Corte di giustizia, Ordinanza C-28/24
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 dicembre 2025. — LEAL Lega Antivivisezionista ODV e a. contro Provincia autonoma di Trento e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte da Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol. — Rinvio pregiudiziale – Procedimenti principali divenuti privi di oggetto – Non luogo a statuire. — Cause riunite C-28/24 – C-31/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, investita di quattro rinvii pregiudiziali relativi all’interpretazione della direttiva Habitat in un caso di abbattimento di un orso bruno, non è entrata nel merito delle questioni. Ha rilevato che l’orso era deceduto nelle more, rendendo impossibile eseguire l’ordine di abbattimento e facendo così venir meno l’oggetto delle controversie nazionali. Di conseguenza, ha dichiarato che non vi era più luogo a statuire.
Rinvio pregiudiziale sulla direttiva Habitat in materia di abbattimento di un orso bruno dichiarato irrilevante per sopravvenuto difetto di oggetto del giudizio nazionale.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 92/43/CEE, quando ricorrono una delle ipotesi di deroga e la condizione del mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente, l’ulteriore requisito della mancanza di un’altra soluzione valida imponga di considerare prioritaria la captivazione permanente rispetto all’abbattimento, oppure se le due misure siano poste su un piano di equivalenza e l’autorità possa scegliere motivatamente tra esse.
Principio di diritto
Quando, dopo il rinvio pregiudiziale, la controversia principale diviene priva di oggetto per sopravvenuta impossibilità di eseguire il provvedimento contestato, la Corte dichiara non luogo a statuire sulle questioni sollevate. Le eventuali future domande risarcitorie, essendo solo ipotetiche, non sono sufficienti a mantenere la rilevanza del rinvio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16, paragrafo 1, direttiva 92/43/CEE
- Allegato IV, lettera a), direttiva 92/43/CEE
- Legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (articolo 1)
Rinvio pregiudiziale sulla direttiva Habitat e abbattimento di un orso bruno
La pronuncia riguarda quattro rinvii pregiudiziali riuniti proposti dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol in una controversia relativa alla legittimità di un decreto provinciale di abbattimento di un esemplare di orso bruno. La Corte non si è pronunciata sul merito dell’interpretazione della direttiva Habitat, poiché ha accertato il sopravvenuto difetto di oggetto dei procedimenti principali.
Fatti e procedimento principale
I ricorsi nazionali erano stati proposti da diverse associazioni animaliste contro la Provincia autonoma di Trento e altri soggetti pubblici, in relazione al decreto n. 9/23 del 19 aprile 2023, con cui era stata autorizzata la rimozione mediante abbattimento dell’orso bruno identificato come MJ5, per ragioni di sicurezza pubblica e motivi sociali. I ricorrenti contestavano, tra l’altro, il decreto provinciale, le linee guida attuative, il rapporto ISPRA-MUSE, il piano d’azione interregionale e il parere ISPRA, sostenendo che la captivazione permanente fosse una soluzione valida e prioritaria rispetto all’uccisione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/43/CEE, che vieta la cattura o l’uccisione deliberata di esemplari delle specie protette;
- l’articolo 16, paragrafo 1, della medesima direttiva, che consente deroghe solo in presenza di una delle ipotesi elencate e se non esista un’altra soluzione valida, oltre alla condizione che la deroga non pregiudichi il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente;
- l’allegato IV, lettera a), che include l’urso bruno (Ursus arctos) tra le specie soggette a protezione rigorosa;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 1 della legge provinciale n. 9/2018, che disciplina le misure di prevenzione e intervento nei confronti dei grandi carnivori.
Questioni pregiudiziali sollevate
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il requisito secondo cui non deve esistere un’altra soluzione valida:
- imponga all’autorità di dimostrare l’assenza di ogni alternativa alla rimozione dell’animale, lasciando libera la scelta tra captivazione permanente e abbattimento, considerate equivalenti;
- oppure attribuisca priorità alla cattura e alla captivazione permanente, consentendo l’abbattimento solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione, configurando così una gerarchia rigida tra le misure.
Sopravvenienza che ha reso inutili i rinvii
Dopo la trasmissione delle ordinanze di rinvio, il giudice nazionale ha informato la Corte che i resti dell’orso MJ5 erano stati rinvenuti e che l’animale era deceduto per cause non accertate. In seguito, la Corte ha ritenuto accertato che l’ordine di abbattimento non fosse più eseguibile. Pur permanendo formalmente pendenti i giudizi nazionali, la controversia era divenuta priva di oggetto, poiché la misura contestata non poteva più produrre effetti concreti.
Ragionamento della Corte sul non luogo a statuire
La Corte ribadisce la funzione del rinvio pregiudiziale come strumento di cooperazione volto a fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per decidere una controversia effettiva. Ricorda che non può pronunciarsi su questioni meramente ipotetiche o prive di rilevanza per la soluzione della lite principale.
Nel caso concreto, la morte dell’orso ha reso impossibile l’esecuzione del decreto di abbattimento. Perciò:
- le controversie principali sono divenute prive di oggetto;
- l’eventuale interesse a future domande risarcitorie non basta a mantenere la rilevanza del rinvio, poiché tali domande erano solo eventuali e ipotetiche;
- la Corte ha quindi dichiarato che non vi era più luogo a statuire.
Dispositivo e conseguenze pratiche
La Corte ha dichiarato che non vi è più luogo a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato dinanzi ad esso.
Principio ricavabile
La pronuncia conferma che, nel rinvio pregiudiziale, la persistenza di una controversia effettiva è condizione imprescindibile di ricevibilità: se il provvedimento contestato non è più attuabile per sopravvenienze di fatto, la Corte non decide sul merito anche se il giudice nazionale ipotizza possibili sviluppi risarcitori. Questa ordinanza non affronta quindi il tema sostanziale del rapporto tra captivazione permanente e abbattimento ai sensi dell’articolo 16 della direttiva Habitat.
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