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Risoluzione

Risoluzione n. 285 del 11/10/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate stabilisce che le indennità integrative speciali corrisposte dal Fondo interno di previdenza INAIL vanno assoggettate a IRPEF con base imponibile ridotta all’87,5%, anche quando erogate da sole o in aggiunta a pensioni integrate liquidate prima del 1995 e relative reversibilità.

Tassazione agevolata delle indennità integrative speciali erogate dall’INAIL

Tassazione agevolata delle indennità integrative speciali erogate dall’INAIL

La risoluzione esamina il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal Fondo interno di previdenza costituito presso l’INAIL e, in particolare, delle indennità integrative speciali. L’Agenzia delle Entrate conclude che tali somme devono essere tassate con la base imponibile ridotta dell’87,5%, secondo il regime agevolato applicabile alle prestazioni di previdenza integrativa maturate fino al 31 dicembre 2000.

Quesito posto dall’INAIL

L’INAIL, in qualità di sostituto d’imposta, chiede se possa applicare la determinazione agevolata della base imponibile nella misura dell’87,5% alle prestazioni pensionistiche integrative erogate dal proprio Fondo interno di previdenza, sulla base dei chiarimenti contenuti nella risoluzione 12 luglio 2006, n. 90. L’Istituto segnala inoltre che, dal 1° gennaio 1995, per effetto dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, è confluita nella retribuzione ed è stata inclusa nella base di calcolo del trattamento pensionistico integrativo e obbligatorio. Secondo l’INAIL, le pensioni integrative liquidate dal 1° gennaio 1995 beneficiano dell’agevolazione fiscale per l’intero importo, comprensivo della quota relativa all’indennità integrativa speciale. Le rappresentanze sindacali chiedono tuttavia che l’agevolazione si applichi anche all’indennità integrativa speciale corrisposta per le pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e per le relative pensioni di reversibilità, quando sia erogata in aggiunta al trattamento pensionistico integrativo.

Inquadramento normativo richiamato

Per risolvere la questione, la risoluzione richiama la disciplina fiscale delle prestazioni pensionistiche rese dai fondi integrativi di previdenza di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Fino al 31 dicembre 2000, l’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR, poi confluito nell’art. 52, prevedeva la tassazione agevolata delle prestazioni pensionistiche erogate in forma di trattamento periodico. Prima del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, i fondi pensione e le casse soggette al D.lgs. n. 124 del 1993 erano assoggettati a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura fissa di lire 10 milioni, ovvero, per i fondi con patrimonio direttamente investito in immobili, nella misura dello 0,50% del valore corrente degli immobili. In ragione di tale imposta pagata a monte, le prestazioni periodiche venivano tassate al percettore nella misura dell’87,50%, con finalità di evitare una doppia imposizione. La circolare 20 marzo 2001, n. 29, viene richiamata quale chiarimento di questo meccanismo. Il D.lgs. n. 47 del 2000 ha poi introdotto nuove regole per le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2001, mantenendo però in vigore le vecchie modalità di tassazione per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2000.

Evoluzione interpretativa sui fondi integrativi degli enti pubblici

La risoluzione ricorda che, con la risoluzione 11 settembre 2002, n. 295, l’Agenzia aveva ritenuto che i fondi integrativi degli enti pubblici del parastato, tra cui l’INAIL, non fossero riconducibili ai fondi disciplinati dal D.lgs. n. 124 del 1993 e che quindi i trattamenti da essi erogati non potessero beneficiare della tassazione agevolata. Successivamente, la Corte di Cassazione ha adottato un orientamento diverso, affermando che le somme erogate da tali fondi rientrano nella disciplina del D.lgs. n. 124 del 1993 e possono quindi fruire dei benefici dell’art. 48-bis, comma 1, lett. d), del TUIR nel testo vigente fino al 31 gennaio 2000. La Suprema Corte ha ritenuto che la disciplina del D.lgs. n. 124 del 1993 riguardi tutte le forme di previdenza preordinate all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, senza esclusioni. L’Agenzia, con la circolare 26 giugno 2006, n. 25, e con la risoluzione 12 luglio 2006, n. 90, ha quindi scelto di uniformarsi a tale orientamento.

Ambito temporale della tassazione al 87,5%

La risoluzione ribadisce che la tassazione agevolata nella misura dell’87,5% si applica alle prestazioni periodiche integrative maturate fino al 31 dicembre 2000. Di conseguenza, le prestazioni di natura previdenziale erogate dai fondi integrativi istituiti presso gli enti del parastato, compresi INAIL e INPS, devono essere assoggettate a tale regime limitatamente agli importi maturati fino a quella data.

Trattamento fiscale dell’indennità integrativa speciale

Con specifico riguardo all’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, erogata ai dipendenti pubblici in quiescenza come componente del trattamento pensionistico integrativo del Fondo interno di previdenza INAIL, l’Agenzia afferma che essa non può subire un trattamento fiscale diverso rispetto a quello applicabile alle altre prestazioni di previdenza integrativa. Questo vale anche per gli importi di indennità integrativa speciale corrisposti in relazione a pensioni liquidate entro il 31 dicembre 1994, compresi i casi in cui l’indennità sia l’unica prestazione erogata. La risoluzione richiama, a supporto, i precedenti chiarimenti secondo cui l’indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito di lavoro dipendente o di pensione e deve quindi essere assoggettata a IRPEF. Viene richiamato il principio per cui essa costituisce reddito del percipiente, aggiungendosi ai compensi o trattamenti principali e seguendone i criteri applicativi. Dal punto di vista fiscale, l’indennità non è considerata un’emissione autonoma e separata, ma una componente del trattamento principale.

Conclusione operativa per l’INAIL

L’Agenzia delle Entrate conclude che l’indennità integrativa speciale corrisposta dal Fondo pensione dell’INAIL, in aggiunta alle altre somme erogate a titolo di previdenza integrativa, deve essere assoggettata allo stesso trattamento tributario agevolato delle altre prestazioni integrative. Lo stesso regime si applica anche agli importi di indennità integrativa speciale erogati in aggiunta alle pensioni integrative con decorrenza anteriore al 1995 e alle relative pensioni di reversibilità, poiché l’indennità presuppone comunque l’iscrizione al Fondo interno di previdenza e il conseguente diritto al trattamento integrativo. Pertanto, l’INAIL, in qualità di sostituto d’imposta, deve assoggettare a tassazione IRPEF gli importi relativi all’indennità integrativa speciale nella misura dell’87,5%, anche quando l’indennità costituisca la sola prestazione erogata.

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