Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-545/25

Order of the Vice-President of the Court of 17 December 2025. — České dráhy, a.s. v European Commission. — Appeal – Intervention – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Markets for the provision of domestic long-distance rail passenger transport services in the Czech Republic and for the provision of international long-distance rail passenger transport services between Austria and the Czech Republic on the Prague-Vienna route – Access to used railway wagons for long-distance passenger transport in those markets – European Commission decision establishing an infringement of Article 101 TFEU – Action for annulment – Co-perpetrator of that infringement – Interest in the result of the case – None. — Case C-545/25 P(I)

Giurisprudenza europea62025CO0545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Vicepresidente della Corte respinge l’impugnazione di ČD contro il diniego di intervento nel ricorso di ÖBB dinanzi al Tribunale. La Corte ribadisce che l’interesse richiesto dall’articolo 40 dello Statuto deve essere diretto, attuale e riferito all’esito del processo, non ai soli motivi o argomenti. Poiché il ricorso di ÖBB riguardava solo la loro responsabilità e sanzione per il periodo iniziale dell’infrazione, la decisione non poteva alterare direttamente la posizione giuridica di ČD, che resta tutelata nel proprio distinto giudizio.

Impugnazione avverso il diniego di intervento in appello: la Corte chiarisce che l’autore presunto del medesimo cartello ha solo un interesse indiretto a intervenire nel ricorso del coautoreladdove quest’ultimo contesti solo la decorrenza dell’infrazione e la propria sanzione.

La questione giuridica

Se il coautore di un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, destinatario di una distinta decisione sanzionatoria della Commissione e già parte di un proprio ricorso di annullamento pendente, possa dimostrare un interesse diretto, attuale e sufficiente a intervenire nel ricorso promosso da altro coautore quando tale ricorso mira solo all’annullamento parziale della decisione limitatamente alla responsabilità e alla sanzione di quest’ultimo per un periodo iniziale dell’infrazione; e se il diniego di intervento incida sul diritto a un ricorso effettivo e sul principio di parità delle armi.

Principio di diritto

L’intervento è ammesso solo se il richiedente dimostra un interesse diretto e attuale nel risultato del processo, cioè nella pronuncia sul petitum formulato dalla parte che intende sostenere. Quando un’impresa destinataria di una decisione della Commissione impugna separatamente la propria responsabilità e la propria sanzione, essa non ha un interesse diretto a intervenire nel giudizio promosso da un coautore del medesimo cartello che contesti soltanto, per sé, la data iniziale dell’infrazione e la propria multa: l’eventuale accoglimento di tale ricorso non modifica automaticamente la posizione giuridica del richiedente, ma al più riflette una similitudine fattuale o giuridica, quindi un interesse solo indiretto. Il diniego di intervento non viola l’articolo 47 della Carta, perché il richiedente conserva pienamente il diritto di difendersi nel proprio ricorso pendente.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 57, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Diniego di intervento nel contenzioso antitrust sul materiale rotabile usato

Si tratta di un’impugnazione, proposta ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Corte, avverso un’ordinanza del Tribunale che ha respinto una domanda di intervento in una causa di annullamento in materia di concorrenza. La controversia riguarda una presunta intesa tra due operatori ferroviari, ČD e ÖBB, relativa all’accesso a carrozze ferroviarie usate nei mercati del trasporto ferroviario passeggeri a lunga percorrenza tra Repubblica ceca e Austria.

Fatti essenziali e procedimento

La Commissione, con decisione C(2024) 7355 final del 23 ottobre 2024, ha constatato una violazione dell’articolo 101 TFUE per un accordo e/o pratica concordata diretti a impedire o restringere l’accesso di RegioJet a.s. al materiale rotabile usato. Ha imputato l’infrazione a ČD e ÖBB e ha irrogato una multa di 31 940 000 EUR a ČD e, in solido, una multa di 16 712 000 EUR a ÖBB, ordinando inoltre la cessazione dell’infrazione.

ČD ha proposto un proprio ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale (causa T‑1/25). ÖBB ha proposto un distinto ricorso (causa T‑2/25) chiedendo, tra l’altro, l’annullamento parziale dell’articolo 1 della decisione limitatamente al periodo anteriore al 7 settembre 2012 e, di conseguenza, la riduzione della loro multa. ČD ha chiesto di intervenire in sostegno delle conclusioni di ÖBB nella causa T‑2/25, sostenendo che l’eventuale modifica della data di inizio dell’infrazione avrebbe inciso anche sulla propria posizione.

