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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-620/23

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 dicembre 2025. — Enrique Barón Crespo e ZZ contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento – Modifica del regime di vitalizio integrativo volontario – Avvisi di fissazione dei diritti al vitalizio integrativo volontario – Eccezione di illegittimità – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Indipendenza parlamentare – Parità di trattamento – Domanda di ritiro di documenti dal fascicolo. — Cause riunite T-620/23 – T-1023/23

Giurisprudenza europea62023TJ0620

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto tutti i ricorsi proposti dagli ex deputati e aventi diritto al RVIV contro gli avvisi di liquidazione applicativi della riforma del 2023. Ha affermato che la modifica del regime può incidere anche sui vitalizi già esigibili, purché non venga negata l’esistenza del diritto pensionistico e sia rispettato il principio di proporzionalità. Ha inoltre escluso che i ricorrenti potessero invocare un legittimo affidamento nel mantenimento dell’importo originario del vitalizio.

Impugnazione di avvisi di liquidazione del vitalizio integrativo volontario dei deputati europei a seguito della riduzione del regime disposta nel 2023: legittimità della modifica rispetto ai diritti acquisiti, al legittimo affidamento, al diritto di proprietà e ai principi di proporzionalità, indipendenza parlamentare e parità di trattamento.

La questione giuridica

Nel quadro di ricorsi ex articolo 263 TFUE, il Tribunale è chiamato a verificare se la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 12 giugno 2023, che riduce del 50% i vitalizi RVIV già esigibili e ne sopprime l’aggiornamento, violi: (i) l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati; (ii) i principi di certezza del diritto, tutela dei diritti quesiti e legittimo affidamento; (iii) l’articolo 17 della Carta e l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta; (iv) il principio di proporzionalità; (v) il principio di indipendenza parlamentare; e (vi) il principio di parità di trattamento.

Principio di diritto

Il Tribunale ha ritenuto legittima la riforma del 2023 del RVIV: l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto non congela l’importo dei diritti pensionistici già acquisiti, ma tutela soltanto l’esistenza dei diritti e delle aspettative maturati; la riduzione del 50% e la soppressione dell’aggiornamento non violano di per sé né i diritti quesiti né il legittimo affidamento, in assenza di assicurazioni precise e incondizionate sul mantenimento dell’importo; la misura limita il diritto di proprietà ma non ne intacca il contenuto essenziale e risulta proporzionata, poiché persegue obiettivi legittimi di salvaguardia del fondo e di contenimento dell’onere per il bilancio dell’Unione, è idonea e non manifestamente inadeguata, anche senza misure transitorie vista l’urgenza finanziaria; non sussiste, infine, violazione dell’indipendenza parlamentare né della parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 27 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
  • Articolo 25, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo
  • Articolo 25, paragrafo 3, del regolamento del Parlamento europeo
  • Articoli 73, 74 e 76 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo
  • Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo
  • Allegato VII della regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 8 della direttiva 2008/94/CE
  • Articolo 2 TUE

Riduzione del vitalizio integrativo volontario dei deputati europei

La sentenza riguarda ricorsi proposti ex articolo 263 TFUE da ex deputati del Parlamento europeo, o loro aventi diritto, contro i primi avvisi di liquidazione del vitalizio integrativo volontario (RVIV) applicativi della decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 giugno 2023. Il Tribunale, riunite le cause da T‑620/23 a T‑1023/23, esamina la legittimità della riduzione del 50% dei vitalizi già esigibili e della soppressione dell’aggiornamento del loro importo.

Fatti e contesto normativo del RVIV

Prima dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, il RVIV costituiva un regime pensionistico volontario finanziato in parte dai contributi dei deputati e in parte dal Parlamento. Con l’entrata in vigore dello statuto nel 2009, il regime è stato mantenuto solo per gli affiliati già iscritti, mentre sono cessate, salvo eccezioni, l’acquisizione di nuovi diritti e l’alimentazione del fondo tramite contributi ordinari.

