Tribunale, Sentenza T-268/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 17 December 2025. — Igor Rotenberg v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Concept of ‘benefitting from Russian decision-makers or from the Government of the Russian Federation’ – Article 2(1)(d) and (f) of Decision 2014/145/CFSP – Concept of ‘association’ – Obligation to state reasons – Error of assessment – Proportionality – Right to property – Freedom to conduct a business. — Case T-268/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha confermato le misure restrittive UE nei confronti di Igor Rotenberg, ritenendo legittimo il suo mantenimento nelle liste in base ai criteri del "beneficio" e dell’"associazione" previsti dalla decisione 2014/145/CFSP. Ha inoltre escluso vizi di motivazione, errori manifesti di valutazione e violazioni dei diritti fondamentali. È stata dichiarata inammissibile anche la domanda relativa agli atti del maggio 2025, perché non incidevano sulla sua situazione giuridica.
Mantenimento di Igor Rotenberg nelle liste UE di congelamento fondi: interpretazione dei criteri di "beneficio" e "associazione" e legittimità della proroga delle misure restrittive contro persone vicine al potere russo.
La questione giuridica
Nel ricorso ex articolo 263 TFUE contro gli atti del marzo 2024, settembre 2024 e marzo 2025, il Tribunale è stato chiamato a stabilire: (i) se l’articolo 2(1)(d) e (f) della decisione 2014/145/CFSP fosse illegittimo per un’interpretazione troppo ampia del concetto di "beneficio"; (ii) se il Consiglio avesse sufficientemente motivato il mantenimento dell’iscrizione; (iii) se vi fosse errore di valutazione nel ritenere che il ricorrente continuasse a beneficiare di decision-makers russi o del Governo russo e fosse associato ad Arkady Rotenberg e a Vladimir Putin; (iv) se le misure violassero proprietà, libertà d’impresa e proporzionalità. È stata inoltre esaminata l’ammissibilità del capo di domanda relativo agli atti del maggio 2025.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha confermato il mantenimento di Igor Rotenberg nelle liste UE. Ha affermato che, ai fini dei criteri di cui all’articolo 2(1)(d) e (f) della decisione 2014/145/CFSP, il "beneficio" va inteso come vantaggio/profitto di qualsiasi natura, anche non immediatamente monetario, e può sussistere anche dopo la cessione delle partecipazioni quando il vantaggio economico persiste o la situazione precedente si collega in modo continuativo a quella attuale. Nel caso concreto, il Consiglio ha dimostrato in modo sufficientemente solido che il ricorrente continuava a beneficiare di decision-makers russi e del Governo russo tramite le attività e le operazioni societarie legate a Gazprom Drilling, SGM e soprattutto al sistema Platon/RTITS, nonché tramite il suo assetto familiare e i legami con Arkady Rotenberg e Vladimir Putin. Le restrizioni sono state ritenute adeguatamente motivate, proporzionate e compatibili con il diritto di proprietà e con la libertà d’impresa.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione 2014/512/CFSP
- Regolamento (UE) n. 833/2014
- Decisione (CFSP) 2022/329
- Regolamento (UE) 2022/330
- Decisione (CFSP) 2022/582
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581
- Decisione (CFSP) 2022/1530
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529
- Decisione (CFSP) 2023/572
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/571
- Decisione (CFSP) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (CFSP) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (CFSP) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Decisione (CFSP) 2025/528
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527
- Decisione (CFSP) 2025/904
- Regolamento (UE) 2025/903
- Articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
Mantenimento di Igor Rotenberg nelle liste UE di congelamento fondi
La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da Igor Rotenberg contro una serie di atti del Consiglio adottati nel 2024 e nel 2025 in materia di misure restrittive connesse alla situazione in Ucraina. Il Tribunale della prima sezione ha esaminato la legittimità del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi soggetti a congelamento di fondi ed econom resources.
Fatti e svolgimento del procedimento
Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di marzo 2024, settembre 2024 e marzo 2025, nella parte in cui mantenevano il suo nome nelle liste annesse alla decisione 2014/145/CFSP e al regolamento n. 269/2014. In una seconda modifica del ricorso aveva anche chiesto l’annullamento degli atti del maggio 2025, relativi all’introduzione di un nuovo criterio (g), ma il Tribunale ha ritenuto tale domanda inammissibile perché il ricorrente non era stato incluso né mantenuto in lista in base a quel criterio.
Normativa rilevante
La Corte richiama la base giuridica generale delle misure restrittive, costituita dall’articolo 29 TUE e dall’articolo 215 TFUE, nonché la decisione 2014/145/CFSP e il regolamento n. 269/2014, come modificati nel tempo. Il nucleo della controversia riguarda l’articolo 2(1)(d) e (f) della decisione 2014/145/CFSP, che consente l’inserimento in lista di persone che beneficiano, materialmente o finanziariamente, di decision-makers russi o del Governo della Federazione russa, nonché di persone a essi associate.
