Cassazione Civile, Ordinanza n. 35083/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina dal rigetto, da parte del Tribunale di Trani, della richiesta di omologazione di un accordo di ristrutturazione che includeva una proposta di transazione fiscale non accolta dall'Agenzia delle Entrate. La decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Bari, che ha respinto il reclamo della società. Contro tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi di censura, ma prima della decisione i difensori della ricorrente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall'amministratore unico.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite, valorizzando la peculiarità e novità della questione trattata. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia validamente proposta dal difensore munito di procura e sottoscritta dalla parte o dal suo rappresentante.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione non si estende al caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
- Le misure processuali di natura eccezionale o lato sensu sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via analogica.
- In presenza di una questione di assoluta novità, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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