Nel tempo, il Parlamento ha modificato più volte il regime per far fronte alle difficoltà finanziarie del fondo. La decisione del 2023 ha introdotto all’articolo 76 delle misure di attuazione dello statuto un nuovo paragrafo 1 bis, applicabile dal 1o luglio 2023, che:

  • riduce del 50% l’importo del vitalizio e i massimali/minimi previsti;
  • fissa lo stipendio base di riferimento al 30 giugno 2023, escludendone l’attualizzazione successiva.

Il Parlamento ha giustificato la riforma con la situazione "estremamente difficile" del fondo, il rischio di esaurimento della liquidità e la necessità di tutelare il contribuente europeo.

Domanda preliminare di ritiro di documenti dal fascicolo

Il Parlamento ha chiesto il ritiro di due pareri del proprio servizio giuridico prodotti dai ricorrenti in allegato ai ricorsi. Il Tribunale ha accolto la domanda, rilevando che si trattava di documenti interni e riservati, prodotti senza autorizzazione dell’istituzione e senza ordine del giudice. Ha richiamato il principio di leale bilanciamento tra diritto alla prova e tutela del diritto del Parlamento a ricevere consulenze legali indipendenti e riservate.

Questioni sollevate dai ricorrenti

I ricorrenti hanno proposto un’eccezione di illegittimità contro la decisione del 2023, sostenendo che essa violasse:

  • l’articolo 27, paragrafo 2, dello statuto dei deputati e il regolamento del Parlamento;
  • i principi di certezza del diritto, tutela dei diritti quesiti e legittimo affidamento;
  • il diritto di proprietà di cui all’articolo 17 della Carta;
  • il principio di proporzionalità;
  • il principio di indipendenza parlamentare;
  • il principio di parità di trattamento.

Articolo 27, paragrafo 2, dello statuto: nessun congelamento dell’importo del vitalizio

Il Tribunale ribadisce che un diritto è acquisito quando il fatto generatore si è verificato prima della modifica normativa; nel caso delle pensioni, ciò avviene quando la pensione diventa esigibile. Tuttavia, ciò non comporta che l’importo della prestazione sia immutabile.

Richiamando la propria giurisprudenza e quella della Corte, il Tribunale afferma che l’articolo 27, paragrafo 2, prima frase, dello statuto non ha l’effetto di congelare l’importo del vitalizio RVIV. La disposizione serve a definire l’ambito di applicazione ratione personae del regime transitorio, garantendo il mantenimento del regime per chi vi era già affiliato, ma non impedisce al Parlamento di modificarne le condizioni sostanziali per il futuro.

Di conseguenza, la riduzione dell’importo del vitalizio dei ricorrenti non eccede i poteri dell’Ufficio di presidenza e non richiede una modifica dello statuto.

Diritti quesiti, certezza del diritto e legittimo affidamento

Il Tribunale distingue tra il diritto a pensione acquisito e l’importo concreto del vitalizio. Il principio di tutela dei diritti quesiti non vieta ogni riduzione di una pensione già esigibile: una modifica delle modalità di calcolo può incidere sugli effetti futuri di una situazione già sorta, purché sia giustificata.

Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale osserva che esso richiede assicurazioni precise, incondizionate e concordanti provenienti da fonte autorizzata. Nel caso di specie:

  • l’impegno del 1o aprile 2009 del Parlamento riguardava il mantenimento del diritto a una pensione aggiuntiva anche dopo l’esaurimento del fondo, non il mantenimento dell’importo originario;
  • la nota interna del 24 novembre 2005, i pareri giuridici ritirati e la lettera del 14 aprile 2016 non contenevano garanzie univoche sull’intangibilità dell’importo;
  • la risoluzione del 24 ottobre 2018 aveva natura politica e non vincolante;
  • la prassi precedente del Parlamento non poteva costituire, di per sé, un’assicurazione giuridicamente rilevante, soprattutto in un settore caratterizzato da ampio potere discrezionale.

