Corte di giustizia, Ordinanza C-24/24
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2025. — Lega Anti Vivisezione (LAV) e a. contro Provincia autonoma di Trento e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. — Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire. — Cause riunite C-24/24 – C-27/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita di quattro rinvii pregiudiziali del giudice amministrativo trentino sulla gestione derogatoria di un orso bruno pericoloso, non si pronuncia nel merito sull’interpretazione dell’articolo 16 della direttiva Habitat. Dopo il trasferimento dell’orsa JJ4 in Germania in un centro di custodia, il decreto di abbattimento impugnato è divenuto inoperante e la controversia principale è stata ritenuta priva di oggetto. Ne consegue il non luogo a statuire, senza pregiudizio per eventuali nuovi rinvii su controversie ancora attuali.
Rinvio pregiudiziale sulla direttiva Habitat e sulla nozione di "altra soluzione valida" per la gestione di un orso bruno divenuto privo di oggetto; la Corte dichiara il non luogo a statuire.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, la condizione secondo cui "non esista un’altra soluzione valida" imponga all’autorità competente, una volta accertata la sussistenza di una delle deroghe e il rispetto dello stato di conservazione della specie, di preferire in via prioritaria la cattura e captivazione permanente rispetto all’abbattimento, ovvero se cattura e abbattimento siano misure poste su un piano di parità, lasciando all’autorità la scelta motivata della soluzione concreta.
Principio di diritto
Quando, nel corso del rinvio pregiudiziale, il procedimento principale diviene privo di oggetto perché l’atto impugnato non produce più effetti sul bene della vita controverso, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire. Nel caso concreto, il trasferimento dell’orsa JJ4 in un centro in Germania, appositamente predisposto per la custodia, ha sottratto l’animale all’ordine di abbattimento impugnato, rendendo non più necessaria una risposta interpretativa sull’articolo 16 della direttiva Habitat; eventuali future domande risarcitorie, essendo solo eventuali e ipotetiche, non bastano a mantenere la rilevanza del rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Allegato IV, lettera a), direttiva 92/43/CEE
Non luogo a statuire nei rinvii pregiudiziali sull’abbattimento dell’orsa JJ4
La pronuncia riguarda quattro domande di decisione pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nell’ambito di controversie relative al decreto provinciale con cui era stato disposto l’abbattimento dell’orsa JJ4. La Corte non esamina il merito dell’interpretazione della direttiva Habitat, perché sopravvenienze nel procedimento principale hanno reso la controversia priva di oggetto.
Fatti e procedimento principale
Il caso trae origine dall’uccisione di un uomo nel bosco di Caldes, attribuita all’orsa bruna identificata come JJ4. Dopo la cattura dell’animale e la sua collocazione nel recinto del Casteller, l’ISPRA aveva qualificato il comportamento dell’orsa come altamente pericoloso, raccomandandone la rimozione. Con decreto n. 10/23 del 27 aprile 2023, il Presidente della Provincia autonoma di Trento aveva disposto l’abbattimento dell’orsa, ritenendo tuttavia cessato il pericolo grave e imminente per la salute e l’incolumità pubblica, poiché l’animale era già custodito in sicurezza.
Numerose associazioni animaliste e ambientaliste hanno impugnato il decreto, insieme ad atti presupposti, sostenendo che la captivazione permanente fosse una soluzione valida e prioritaria rispetto all’abbattimento. Il giudice del rinvio ha inizialmente respinto le istanze cautelari, mentre il Consiglio di Stato, in sede di riforma di alcune ordinanze provvisorie, ha sospeso l’ordine di abbattimento ritenendolo contrario al principio di proporzionalità e mantenendo invece la captivazione per ragioni di sicurezza pubblica.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, come interpretare l’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE quando siano già accertati:
- una delle ipotesi derogatorie previste dall’articolo 16, paragrafo 1, lettere da a) a e);
- l’assenza di pregiudizio per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente;
- la necessità che non esista un’altra soluzione valida.
La questione era se tale ultima condizione imponesse un confronto tra cattura/captività permanente e abbattimento, lasciando all’autorità una scelta discrezionale tra misure equivalenti, oppure se stabilisse una gerarchia rigida a favore della cattura e della captivazione permanente, consentendo l’abbattimento solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- la direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat);
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), che vieta qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di specie protette;
- l’articolo 16, paragrafo 1, che consente deroghe solo in presenza delle condizioni cumulative previste;
- l’allegato IV, lettera a), che include l’"Ursus arctos" tra le specie soggette a rigorosa protezione.
È richiamata anche la legge provinciale n. 9/2018, che disciplina, per la specie Ursus arctos e Canis lupus, il potere del Presidente della Provincia di autorizzare prelievo, cattura o uccisione al ricorrere dei presupposti dell’articolo 16 della direttiva.
Svolgimento del giudizio dinanzi alla Corte
Dopo la proposizione dei rinvii, la Corte ha chiesto al giudice nazionale informazioni aggiornate su un eventuale trasferimento dell’orsa JJ4 in un’area recintata in Germania. Il giudice del rinvio ha poi comunicato che l’orsa era stata effettivamente trasferita in un centro situato in Germania, appositamente realizzato per la custodia, e che ciò aveva comportato la sottrazione dell’animale all’ordine di abbattimento impugnato.
Nonostante ciò, il giudice nazionale ha mantenuto i rinvii, ritenendo che la possibilità di future domande risarcitorie potesse preservare l’interesse alla risposta della Corte. Quest’ultima ha però verificato se i procedimenti principali fossero ancora effettivamente pendenti e utili ai fini della decisione pregiudiziale.
Ragionamento della Corte
La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale serve a fornire ai giudici nazionali gli elementi interpretativi necessari per risolvere una controversia concreta e non per emettere pareri consultivi su questioni ipotetiche. Se la questione non è più pertinente per la soluzione della controversia principale, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire.
Nel caso di specie, il trasferimento dell’orsa JJ4 in Germania ha reso inoperante l’ordine di abbattimento contenuto nel decreto provinciale impugnato. Da ciò la Corte deduce che i procedimenti principali sono divenuti privi di oggetto.
La Corte respinge anche l’argomento secondo cui eventuali futuri profili risarcitori manterrebbero attuale l’interesse al rinvio. Tali pretese sono infatti solo eventuali e ipotetiche e non bastano a dimostrare che la risposta pregiudiziale sia ancora necessaria per definire una controversia concreta.
Dispositivo
La Corte dichiara che non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Effetti pratici della pronuncia
La decisione non affronta il merito del delicato tema della gerarchia tra captivazione permanente e abbattimento ai fini dell’articolo 16 della direttiva Habitat. Per gli operatori, il punto centrale è processuale: il rinvio pregiudiziale viene meno quando l’oggetto del giudizio amministrativo scompare per effetto di sopravvenienze fattuali idonee a rendere il provvedimento impugnato privo di effetti. La Corte lascia aperta la possibilità di nuovi rinvii in controversie future o diverse, qualora la questione interpretativa torni a essere necessaria.
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