L.R. Veneto 22/2008
Modifiche all'allegato A) di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come mo...
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto ridefinisce i confini delle ULSS n. 14 e n. 16: escono dall’ULSS 14 i Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco, Polverara, Pontelongo e S. Angelo di Piove di Sacco, che vengono inseriti nell’ULSS 16. L’efficacia è subordinata all’approvazione delle schede di dotazione ospedaliera e decorre comunque dal 60° giorno successivo alla loro adozione.
Modifica degli ambiti territoriali delle ULSS 14 e 16 del Veneto
Modifica degli ambiti territoriali delle ULSS 14 e 16
La legge regionale del Veneto interviene sull’assetto territoriale delle Unità locali socio-sanitarie n. 14 e n. 16, aggiornando l’allegato A della legge regionale n. 56/1994. L’obiettivo è ricollocare alcuni comuni dell’area padovana nell’ULSS n. 16, in coerenza con i flussi territoriali, economici e di mobilità sanitaria richiamati nella relazione illustrativa.
Nuova composizione dell’ULSS n. 14
L’ambito territoriale dell’ULSS n. 14 viene ristretto ai soli comuni di:
- Cavarzere
- Chioggia
- Cona
Pertanto, i comuni precedentemente ricompresi nell’ambito e oggetto della modifica non fanno più parte di questa ULSS.
Nuova composizione dell’ULSS n. 16
L’ambito territoriale dell’ULSS n. 16 viene ampliato includendo i seguenti comuni:
- Arzergrande
- Brugine
- Codevigo
- Correzzola
- Legnaro
- Piove di Sacco
- Polverara
- Pontelongo
- S. Angelo di Piove di Sacco
La composizione dell’ULSS n. 16 risultante comprende quindi anche questi comuni, oltre agli altri già elencati nella norma.
Regime transitorio ed efficacia
L’efficacia delle modifiche non è immediata in via ordinaria, ma è subordinata a una condizione preventiva: devono essere approvate le relative schede di dotazione ospedaliera secondo la normativa vigente. La legge precisa inoltre che, fino a tale adeguamento, devono essere garantiti agli ospedali di Chioggia e Piove di Sacco:
- la qualifica per acuti;
- il mantenimento dei servizi già resi alla data della legge, anche se svolti “a scavalco”;
- l’adeguata implementazione di tali servizi.
In ogni caso, le nuove disposizioni producono effetti dal sessantesimo giorno successivo all’adozione delle schede di dotazione ospedaliera da parte della Giunta regionale.
Profili finanziari e finalità
Dal contenuto richiamato negli atti preparatori emerge che il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale. La finalità è quella di adeguare la collocazione territoriale di alcuni comuni alle effettive relazioni territoriali, economiche e di accessibilità verso Padova.
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