agricoltura, senza modificare gli altri profili della disciplina dell’ente. Restano immutati la nomina, la durata dell’incarico, la possibilità di conferma, la verifica annuale dei risultati, l’eventuale revoca anticipata e il regime del commissario straordinario già previsti dalla legge istitutiva.
Entrata in vigore e urgenza
La legge è dichiarata urgente ai sensi dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina ha quindi efficacia immediata dal 2008 e opera da quel momento per i casi in cui l’amministratore unico assuma anche il mandato parlamentare nazionale o europeo.
Rilevanza pratica
Si tratta di una modifica puntuale di coordinamento tra incarico regionale e mandato elettivo, utile soprattutto per la gestione dei compensi dell’amministratore unico di Veneto Agricoltura. Non contiene profili procedurali ulteriori, né disposizioni finanziarie, sanzionatorie o transitorie.
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