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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18016/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato la colpevolezza di Pellegrini per il delitto previsto dall'art. 5 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e l'aveva condannata a un anno di reclusione, deducendo la violazione dell'art. 12 del medesimo decreto. In particolare, il Tribunale, pur avendo pronunciato la condanna, non ha disposto le pene accessorie obbligatorie previste dall'art. 12 d.lgs. n. 74/2000, omissione che il Procuratore generale ha denunciato come vizio di legge

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 impone l'applicazione delle pene accessorie in caso di condanna per i delitti previsti dal decreto, senza discrezionalità del giudice. Per l'omissione rilevata la sentenza del Tribunale è stata annullata limitatamente alla parte relativa all'applicazione delle pene accessorie e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bergamo per nuovo giudizio su quel punto, in diversa persona fisica, poiché alcune pene accessorie hanno durata variabile che deve essere determinata dal giudice del merito. La Corte ha dichiarato irrevocabile la sentenza quanto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 5

    Articolo individuante il delitto per cui è stata pronunciata la condanna; richiamato come norma sostanziale alla base della responsabilità dell'imputata

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 12

    La Corte interpreta la norma come obbligatoria: la condanna per i delitti del decreto comporta automaticamente l'applicazione delle pene accessorie indicate, senza discrezionalità del giudicante. L'omissione costituisce vizio che impone l'annullamento con rinvio

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale; cioè la pronuncia di colpevolezza resta definitiva nonostante l'annullamento limitato alle pene accessorie

Massime di principio

  • La disposizione che prevede l'applicazione di specifiche pene accessorie in caso di condanna è obbligatoria: il giudice non può omettere di pronunciarle quando la legge lo impone
  • L'omissione nell'applicazione di pene accessorie obbligatorie è motivo di cassazione fondato, che di norma comporta annullamento limitato su quel punto e rinvio al giudice del merito per la determinazione delle pene accessorie (soprattutto se alcune hanno durata variabile)
  • Quando la Cassazione annulla solo in relazione alle pene accessorie, l'accertamento della responsabilità penale può rimanere irrevocabile: la condanna sostanziale non viene automaticamente rimessa in discussione
  • In fase di merito il giudice deve motivare e determinare le eventuali durate variabili delle pene accessorie; l'assenza di questa determinazione giustifica il rinvio
  • La parte pubblica (Procura/Procuratore generale) può proporre ricorso in Cassazione per far dichiarare l'obbligatorietà dell'applicazione di pene accessorie quando queste siano state omesse

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