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Risoluzione

Risoluzione n. 288 del 11/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate esamina l’istanza di ALFA relativa alla società svizzera BETA AG e conclude per l’inammissibilità della disapplicazione degli articoli 167, comma 1, e 89, comma 3, TUIR per i redditi 2006 e i dividendi distribuiti. Esclude inoltre che ricorrano i presupposti per l’esimente di cui all’art. 167, comma 5, lett. b) o lett. a), ritenendo BETA una holding con attività non sufficientemente dimostrata come effettiva attività commerciale.

Disapplicazione CFC e art. 89, comma 3, TUIR per controllata svizzera

Disapplicazione della disciplina CFC su controllata svizzera

L’Agenzia delle Entrate esamina l’istanza presentata da ALFA in relazione alla controllata svizzera BETA AG e ai dividendi distribuiti da quest’ultima. Il quesito riguarda, in primo luogo, l’eventuale non applicabilità della disciplina sulle controlled foreign companies di cui all’articolo 167 TUIR e, in via subordinata, la disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR sui dividendi percepiti.

Struttura del gruppo e richieste del contribuente

ALFA controlla BETA AG, con sede in Svizzera, direttamente per il 69,93% e indirettamente per il restante 30,07% tramite la società lussemburghese DELTA ITM. BETA detiene a sua volta il 100% di GAMMA Bank Zurich, attiva nel settore bancario, finanziario e assicurativo in diversi Paesi.

ALFA sostiene, in via principale, che BETA non rientri nel campo di applicazione del d.m. 21 novembre 2001 e quindi non sia qualificabile come società residente in uno Stato a fiscalità privilegiata. In subordine afferma che, comunque, non si realizza l’effetto di localizzazione dei redditi in Stati privilegiati e che BETA svolge in Svizzera un’effettiva attività commerciale principale, con conseguente applicazione dell’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lettere a) e b), TUIR.

Sulla base di tali presupposti, ALFA chiede anche la disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR, sostenendo di poter beneficiare dell’esclusione del 95% dei dividendi percepiti da BETA.

Argomentazioni addotte dall’istante

ALFA afferma che BETA sarebbe assoggettata a imposizione ordinaria in Svizzera e che non beneficerebbe di un regime di favore analogo a quelli considerati dal d.m. 21 novembre 2001. Richiama inoltre il fatto che i redditi di BETA sarebbero tassati in capo a GAMMA e poi nuovamente al momento della distribuzione dei dividendi, con un prelievo complessivamente congruo, richiamando anche la circolare n. 18/2002 e la risoluzione n. 63/2007.

In ulteriore subordine, ALFA rappresenta che BETA svolge attività di coordinamento e amministrazione delle partecipazioni e gestione dei rapporti con investitori istituzionali, attività che riterrebbe idonea a integrare l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lett. a), TUIR.

Valutazione dell’Agenzia: quadro normativo e regime svizzero

L’Agenzia ricorda che la Svizzera è considerata Stato a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, n. 14) e comma 2 del d.m. 21 novembre 2001, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, come le holding, le ausiliarie e le società off-shore, nonché a quelle che usufruiscono di regimi fiscali agevolati analoghi in forza di accordi o provvedimenti dell’amministrazione finanziaria svizzera.

Viene ribadito che, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, TUIR, la disciplina CFC non si applica se il soggetto residente dimostra alternativamente:

  • che la partecipata estera svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, come attività principale, nello Stato di localizzazione;
  • oppure che dalla partecipazione non deriva l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Elementi istruttori esaminati

Dalla documentazione emerge che lo statuto di BETA indica come scopo principale l’acquisto, la gestione e l’eventuale cessione di partecipazioni azionarie, attività tipiche delle holding. I bilanci certificati 2002-2005 mostrano che quasi tutti gli utili di BETA derivano dai dividendi di GAMMA, controllata al 100%.

Il prospetto provvisorio al 31 dicembre 2006 conferma sostanzialmente il medesimo assetto: gli utili da partecipazioni sono pari a 5 milioni di franchi svizzeri, a fronte di un utile totale di 5.002.830,43 franchi svizzeri. L’esercizio 2006 ha durata straordinaria di 18 mesi ed è stato chiuso solo il 30 giugno 2007.

