Risoluzione n. 292 del 12/10/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli interessi moratori o per dilazione di pagamento relativi a crediti di lavoro dipendente sono imponibili se percepiti dal 30 dicembre 1993 in poi e vanno tassati per cassa nell’anno di pagamento. Nel caso dell’Autorità Portuale, gli interessi corrisposti nel 2007-2008 sulle somme dovute agli ex dirigenti sono quindi integralmente soggetti a imposizione.
Tassazione degli interessi su differenze retributive corrisposte a ex dirigenti di Autorità Portuale
Tassazione degli interessi su differenze retributive dell’Autorità Portuale
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alle somme che un’Autorità Portuale deve corrispondere a ex dirigenti in esecuzione di una sentenza di condanna per differenze retributive. Il chiarimento riguarda in particolare gli interessi maturati sulle somme liquidate a titolo di capitale, rivalutazione e interessi, con riferimento alla disciplina dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
Il quesito posto dall’istante
L’Autorità Portuale riferisce che, a seguito di un contenzioso avviato da trentadue ex dirigenti, il Tribunale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive dal 1 gennaio 1981, per effetto dell’applicazione dei coefficienti di qualificazione professionale anche al meccanismo di variazione automatica previsto dal CCNL dei dirigenti di aziende industriali.
In esecuzione della sentenza, l’ente deve liquidare complessivamente circa 3.000.000 di euro, di cui:
- 739.128 euro a titolo di capitale;
- 885.528 euro a titolo di rivalutazione;
- 1.375.344 euro a titolo di interessi maturati.
L’istante chiede chiarimenti sul regime fiscale di tali somme, con particolare attenzione agli interessi dovuti in base alla sentenza.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Autorità Portuale sostiene che gli interessi sarebbero imponibili solo per la parte maturata dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, mentre quelli maturati prima di tale data resterebbero non assoggettati a imposizione.
Secondo l’istante, quindi, la tassazione dovrebbe riguardare esclusivamente gli interessi maturati successivamente a tale data.
Il quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia ricorda che l’articolo 6, comma 2, del TUIR è stato modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
La modifica ha inserito nel comma 2 una previsione secondo cui gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi maturano.
La norma ha quindi inteso ricondurre a tassazione tali interessi percepiti dal 30 dicembre 1993.
Coordinamento con la disciplina dei redditi di lavoro dipendente
La risoluzione richiama anche l’articolo 49, comma 2, lettera b), del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 314 del 1997, che include tra i redditi di lavoro dipendente le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.
Viene inoltre richiamato il contenuto di tale articolo del codice di procedura civile, secondo cui, nelle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, il giudice determina oltre agli interessi legali anche il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.
La circolare n. 326 del 1997 è citata per precisare che, ai fini dell’assoggettamento a tassazione come redditi di lavoro dipendente, non è necessario che interessi e rivalutazione derivino da una sentenza di condanna, essendo sufficiente il fatto oggettivo della loro corresponsione, anche se avvenuta spontaneamente o per effetto di una transazione.
Principio affermato sulla decorrenza e sul criterio di cassa
L’Agenzia afferma che la disposizione dell’articolo 6 produce effetti a partire dal 30 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto-legge che ha modificato il TUIR.
Ne consegue che:
- gli interessi moratori o per dilazione di pagamento percepiti dal 30 dicembre 1993 in poi sono soggetti a tassazione;
- in materia di redditi di lavoro dipendente opera il criterio di cassa;
- pertanto gli interessi devono essere assoggettati a imposta nell’anno in cui vengono effettivamente pagati, senza rilevanza del momento in cui è sorto il diritto.
Applicazione al caso concreto
L’istante segnala che le somme dovute agli ex dirigenti saranno liquidate in parte entro luglio 2007 e per la restante parte entro febbraio 2008.
Alla luce di ciò, l’Agenzia conclude che gli interessi corrisposti a partire dal 2007, essendo liquidati in data successiva al 30 dicembre 1993, sono integralmente soggetti a imposizione fiscale.
Conclusione della risoluzione
La risposta è resa dalla Direzione centrale ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. Il principio affermato è che gli interessi relativi a crediti di lavoro dipendente, se percepiti dopo il 30 dicembre 1993, sono tassabili per intero secondo il criterio di cassa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 12 ott 2007Risoluzione n. 289 del 12/10/2007
- Risoluzione · 12 ott 2007Risoluzione n. 290 del 12/10/2007
- Risoluzione · 12 ott 2007Risoluzione n. 291 del 12/10/2007
- Risoluzione · 11 ott 2007Risoluzione n. 284 del 11/10/2007
- Risoluzione · 11 ott 2007Risoluzione n. 285 del 11/10/2007
- Risoluzione · 11 ott 2007Risoluzione n. 286 del 11/10/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →