Tribunale, Sentenza T-1114/23
Judgment of the General Court (First Chamber) of 17 December 2025. — Andrey Melnichenko v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures adopted in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Restrictions on entry into the territory of the Member States – List of persons, entities and bodies subject to restrictions on entry into the territory of the Member States – Maintenance of the applicant’s name on the list – Right to effective judicial protection – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Plea of illegality – Error of assessment – Fundamental rights – Proportionality. — Case T-1114/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Andrey Melnichenko contro il mantenimento delle misure restrittive UE nei suoi confronti. Ha ritenuto legittimo il criterio che colpisce i "leading businesspersons operating in Russia" e ha considerato sufficiente la prova offerta dal Consiglio sul permanere del controllo economico di Melnichenko su SUEK ed EuroChem e sulla rilevanza di tali società per l’economia russa. Il Tribunale ha inoltre escluso violazioni dei diritti di difesa, del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali invocati. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, mentre SUEK, EuroChem Group e la Commissione sopportano le proprie.
Mantenimento di Andrey Melnichenko nelle liste UE di congelamento fondi e divieto di ingresso per il suo status di "leading businessperson operating in Russia" ai sensi del criterio (g) modificato, con esame di legittimità, errore di valutazione e proporzionalità.
La questione giuridica
Se i reiterati atti del Consiglio che hanno mantenuto il nome di Melnichenko nelle liste di persone soggette a congelamento dei fondi e restrizioni di ingresso fossero illegittimi per: (i) illegittimità del criterio di designazione introdotto dall’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dall’articolo 3(1)(g) del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati; (ii) errore di valutazione quanto alla qualifica di "leading businessperson operating in Russia" e all’operatività in Russia; (iii) violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali; (iv) violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo di riesame periodico del Consiglio.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che il criterio di designazione che colpisce i "leading businesspersons operating in Russia" è sufficientemente chiaro, prevedibile e legittimo, non richiede di provare un collegamento con il regime russo e non istituisce presunzioni irrefutabili; inoltre, il Consiglio può mantenere la designazione sulla base di un aggiornamento del contesto e di elementi concreti che dimostrino che l’interessato continua a essere un importante imprenditore attivo in Russia. Nel caso di Melnichenko, il Consiglio ha fornito un fascio di elementi sufficienti a dimostrare il controllo economico su SUEK ed EuroChem e l’importanza di tali società nell’economia russa, sicché il mantenimento delle misure restrittive è stato ritenuto legittimo e proporzionato; non sono state ravvisate violazioni dei diritti di difesa né dell’obbligo di riesame.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215 TFUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2014/145/CFSP
- Regolamento (UE) n. 269/2014
- Decisione (CFSP) 2023/1094
- Regolamento (UE) 2023/1089
- Decisione (CFSP) 2023/1767
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1765
- Decisione (CFSP) 2024/847
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/849
- Decisione (CFSP) 2024/2456
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
- Decisione (CFSP) 2025/528
- Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527
- Decisione (CFSP) 2025/904
- Regolamento (UE) 2025/903
Mantenimento delle misure restrittive nei confronti di Andrey Melnichenko
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE con cui Andrey Melnichenko ha chiesto l’annullamento di più atti del Consiglio che hanno reiteratamente mantenuto il suo nome nelle liste UE di congelamento dei fondi e di divieto di ingresso, nell’ambito del regime sanzionatorio collegato alle azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Fatti e svolgimento del procedimento
L’interessato era stato inizialmente iscritto nelle liste nel marzo 2022. Successivamente il Consiglio ha più volte prorogato la sua designazione con atti del settembre 2022, marzo 2023, settembre 2023, marzo 2024, settembre 2024 e marzo 2025, aggiornando nel tempo la motivazione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha modificato più volte le conclusioni per estendere l’impugnazione anche agli atti sopravvenuti, ai sensi dell’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale.
Quadro normativo rilevante
Il caso si colloca nel sistema di misure restrittive istituito dalla decisione 2014/145/CFSP e dal regolamento (UE) n. 269/2014, entrambi modificati dalla decisione 2023/1094 e dal regolamento 2023/1089, che hanno introdotto il criterio relativo ai "leading businesspersons operating in Russia" e ai soggetti che operano in settori economici che forniscono una fonte sostanziale di entrate al governo della Federazione russa. Il Tribunale richiama inoltre gli articoli 21 TUE, 29 TUE, 215 TFUE e 277 TFUE, nonché gli articoli 47, 52, 7, 15, 16 e 17 della Carta.
Le censure del ricorrente
Melnichenko ha dedotto quattro gruppi di censure:
- illegittimità in via incidentale del criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014, nella parte relativa ai grandi imprenditori operanti in Russia e agli imprenditori di settori che generano entrate rilevanti per il governo russo;
- errore manifesto di valutazione, sostenendo di non controllare più SUEK ed EuroChem e di non operare in Russia;
- violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali, in particolare vita privata e familiare, libertà professionale, libertà d’impresa e diritto di proprietà;
- violazione dei diritti di difesa e dell’obbligo del Consiglio di effettuare un riesame aggiornato della sua situazione.
Diritti di difesa e obbligo di riesame
Il Tribunale ha osservato che il Consiglio aveva informato l’interessato della sua intenzione di mantenere le misure, gli aveva trasmesso i fascicoli istruttori pertinenti e aveva risposto alle sue osservazioni. Ha quindi escluso la violazione del diritto di essere ascoltato e ha rilevato che il mero dissenso rispetto alla valutazione del Consiglio o la mancata accoglienza delle osservazioni non prova che queste non siano state considerate.
