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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21133/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il ricorso, tuttavia, si limitava a riproporre in modo sostanzialmente pedissequo le stesse argomentazioni già svolte in appello e già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le specifiche circostanze fattuali valorizzate dalla corte territoriale per escludere l'offensività minima del fatto. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto il motivo aspecifico e solo apparente, perché privo di una critica argomentata alla motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'unico motivo non era specifico, poiché reiterava doglianze già respinte in appello e non si confrontava con le circostanze in fatto poste dalla corte territoriale a fondamento dell'esclusione della particolare tenuità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    cause di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto è applicabile solo quando la fattispecie concreta, valutati congiuntamente le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, presenti offensività minima; il giudice di merito può escluderla in presenza di circostanze fattuali incompatibili con un'offesa irrisoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve nella mera riproposizione di censure già formulate in appello, senza un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio di motivazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione di merito; doglianze solo apparenti o assertive non sono idonee a superare il controllo di ammissibilità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, considerando insieme le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo.
  • L'esclusione dell'art. 131-bis c.p. è legittima quando le circostanze in fatto accertate dal giudice di merito escludano il carattere irrisorio dell'offesa.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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