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Risoluzione

Risoluzione n. 283 del 10/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione aggiorna la denominazione dei codici tributo 9026, 9027 e 9028, già istituiti per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli ex art. 36-ter del DPR 600/1973, adeguandoli alla denominazione IRES. Restano invariati modalità di versamento e finalità dei codici.

Integrazione della denominazione dei codici tributo 9026, 9027 e 9028

Integrazione della denominazione dei codici tributo 9026, 9027 e 9028

La risoluzione interviene sui codici tributo già istituiti con la risoluzione n. 173/E del 31 ottobre 2001, limitandosi ad aggiornarne la denominazione. L’adeguamento tiene conto delle modifiche normative intervenute successivamente, senza incidere sulle modalità di versamento delle somme dovute.

Origine e funzione dei codici tributo

Con la risoluzione n. 173/E del 31 ottobre 2001 erano stati istituiti i codici tributo 9026, 9027 e 9028 per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. I codici erano originariamente riferiti all’“Imposta sul reddito delle persone giuridiche”.

Nuova denominazione dei codici tributo

La risoluzione modifica la descrizione dei codici, sostituendo la denominazione originaria con quella aggiornata che richiama anche l’IRES. In particolare:

  • 9026: "Imposta sul reddito delle persone giuridiche/Imposta sul reddito delle società (IRES)" - Imposta - Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • 9027: "Imposta sul reddito delle persone giuridiche/Imposta sul reddito delle società (IRES)" - Interessi - Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
  • 9028: "Imposta sul reddito delle persone giuridiche/Imposta sul reddito delle società (IRES)" - Sanzioni - Art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Ambito della modifica

L’intervento ha natura meramente descrittiva/aggiornativa. Restano ferme:

  • le modalità di versamento delle imposte, degli interessi e delle sanzioni;
  • la destinazione dei codici al pagamento delle somme dovute in esito ai controlli ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Effetti pratici

Per gli operatori fiscali, la risoluzione comporta esclusivamente l’utilizzo della nuova denominazione dei codici tributo nei modelli di versamento e nella relativa documentazione contabile o fiscale, senza modificare la disciplina sostanziale o procedurale del pagamento.

Testo integrale

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