Ordinanza del Tribunale impugnata

Il Presidente della Decima Sezione del Tribunale ha respinto la domanda di intervento. Ha ritenuto che ČD non avesse dimostrato un interesse diretto e attuale nell’esito della causa T‑2/25, poiché il ricorso di ÖBB riguardava solo la loro posizione e non la parte della decisione indirizzata a ČD. Secondo il Tribunale, l’eventuale annullamento parziale avrebbe potuto incidere soltanto sulla sanzione di ÖBB, non su quella di ČD.

Motivo di impugnazione di ČD

ČD ha dedotto un unico motivo, lamentando un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto e dell’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché della giurisprudenza, in particolare dell’ordinanza HSBC Holdings e Others v Commission. In sostanza, ha sostenuto che:

  • essendo coautore del medesimo cartello, aveva un interesse diretto nella causa di ÖBB;
  • il ricorso di ÖBB riguardava anche la sostanza dell’infrazione, almeno per il periodo iniziale;
  • il diniego di intervento avrebbe compromesso il suo diritto a essere sentita e la parità delle armi nel proprio giudizio pendente.

Quadro normativo applicato

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 40, secondo comma, dello Statuto, che consente l’intervento a chi dimostri un interesse nel risultato della causa;
  • l’articolo 101 TFUE, sostanziale base della decisione antitrust;
  • l’articolo 47 della Carta, invocato da ČD in relazione al diritto a un ricorso effettivo;
  • le norme processuali sugli oneri e sulle spese in impugnazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’“interesse nel risultato della causa” deve essere valutato in relazione al petitum e al dispositivo della causa principale, non rispetto ai singoli motivi o argomenti. L’interesse deve essere diretto, attuale e tale da poter modificare la posizione giuridica dell’interveniente.

Applicando tale criterio, la Corte osserva che il ricorso di ÖBB dinanzi al Tribunale mirava solo all’annullamento parziale della decisione nella parte in cui imputava a ÖBB l’infrazione prima del 7 settembre 2012 e, di riflesso, alla riduzione della loro multa. Anche se il ricorso fosse accolto, ciò non inciderebbe direttamente sulla decisione nella parte riferita a ČD, né sulla multa inflitta a ČD. La decisione della Commissione, pur formalmente unica, va infatti trattata come un insieme di decisioni individuali nei confronti dei destinatari.

La Corte precisa che la somiglianza fattuale e giuridica tra la situazione di ČD e quella di ÖBB non basta a fondare un interesse diretto: al più sussiste un interesse indiretto. Inoltre, il diritto di ČD a far valere pienamente le proprie difese è garantito nel proprio ricorso pendente dinanzi al Tribunale, sicché non vi è violazione dell’articolo 47 della Carta.

Distinzione rispetto alla giurisprudenza HSBC

La Corte distingue la presente causa dall’ordinanza HSBC Holdings and Others v Commission. In quella vicenda, i richiedenti intervento erano stati ammessi perché il ricorso principale verteva sulla stessa esistenza dell’infrazione di cui essi erano coautori, con motivi sostanzialmente identici ai loro. Qui, invece, ÖBB non contestano l’esistenza o la natura dell’infrazione, ma solo la data di inizio: la fattispecie rientra quindi nell’ipotesi in cui l’interesse del richiedente è solo indiretto.

Decisione e conseguenze

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di ČD e conferma il diniego di intervento. ČD è condannata a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione nel giudizio di impugnazione.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, in materia di intervento nei giudizi UE, non basta essere destinatari della stessa decisione antitrust o coimputati nel medesimo cartello: occorre che l’esito della causa sia idoneo a incidere direttamente sulla posizione giuridica del richiedente. Quando il ricorso della parte che si intende sostenere riguarda solo la sua responsabilità o la sua sanzione, l’altro coautore dell’infrazione ha solo un interesse riflesso, non sufficiente ai fini dell’articolo 40 dello Statuto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzacartelliintervento in giudizioimpugnazionitutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.