Risoluzione n. 284 del 11/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia chiarisce che la dichiarazione del cliente sull’uso dell’imbarcazione può aiutare la società di leasing a determinare la base imponibile IVA, ma non la esonera dal recupero della maggiore imposta se l’utilizzo effettivo risulta diverso. La buona fede esclude sanzioni e interessi per la società di leasing, non il recupero dell’imposta.
IVA su canoni di locazione/leasing di imbarcazioni da diporto
IVA sui canoni di locazione di imbarcazioni da diporto
La risoluzione esamina il trattamento IVA dei canoni di leasing di imbarcazioni da diporto utilizzabili entro o fuori le acque territoriali comunitarie. Il documento prende le mosse dalle difficoltà operative delle società di leasing nel determinare, al momento della fatturazione, la quota di utilizzo del natante in ambito comunitario.
Contesto e problema rappresentato
L’associazione istante segnala che l’Agenzia delle Entrate, con le circolari n. 76 del 2 agosto 2001 e n. 49 del 7 giugno 2002, ha già previsto percentuali forfettarie per stimare l’utilizzo comunitario delle imbarcazioni, fondate su caratteristiche tecniche come lunghezza e propulsione. Tali percentuali possono essere superate da prova contraria, sia dal contribuente sia dall’Ufficio in sede di accertamento, quando esistano elementi oggettivi più precisi.
Poiché le società di leasing non sarebbero in grado di conoscere preventivamente l’effettivo uso dell’imbarcazione da parte del cliente, Alfa propone un modulo con cui l’utilizzatore dichiara, sotto la propria responsabilità, la misura in cui intende impiegare il natante in acque comunitarie. L’associazione ritiene che tale dichiarazione serva a tutelare la società di leasing da contestazioni future e le attribuisca un valore simile a quello della dichiarazione d’intento degli esportatori abituali o della dichiarazione resa per l’agevolazione "prima casa".
Soluzione prospettata dall’associazione
Secondo Alfa, la società di leasing dovrebbe poter applicare l’imposta sulla base della dichiarazione resa dal cliente, senza assumere responsabilità se il natante viene poi utilizzato in modo difforme rispetto a quanto dichiarato.
Valutazione dell’Agenzia sulle analogie proposte
L’Agenzia esclude innanzitutto l’analogia con la dichiarazione d’intento degli esportatori abituali e con la dichiarazione per l’agevolazione "prima casa". Tali ipotesi, infatti, sono espressamente disciplinate dalla legge e prevedono conseguenze specifiche in caso di dichiarazione mendace, mentre nel caso delle imbarcazioni da diporto manca una disciplina analoga.
Viene inoltre richiamato il principio secondo cui, anche in altre fattispecie agevolative fondate sulla dichiarazione del cliente, permane la responsabilità del cedente per il recupero della maggiore imposta se non sussistono i presupposti di legge.
Percentuali forfettarie e prova dell’effettivo utilizzo
Le percentuali forfettarie richiamate dalle circolari n. 76 del 2001 e n. 49 del 2002 sono state introdotte per superare le difficoltà probatorie circa l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie. Tuttavia, ciò non impedisce di applicare l’IVA su una base imponibile diversa, anche inferiore, quando sia dimostrato con riscontri oggettivi un utilizzo effettivo differente da quello presunto.
La circolare n. 76 del 2001 consente agli uffici di fare riferimento alle percentuali forfettarie solo se non dispongano di prove certe sull’effettiva utilizzazione del natante. La circolare n. 49 del 2002 precisa inoltre che la valutazione deve basarsi sul contratto di locazione e su altri elementi in possesso del contribuente da cui risulti l’effettivo utilizzo.
Valore della dichiarazione del cliente
L’Agenzia ritiene che la dichiarazione di utilizzo sottoscritta dall’utilizzatore possa consentire alla società di leasing di applicare la percentuale indicata nella dichiarazione ai fini della determinazione della base imponibile IVA.
Tuttavia, la sola dichiarazione del cliente, se afferma un utilizzo in acque comunitarie inferiore alle percentuali forfettarie previste per quella categoria di natanti, non è sufficiente da sola a giustificare una tassazione inferiore. Occorrono ulteriori elementi oggettivi, come ad esempio il contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie.
Effetti dell’accertamento e tutela della buona fede
Se in sede di accertamento gli uffici contestano, sulla base di prove idonee, un utilizzo dell’imbarcazione in acque comunitarie superiore a quello risultante dalla circolare n. 49 del 2002, la dichiarazione sottoscritta dal cliente è comunque idonea a dimostrare la buona fede della società di leasing.
In tale ipotesi:
- la società di leasing non è tenuta al pagamento di sanzioni;
- la società di leasing non è tenuta al pagamento di interessi di mora;
- trova applicazione l’art. 10 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del Contribuente).
Recupero dell’imposta e rivalsa verso il cliente
Resta fermo che il recupero della maggiore imposta deve avvenire nei confronti della società di leasing, in quanto soggetto passivo. La società, però, può rivalersi sul cliente utilizzatore, anche mediante gli ordinari strumenti civilistici.
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