I certificati dell’amministrazione finanziaria locale indicano che, dal 1° gennaio 2001, BETA è soggetta alle imposte cantonali e municipali in misura ordinaria, ma non chiariscono per quale ragione la società non beneficerebbe più del regime speciale delle holding. Le dichiarazioni fiscali 2002-2005 non consentono di ricostruire il regime effettivo, poiché la società non ha pagato imposte sugli utili per effetto di ingenti perdite fiscali. Anche gli schemi riepilogativi delle imposte pagate da GAMMA e BETA non permettono di determinare il carico fiscale complessivo del gruppo.

Quanto alla presunta attività commerciale, la documentazione prodotta mostra una struttura organizzativa considerata meramente embrionale: ufficio in un appartamento di due locali, uno dei quali usato da un avvocato, assenza di personale proprio e utilizzo di personale in outsourcing.

Esclusione o meno dal regime privilegiato svizzero

L’Agenzia osserva che la tesi dell’istante sulla esclusione di BETA dal campo di applicazione degli articoli 167 e 89 TUIR è, in astratto, supportata dalle certificazioni svizzere. Tuttavia sottolinea che, in Svizzera, il carico fiscale deriva dalla somma delle imposte federali, cantonali, municipali e di culto, mentre la verifica del regime agevolato rileva principalmente con riguardo alle imposte cantonali e municipali.

Richiama inoltre la disciplina del Cantone di Zurigo, che prevede un regime speciale per le holding (Holdinggesellschaften): tali società non pagano imposte sugli utili se le partecipazioni o i relativi utili rappresentano almeno due terzi delle attività totali o degli utili. In base ai bilanci e al conto economico intermedio, BETA supera ampiamente tale soglia. Resta però dubbio se l’attività svolta possa qualificarsi come “commerciale” ai sensi dell’articolo 73 della legge cantonale.

L’Agenzia evidenzia anche che il regime agevolato locale è subordinato a una espressa richiesta del contribuente. Le autorità svizzere applicano infatti le regole ordinarie salvo specifica domanda del contribuente, che consenta di verificare i requisiti per il regime agevolato.

Esito sulla disapplicazione degli articoli 167 e 89 TUIR

Poiché ALFA non ha indicato le circostanze giuridiche che giustificherebbero la mancata applicazione della normativa svizzera sulle holding, e poiché i certificati attestano che BETA è assoggettata con criteri ordinari sia all’imposta federale diretta sia a quella cantonale e comunale, l’Agenzia conclude che la società non rientra tra quelle svizzere non soggette alle imposte cantonali e municipali di cui all’articolo 3, comma 1, n. 14) del d.m. 21 novembre 2001.

Sulla base di tali risultanze, la richiesta di disapplicazione degli articoli 167, comma 1, e 89, comma 3, TUIR, relativamente ai redditi 2006 di BETA e ai dividendi distribuiti, è considerata inammissibile.

L’Agenzia precisa però che, se l’esclusione di BETA dal regime holding dipendesse da una scelta volontaria del contribuente, e non dal mancato rispetto dei requisiti di legge, allora BETA dovrebbe essere considerata residente in uno Stato a fiscalità privilegiata e restare soggetta alla disciplina CFC e all’articolo 89, comma 3, TUIR. Viene richiamata la risoluzione n. 358/E del 15 novembre 2002, secondo cui ai fini della disapplicazione non può rilevare una condotta del contribuente diretta a peggiorare volontariamente il trattamento fiscale previsto dal diritto elvetico.

Esame subordinato dell’esimente ex articolo 167, comma 5

In via subordinata, l’Agenzia esclude comunque che ricorrano i presupposti per l’esimente di cui all’articolo 167, comma 5, lett. b), TUIR. Richiama in proposito che i chiarimenti della risoluzione n. 63 del 28 marzo 2007 non sono automaticamente estensibili e che la mera dimostrazione di una tassazione superiore al 27% dell’utile lordo non è sufficiente, come chiarito anche dalla risoluzione n. 262 del 21 settembre 2007.

Viene inoltre osservato che, poiché BETA ha beneficiato fino al 2000 di un regime agevolato, non potrebbe comunque essere riconosciuta la disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR, che richiede che, sin dall’inizio del possesso, la partecipazione non abbia prodotto effetti di localizzazione dei redditi in Stati o territori privilegiati.

Quanto alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 167 TUIR, l’Agenzia ritiene che non vi siano elementi sufficienti per affermare che BETA svolga un’effettiva attività commerciale. L’attività principale di holding non basta, di per sé, a escludere la disciplina CFC, salvo prova di una vera organizzazione d’impresa ai fini dell’articolo 167. La documentazione prodotta non dimostra l’esistenza di una struttura organizzativa adeguata a tale fine.

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