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Sentenza

Sentenza n. 14241/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento, notificato in data 26.11.2024, MIC|MIC_SS-ABAP-RM|26/11/2024|0063436-P - Rif. Prot. n. 49700-A del 10.10.2023 Cls 34.43.04, mediante il quale la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha annullato in autotutela l’autorizzazione rilasciata con prescrizioni con la Nota prot. n. 49700-P del 10/10/2023 (doc.1). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Alessandra Cravetto il 3 novembre 2025: del provvedimento notificato in data 3.10.2025, MIC|MIC_SS-ABAP-RM|13/01/2025|0001832-P - Cls 34.43.04, mediante il quale la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma ha autorizzato un intervento di impermeabilizzazione e pavimentazione di lastrico solare condominiale ai sensi dell’art. 21 del d. lgs. 42/2004, in relazione all’istanza assunta agli atti in data 12/12/2023 al prot. n. 61182-A.

Giustizia amministrativa202501346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Annullamento d’ufficio dell’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004 rilasciata alla ricorrente per la sostituzione di un lucernario e successiva autorizzazione rilasciata al Condominio per interventi sul medesimo lastrico solare e lucernario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto dalla Soprintendenza, il 10 ottobre 2023, un’autorizzazione ex art. 21 d.lgs. 42/2004, con prescrizioni relative ai materiali, alle tecniche costruttive, all’altezza e alla geometria del nuovo lucernario. Con provvedimento del 26 novembre 2024 la Soprintendenza aveva annullato d’ufficio tale autorizzazione, ritenendo che la richiedente avesse falsamente rappresentato di essere proprietaria del terrazzo, mentre questo sarebbe stato un lastrico solare condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c., e rilevando l’assenza di una delibera assembleare autorizzativa. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, sostenendo che l’annullamento era intervenuto oltre il termine di dodici mesi; l’inapplicabilità del comma 2-bis, non essendovi state false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci; l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale; l’omessa ponderazione dell’interesse privato e del legittimo affidamento; nonché violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’autorizzazione del 13 gennaio 2025 rilasciata al Condominio, contestando gli stessi profili. Il TAR ha inoltre esaminato la tempestività dei motivi aggiunti, la legittimazione e l’interesse a ricorrere e le eccezioni degli intervenienti ad opponendum.

La decisione

Il TAR ha estromesso Roma Capitale per carenza di legittimazione passiva. Ha ritenuto tempestivi i motivi aggiunti, affermando che il mero deposito dell’atto in giudizio non determina automaticamente la conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione, salvo che il deposito sia collegato a un adempimento processuale che imponga l’accesso al fascicolo. Nel caso concreto la conoscenza effettiva dell’autorizzazione del 13 gennaio 2025 è stata fatta risalire alla comunicazione del 9 ottobre 2025, sicché la notificazione dei motivi aggiunti del 3 novembre 2025 è risultata tempestiva. Sono state respinte le eccezioni di carenza di legittimazione e interesse: la ricorrente era destinataria dell’autorizzazione annullata e conservava un interesse concreto e attuale alla sua rimozione, nonostante le prescrizioni contenute nel titolo e il successivo rilascio dell’autorizzazione al Condominio. Nel merito, il ricorso introduttivo è stato accolto perché l’annullamento d’ufficio era stato adottato oltre il termine di dodici mesi decorrente dal rilascio dell’autorizzazione del 10 ottobre 2023, essendo intervenuto il 26 novembre 2024. Il TAR ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, poiché la documentazione integrativa del 26 settembre 2023 aveva rappresentato alla Soprintendenza che il terrazzo non era di proprietà esclusiva della ricorrente, ma era in uso esclusivo quale pertinenza dell’unità immobiliare, allegando il regolamento condominiale e l’atto di compravendita. Non vi era quindi una falsa o erronea rappresentazione dei fatti idonea a consentire l’annullamento oltre termine. Il TAR ha inoltre rilevato l’assenza di concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico: l’autotutela era fondata esclusivamente sulla titolarità civilistica del terrazzo e non su esigenze di tutela monumentale, che erano state già valutate nell’autorizzazione originaria e risultavano compatibili con l’intervento, come dimostrato anche dai precedenti e successivi titoli autorizzatori. L’amministrazione non aveva adeguatamente ponderato l’interesse privato della destinataria. È stata quindi annullata l’autotutela, con reviviscenza dell’autorizzazione del 10 ottobre 2023 e delle relative prescrizioni. È stata altresì annullata l’autorizzazione del 13 gennaio 2025 rilasciata al Condominio, perché fondata espressamente sul precedente annullamento, venuto meno con efficacia ex tunc. Il Ministero della cultura è stato condannato alle spese per euro 2.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti e degli intervenienti.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l’autorizzazione degli interventi sui beni culturali; costituisce il fondamento dei titoli autorizzatori rilasciati alla ricorrente e al Condominio.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio deve essere esercitato entro il termine previsto dalla legge e richiede, oltre all’illegittimità originaria, concrete ragioni di interesse pubblico e un’adeguata ponderazione degli interessi dei destinatari. Nel caso concreto il termine di dodici mesi era decorso.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1 (…)