Questioni giuridiche esaminate
Il ricorrente sollevava quattro motivi principali:
- eccezione di illegittimità dell’articolo 2(1)(d) e (f) della decisione 2014/145/CFSP, per asserita eccessiva ampiezza del concetto di "beneficio";
- violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- errore di valutazione nella ritenuta persistenza dei presupposti sostanziali dell’iscrizione;
- violazione della libertà d’impresa, del diritto di proprietà e del principio di proporzionalità.
Eccezione di illegittimità
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di illegittimità perché fondata su una premessa errata. Ha chiarito che il concetto di "beneficio" ai fini dei criteri (d) e (f) deve essere interpretato come profitto di qualsiasi genere, anche non immediatamente finanziario, ma non nel senso di un beneficio qualsiasi slegato dal contesto della misura. La nozione va letta alla luce della situazione in Ucraina e dell’obiettivo delle sanzioni, cioè esercitare pressione sulle autorità russe affinché cessino le azioni destabilizzanti.
Motivazione e tutela giurisdizionale effettiva
Secondo il Tribunale, le ragioni addotte dal Consiglio erano sufficientemente chiare, precise e non stereotipate. Il ricorrente era posto in grado di comprendere che la sua iscrizione era mantenuta perché considerato beneficiario di decision-makers russi e del Governo russo, nonché persona associata ad Arkady Rotenberg e a Vladimir Putin. Il Tribunale ha distinto la sufficienza della motivazione dalla fondatezza nel merito delle circostanze indicate, osservando che il Consiglio non è tenuto a rispondere in dettaglio a tutti gli argomenti presentati dall’interessato.
Valutazione sostanziale dei presupposti di iscrizione
Sul piano probatorio il Tribunale ha applicato il principio per cui spetta al Consiglio dimostrare la fondatezza delle ragioni addotte, sulla base anche di fonti pubbliche, stampa e documenti informativi, specialmente in un contesto in cui l’accesso alle prove è difficoltoso.
Il Tribunale ha ritenuto provato che:
- il ricorrente aveva tratto vantaggio da attività in imprese russe che ricevevano importanti contratti statali;
- tale vantaggio si era concretizzato in particolare in relazione a Gazprom Drilling, SGM e soprattutto RTITS/Platon;
- la cessione di partecipazioni non escludeva la persistenza del beneficio, poiché il ricorrente aveva ricevuto corrispettivi rilevanti e continuava a beneficiare degli effetti economici delle operazioni precedenti;
- il suo profilo rientrava in un modus operandi descritto dal Consiglio come acquisto di società, incremento del loro valore tramite contratti pubblici e successiva vendita delle partecipazioni.
RTITS e sistema Platon
Un passaggio centrale della decisione riguarda RTITS, società che gestisce il sistema elettronico di pedaggio Platon. Il Tribunale ha osservato che la concessione era stata attribuita senza gara e che il sistema era finanziato e connesso a strutture statali russe. Ha ritenuto che il vantaggio economico derivante da tale concessione integrasse il criterio del beneficio, e che tale beneficio non cessasse immediatamente con la vendita della partecipazione del ricorrente, avvenuta poco prima degli atti del marzo 2024. Il pagamento del prezzo di cessione e la persistenza degli effetti economici della partecipazione hanno consentito di considerare ancora sussistente il vantaggio rilevante ai fini sanzionatori.
Associazione con Arkady Rotenberg e Vladimir Putin
Poiché la sussistenza dei criteri (d) e (f) è stata considerata sufficiente a giustificare il mantenimento in lista, il Tribunale ha dichiarato superfluo esaminare nel merito la fondatezza autonoma del criterio dell’“associazione”. Ha però richiamato che la motivazione del Consiglio menzionava espressamente i legami del ricorrente con il padre Arkady Rotenberg e con Vladimir Putin.
Diritti fondamentali e proporzionalità
Il Tribunale ha respinto anche il motivo relativo a proprietà, libertà d’impresa e proporzionalità. Ha ritenuto che le restrizioni fossero:
- previste dalla legge e sorrette da base giuridica nei Trattati;
- temporanee e soggette a riesame periodico;
- dirette a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, cioè aumentare la pressione sulla Federazione russa per far cessare l’aggressione e la destabilizzazione dell’Ucraina;
- proporzionate, perché idonee e necessarie rispetto all’obiettivo perseguito e accompagnate da deroghe per esigenze essenziali.
Dispositivo e portata pratica
Il ricorso è stato integralmente respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese. La decisione conferma una linea giurisprudenziale rigorosa in materia di sanzioni contro soggetti ritenuti vicini al potere russo, valorizzando la continuità economica dei vantaggi ottenuti e la capacità del Consiglio di fondarsi su un complesso di fonti informative, anche indirette, per mantenere le iscrizioni in elenco.
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