L.R. Veneto 1/2009
Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge finanziaria 2009 della Regione Veneto: definisce il quadro finanziario del bilancio 2009-2011, rifinanzia numerosi interventi settoriali e introduce misure su tributi (IRAP e canoni passi carrabili), partecipazioni societarie, infrastrutture, ambiente, scuola, agricoltura, cultura, sport e politiche sociali. Molte disposizioni hanno efficacia limitata agli esercizi 2009-2011 o al solo 2009.
Legge finanziaria regionale del Veneto per l'esercizio 2009
Legge finanziaria regionale del Veneto per l'esercizio 2009
Il provvedimento definisce la manovra finanziaria della Regione del Veneto per il bilancio 2009 e per il pluriennale 2009-2011. Accanto alle previsioni di quadro e copertura, interviene su tributi regionali, partecipazioni societarie, infrastrutture, ambiente, agricoltura, istruzione, cultura, sport e politiche sociali.
Quadro finanziario e fondi speciali
La legge fissa il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per il triennio 2009-2011 e quantifica le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio, nonché i fondi speciali destinati alla copertura di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio. Le quote dei fondi speciali possono essere usate solo per tale finalità.
Interventi straordinari per costa, edilizia scolastica e canoni su passi carrabili
Sono previsti contributi straordinari per il ripascimento e ripristino degli arenili gravemente erosi, con risorse specifiche per Jesolo, Chioggia e Cavallino-Treporti, oltre a un finanziamento aggiuntivo per interventi di difesa costiera già previsti dalla normativa regionale. Viene inoltre autorizzato un intervento straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto, mediante accordi di programma per la messa a norma e l’adeguamento. Sul fronte dei canoni di concessione, dal 1° gennaio 2009 gli accessi-passi carrabili privati, agricoli, produttivi e commerciali lungo la rete di Veneto Strade S.p.A. sono assoggettati a canone annuo ridotto di 20 euro se larghi non oltre sei metri; la misura vale solo per un accesso per proprietà. Resta l’esenzione per gli accessi privati e agricoli unici nella proprietà, se larghi non oltre quattro metri.
Patto di stabilità degli enti regionali e disciplina IRAP
Per gli organismi ed enti dipendenti dalla Regione, dal 2009 le spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno devono essere conteggiate al netto dei trasferimenti regionali qualificati come contributi straordinari o finalizzati a specifiche attività. In caso di mancato rispetto degli obiettivi 2009-2011 si applicano le conseguenze previste dalla normativa statale. La legge istituisce inoltre l’IRAP come tributo proprio regionale dal 1° gennaio 2009, rinviando per disciplina e procedure alla normativa statale vigente. Adegua poi le aliquote IRAP regionali per effetto delle norme nazionali, con specifiche rideterminazioni per settori e categorie, incluse agevolazioni per cooperative sociali e per alcune ASP, applicabili in relazione ai periodi d’imposta indicati.
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