Sentenza n. 149/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento: della determinazione dirigenziale n. 281 del 30 dicembre 2020, pubblicata sull'Albo Pretorio fino al 15 gennaio 2021, avente ad oggetto “concessioni demaniali marittime di competenza del Comune di Arzachena. conclusione procedimento ex art. 2 della l. 241 del 1990. non accoglimento istanze di proroga formulate ai sensi della l. 145 del 2018. estensione. validità dei titoli al 31.12.2021”, con la quale il Comune dispone di non accogliere le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime di propria competenza; dà atto che l'assegnazione dei titoli concessori potrà avvenire in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, e stabilisce che il termine di validità delle 91 concessioni elencate nominativamente, tra cui quella della Società ricorrente (n. 55 dell'elenco del Comune) è esteso al 31 dicembre 2021, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente compreso, ove occorra, il preavviso di diniego di cui alla nota in data 8 gennaio 2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di non accoglimento delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime e di estensione della validità dei titoli fino al 31 dicembre 2021
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Arzachena ha respinto le richieste di estensione delle concessioni demaniali marittime formulate ai sensi della legge n. 145 del 2018, disponendo che l'assegnazione dei titoli concessori sarebbe avvenuta mediante successive procedure concorsuali e limitando la validità delle concessioni elencate al 31 dicembre 2021. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha dedotto l'improcedibilità per sopravvenienze legislative e giurisprudenziali in materia di proroga delle concessioni demaniali marittime; la ricorrente ha dichiarato espressamente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, chiedendo la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito, collegato alle sopravvenienze legislative e ai recenti orientamenti giurisprudenziali sulla proroga delle concessioni demaniali marittime. Non è stata quindi esaminata la legittimità della determinazione comunale né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta sulla questione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato nell'oggetto della determinazione comunale quale disciplina del procedimento amministrativo.
l. 145/2018
Richiamata quale base normativa delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime; la sentenza non ne esamina nel merito l'applicazione.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa della parte ricorrente circa il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione di merito giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando sopravvenienze legislative e giurisprudenziali incidono sull'oggetto della controversia e determinano il venir meno dell'interesse alla decisione, il giudice deve definire il giudizio in rito senza esaminare la legittimità dell'atto impugnato.
- L'evoluzione normativa e giurisprudenziale intervenuta durante il giudizio può giustificare la compensazione delle spese processuali.
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