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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42489/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su due censure principali: (1) vizio di motivazione per il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, con la doglianza che la Corte d'appello avrebbe indebitamente sindacato la scelta difensiva e fatto riferimento a un terzo avvocato solo sulla base della carta intestata; si contestava inoltre che l'impegno difensivo concorrente fosse incompatibile con la presenza in Appello; (2) vizio di motivazione e inosservanza della legge penale sostanziale per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dato che l'incidente avrebbe provocato solo danni a veicoli parcheggiati e non leso l'incolumità fisica di terzi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura ha ritenuto che l'istanza di differimento fosse stata depositata tardivamente (il pomeriggio precedente l'udienza) nonostante la conoscenza preventiva dell'impegno concorrente, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'impedimento del difensore deve essere comunicato prontamente; inoltre non erano state indicate ragioni specifiche ed essenziali che giustificassero la presenza del difensore nel processo concorrente. Sulla seconda censura ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva dato adeguata motivazione nel rigetto delle attenuanti richiamando elementi rilevanti (elevato tasso alcolemico di 2,71 g/l, pessima biografia penale, commissione del reato in periodo di affidamento in prova), e la valutazione sulle attenuanti è discrezionale e non richiede la trattazione di ogni singola argomentazione difensiva. Per l'inammissibilità è stata anche disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria pari a euro tremila.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c) codice della strada

    Il reato contestato è la guida in stato di ebbrezza con conseguenze aggravanti (guida notturna e causazione di incidente); la Corte ne tiene conto come elemento di gravità nel giudizio di merito.

  • art. 420-ter codice di procedura penale

    Richiamato in relazione al vizio della motivazione; la Corte verifica la completezza e logicità della motivazione del giudice di merito e la ritiene non manifestamente illogica.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative codice di procedura penale

    Norma richiamata in relazione alle censure di cassazione; funge da riferimento formale per i motivi di ricorso.

  • art. 581, comma 1 codice di procedura penale

    Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte osserva che i motivi devono essere specifici e non promiscuamente dedotti.

  • art. 591 codice di procedura penale

    Collegato all'onere di specificazione dei motivi di cassazione; la mancata specificità conduce all'inammissibilità.

  • art. 606, comma 1, lett. e) codice di procedura penale

    Consente di dedurre vizi della motivazione; la Corte sottolinea l'obbligo di precisare in quale parte la motivazione sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.

  • art. 62-bis codice penale

    Disciplina le attenuanti generiche; la Corte conferma che la valutazione della loro concessione è discrezionale e può fondarsi su elementi sintomatici rilevanti (es. gravità, biografia, circostanze).

  • art. 133 codice penale

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che il giudice può richiamare i criteri ritenuti decisivi e non è tenuto a valutare ogni deduzione difensiva.

Massime di principio

  • La richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore deve essere comunicata tempestivamente: la tardività della domanda (es. depositata il giorno precedente l'udienza) può giustificare il rigetto.
  • Per ottenere il differimento per impegni professionali concomitanti è necessario indicare ragioni specifiche e essenziali che rendano indispensabile la presenza del difensore nel processo alternativo.
  • In cassazione i motivi che lamentano vizi di motivazione devono essere specifici: bisogna indicare chiaramente dove la motivazione manca, è contraddittoria o manifestamente illogica, altrimenti il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; può essere giustificato anche da un solo elemento ritenuto preponderante (es. elevato tasso alcolemico, precedenti, commissione del reato in regime di misure alternative).
  • La motivazione implicita è ammessa: il giudice non è tenuto a replicare a tutte le argomentazioni difensive, ma deve indicare gli elementi ritenuti decisivi per il suo convincimento.
  • Un elevato tasso alcolemico e fatti aggravanti (incidente, recidiva o misure in corso) costituiscono argomenti forti contro la concessione delle attenuanti e possono consolidare la decisione di rigetto in sede di legittimità.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.

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