Il Tribunale considera inoltre che i beneficiari del RVIV erano consapevoli del contesto di progressive riforme e delle difficoltà del fondo. L’assenza di misure transitorie non viola la certezza del diritto, poiché l’urgenza di salvaguardare il fondo poteva costituire un interesse pubblico inderogabile idoneo a giustificarla.

Diritto di proprietà: contenuto essenziale non leso

La riduzione del vitalizio costituisce una limitazione del diritto di proprietà ai sensi dell’articolo 17 della Carta, letto alla luce dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3. Tuttavia, il Tribunale precisa che tale diritto tutela il diritto patrimoniale a percepire una prestazione, non il diritto a un importo determinato e immutabile.

Respinge quindi l’argomento secondo cui il contenuto essenziale del diritto di proprietà sarebbe stato violato perché la riduzione supera il 50% richiamando la giurisprudenza sulla direttiva 2008/94/CE: tale normativa riguarda la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e non è applicabile al caso di specie; in ogni caso, essa fissa una soglia minima di protezione, non un tetto massimo di riduzione.

Il Tribunale osserva inoltre che il vitalizio RVIV è una pensione complementare facoltativa, che si aggiunge ad altri regimi pensionistici, e che gli importi residui non sono irrisori rispetto ai contributi e alla durata del mandato. Ne conclude che la riduzione non svuota di sostanza il diritto di proprietà.

Proporzionalità della riforma del 2023

Il Tribunale ritiene che le finalità perseguite dalla riforma siano legittime:

  • salvaguardare il fondo a breve termine;
  • contenere le conseguenze del disavanzo sul bilancio del Parlamento e, quindi, sul contribuente europeo.

La misura è stata giudicata idonea perché, sulla base dei dati finanziari richiamati nella decisione, consente di prolungare la vita del fondo e di ridurre sensibilmente il disavanzo attuariale. Il Tribunale valorizza anche il fatto che il Parlamento avesse esaminato opzioni alternative meno drastiche, poi scartate come insufficienti.

Sotto il profilo della necessità e del giusto equilibrio, il Tribunale sottolinea:

  • la natura facoltativa e complementare del RVIV;
  • la possibilità, per taluni beneficiari, di ottenere il vitalizio in forma capitale;
  • la presenza di una clausola di precarietà per i casi di rischio povertà;
  • l’ampio margine discrezionale del Parlamento nella gestione del regime.

Pur riconoscendo che la misura produce effetti finanziari rilevanti e improvvisi, il Tribunale conclude che essa non costituisce un arbitrato manifestamente inadeguato tra gli interessi dei beneficiari e quelli di bilancio.

Indipendenza parlamentare e parità di trattamento

Quanto all’indipendenza parlamentare, il Tribunale ricorda che una pensione adeguata contribuisce all’indipendenza dei deputati, ma osserva che il RVIV è una pensione complementare, non obbligatoria, che si aggiunge ad altri trattamenti pensionistici. La riduzione del vitalizio non è stata dimostrata come idonea a comprimere in modo tale l’indipendenza da ledere il principio invocato.

Quanto alla parità di trattamento, il Tribunale richiama la distinzione strutturale tra il RVIV e il regime pensionistico statutario: il primo è facoltativo e finanziato anche dai contributi degli affiliati, il secondo è obbligatorio e a carico del bilancio dell’Unione. Per tale ragione, la diversa disciplina non integra di per sé una disparità illecita.

Decisione

Il Tribunale respinge integralmente i ricorsi e condanna i ricorrenti alle spese. Rimane quindi ferma la validità delle decisioni impugnate e della riforma del 2023 del RVIV.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale uestatus e previdenza dei deputati europeidiritto di proprietàlegittimo affidamento e certezza del dirittoproporzionalità

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