Quanto al riesame periodico, il Tribunale ha affermato che il Consiglio può mantenere una designazione sulla base degli stessi motivi, purché il contesto non sia mutato in modo tale da rendere obsoleti gli elementi precedenti. Nel caso di specie ha ritenuto che il Consiglio avesse svolto un aggiornamento della situazione, senza che fossero emersi elementi idonei a smentire la permanenza dei presupposti della designazione.
Legittimità del criterio di designazione
Il Tribunale ha respinto la questione di legittimità sollevata in via incidentale ex articolo 277 TFUE. Ha ricordato che, in materia di misure restrittive, il Consiglio dispone di un ampio margine nella definizione dei criteri di designazione, ma tali criteri restano soggetti a controllo giurisdizionale quanto alla chiarezza, precisione, prevedibilità, alla correttezza dei fatti e all’assenza di errori manifesti.
Ha quindi affermato che:
- l’articolo 215 TFUE consente misure restrittive anche nei confronti di persone fisiche o giuridiche non direttamente collegate al regime dello Stato terzo;
- il criterio dei "leading businesspersons operating in Russia" è sufficientemente chiaro e prevedibile;
- esso non introduce presunzioni irrefutabili, poiché il Consiglio deve provare due elementi cumulativi: la qualità di imprenditore di primo piano e l’operatività in Russia;
- il criterio persegue un obiettivo coerente con l’articolo 21 TUE, ossia aumentare la pressione sulle autorità russe per far cessare l’aggressione all’Ucraina.
Valutazione nel merito: il ricorrente è un "leading businessperson operating in Russia"
Per quanto riguarda il merito, il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse fondato la propria decisione su un fascio di elementi concreto, preciso e coerente. In particolare ha valorizzato:
- la continuità del controllo economico su SUEK ed EuroChem, anche dopo il trasferimento formale delle partecipazioni alla moglie;
- l’irrilevanza del fatto che il ricorrente avesse rinunciato al ruolo di beneficiario del trust FirstLine Trust in favore della moglie, non essendo quest’ultima un terzo indipendente;
- la presenza di elementi di contesto, tra cui articoli di stampa e documenti economici, dai quali risultava che egli continuava a beneficiare del patrimonio trasferito e che il suo patrimonio era ulteriormente aumentato;
- l’importanza delle società controllate per l’economia russa, con riferimenti alla produzione di carbone e fertilizzanti.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che il criterio non richiede di dimostrare un rapporto di interdipendenza con il governo russo, né un sostegno diretto al regime. È sufficiente la dimostrazione della qualità di imprenditore di primo piano e dell’operatività in Russia.
Proporzionalità e diritti fondamentali
Quanto alla censura fondata sugli articoli 7, 15, 16, 17 e 52 della Carta, il Tribunale ha confermato che le limitazioni sono:
- previste dalla legge, poiché fondate sulla decisione 2014/145/CFSP e sul regolamento n. 269/2014;
- temporanee e reversibili, essendo soggette a revisione periodica e a possibili deroghe per esigenze essenziali;
- finalizzate a un obiettivo di interesse generale di primaria importanza, vale a dire aumentare i costi della condotta russa contro l’Ucraina e promuovere una soluzione pacifica;
- proporzionate, perché il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di misure meno restrittive ugualmente efficaci.
Il Tribunale ha anche escluso che il divieto di ingresso e il congelamento dei fondi incidano in modo illecito sulla vita familiare, sull’attività professionale o sulla sicurezza alimentare globale, osservando inoltre che la controversia non riguardava EuroChem o SUEK come destinatari diretti delle misure.
Posizione delle società intervenute
SUEK ed EuroChem Group avevano dedotto, come intervenienti, ulteriori censure per asserito abuso di potere e violazione dei loro diritti fondamentali. Il Tribunale le ha respinte perché, in sostanza, tali censure contestavano la menzione delle società nelle motivazioni degli atti impugnati e non sostenevano direttamente la domanda di annullamento proposta da Melnichenko. In ogni caso, ha precisato che la semplice menzione delle società nelle motivazioni non equivale a una loro autonoma iscrizione nelle liste.
Esito e principio operativo della pronuncia
Il ricorso è stato integralmente respinto. Il Tribunale ha confermato la validità della logica sanzionatoria introdotta dal criterio per i "leading businesspersons operating in Russia" e ha ribadito che, in sede di controllo giurisdizionale delle misure restrittive, il Consiglio deve basarsi su un quadro probatorio sufficiente, ma non è tenuto a dimostrare un nesso diretto tra il soggetto designato e il regime russo. La decisione rafforza l’orientamento secondo cui il controllo economico su grandi gruppi attivi in Russia e il loro peso nell’economia nazionale possono bastare per giustificare il mantenimento delle misure.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 dic 2025Tribunale, Sentenza T-620/23
- Sentenza · 17 dic 2025Tribunale, Sentenza T-1113/23
- Sentenza · 17 dic 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-24/24
- Sentenza · 17 dic 2025Corte di giustizia, Ordinanza C-28/24
- Sentenza · 17 dic 2025Tribunale, Sentenza T-268/24
- Sentenza · 17 dic 2025Tribunale, Sentenza T-367/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →