Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16526/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo deducendo l'errata applicazione dell'art. 597 c.p.p. (divieto di reformatio in pejus). Sosteneva che la Corte d'Appello, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. prevalenti sull'aggravante contestata, avrebbe determinato una riduzione della pena in modo incompatibile con il divieto sopra richiamato (ossia avrebbe mutato in peius il trattamento sanzionatorio rispetto a quanto stabilito in primo grado).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che, con il proscioglimento in appello del delitto di furto (per assenza di querela), si sia dissolta la struttura del reato continuato e sia rimasto un unico reato (lesioni) da valutare autonomamente sul piano sanzionatorio. In tale situazione il giudice di appello non è vincolato dal limite della pena fissata in primo grado per la struttura precedente e può determinare la pena per il reato residuo anche in misura diversa purché non sussista una reformatio in peius rispetto alla nuova entità giuridica. Pertanto il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in pejus non opera in modo assoluto quando, in sede di impugnazione, si modifica la struttura del reato continuato (ad es. il reato satellite viene eliminato o cambia qualificazione): in tali ipotesi il giudice d'appello può ricalcolare la pena per il reato residuo senza incorrere automaticamente nel divieto, perché le entità giuridiche da confrontare non sono più omogenee.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. con L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Norma richiamata per la requisitoria scritta del procuratore generale; non incide sul principio sostanziale in esame ma attesta la partecipazione del Pubblico Ministero con richieste di rigetto.

  • art. 62-bis c.p. (circostanza attenuante)

    La Corte territoriale ha confermato il riconoscimento di questa attenuante per il ricorrente e l'ha valutata prevalente sull'aggravante contestata, incidendo così sulla determinazione della pena base.

  • art. 62, n. 6 c.p. (attenuante)

    Riconosciuta e ritenuta prevalente sulla specifica aggravante contestata; ha concorso alla diminuzione della pena determinata in appello.

  • art. 585 c.p. (aggravante per più persone riunite)

    La Corte ha escluso la prevalenza di questa aggravante rispetto alle attenuanti riconosciute, contribuendo così alla diminuzione della pena per il reato residuo.

  • art. 61, n. 5 c.p. (circostanza aggravante? contestazione collegata al furto)

    Richiamato in relazione alla qualificazione del furto aggravato; in sede d'appello si è comunque pronunciato il proscioglimento per mancanza di querela.

  • art. 81 c.p. (concorso di reati e cumulazione delle pene)

    Richiamato nel racconto dei calcoli sanzionatori in primo grado: il GUP aveva cumulato la pena per le lesioni con quella per il reato più grave, che è rilevante per comprendere la diversa composizione del trattamento sanzionatorio tra i due gradi.

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in pejus (art. 597 c.p.p.) tutela l'imputato ma non opera in modo assoluto: se l'appello modifica la struttura dei reati (ad es. viene escluso uno dei reati che costituivano un unico disegno criminoso), il giudice d'appello può ricalcolare la pena per i reati residui anche in misura diversa rispetto a quanto determinato in primo grado, perché non si confrontano più entità giuridiche omogenee.
  • Quando in appello viene prosciolto uno dei reati di una vicenda pluri-reato (o cambia la qualificazione giuridica di un fatto), il divieto di peggioramento deve essere valutato rispetto alla nuova struttura complessiva: ciò significa verificare se, tenuto conto della nuova composizione dei reati, si sia effettivamente cagionato un aumento illecito del trattamento sanzionatorio.
  • Il riconoscimento di attenuanti prevalenti rispetto ad aggravanti può legittimamente condurre a una consistente riduzione della pena; il confronto tra le decisioni di primo e secondo grado va fatto alla stregua delle entità giuridiche effettivamente decise in ciascun grado (pena base, circostanze comuni, cumulazione), non solo confrontando numericamente le sole entità finali.
  • In casi di reato continuato o plurioffensivi, è fondamentale ricostruire se la continuazione o l'unificazione dei fatti sia rimasta integra in appello: la sopravvenuta esclusione di un fatto può liberare il giudice di appello dal vincolo di non aggravamento rispetto alla precedente determinazione della pena.
  • In presenza di dubbi sulla legittimità di un aumento o modifica della pena in sede d'appello, focalizzarsi sull'identità delle entità giuridiche valutate (stessa fattispecie e stesse circostanze) è la chiave per determinare se sussiste una reformatio in pejus vietata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.