    La deroga al termine ordinario non era applicabile, perché la situazione relativa alla proprietà condominiale e all’uso esclusivo del terrazzo era stata rappresentata all’amministrazione con documentazione integrativa; non risultava una falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 63, comma 1, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

    Ha fissato, ratione temporis, in dodici mesi il termine per l’esercizio dell’annullamento d’ufficio con decorrenza dall’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici.

  • art. 1117 c.c.

    È stato richiamato dall’amministrazione per sostenere la natura condominiale del lastrico solare; tale questione civilistica, tuttavia, non giustificava di per sé l’annullamento tardivo dell’autorizzazione paesaggistico-culturale.

Massime di principio

  • L’annullamento d’ufficio di un’autorizzazione deve essere esercitato entro il termine legale decorrente dall’adozione dell’atto, salvo che ricorrano rigorosamente le condizioni previste dalla disciplina derogatoria per false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni mendaci; la mera diversa qualificazione giuridica dei fatti o una rivalutazione successiva della documentazione non è sufficiente.
  • La deroga al termine per l’annullamento d’ufficio non è applicabile quando, già nella fase istruttoria, l’interessato abbia rappresentato all’amministrazione la situazione reale mediante documenti dai quali risultino la natura condominiale del bene e il proprio diritto di uso esclusivo, anche se l’istanza originaria contiene una formulazione ambigua o non perfettamente precisa.
  • L’annullamento d’ufficio di un titolo autorizzatorio non può fondarsi esclusivamente sull’interesse astratto al ripristino della legalità o su questioni meramente civilistiche relative alla titolarità del bene, ma richiede concrete, attuali e prevalenti ragioni di interesse pubblico riconducibili alla funzione amministrativa esercitata.
  • Nel procedimento di autotutela l’amministrazione deve ponderare l’interesse pubblico con l’interesse privato del destinatario dell’atto, soprattutto quando il titolo autorizzatorio sia stato preceduto da precedenti autorizzazioni e riguardi un intervento ritenuto compatibile con le esigenze di tutela del bene culturale.
  • Il mero deposito di un provvedimento nel fascicolo di causa non determina, di per sé, la conoscenza dell’atto ai fini della decorrenza del termine per impugnarlo; occorre la prova della conoscenza effettiva e concreta, salvo che il deposito sia collegato a un adempimento processuale che imponga alle parti l’accesso al fascicolo.
  • Quando un’autorizzazione successiva sia espressamente fondata sull’avvenuto annullamento di un precedente titolo e quest’ultimo venga annullato dal giudice con efficacia ex tunc, anche l’autorizzazione successiva è illegittima per il venir meno del suo presupposto logico-giuridico.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaAutotutelaTermini e notificazione del ricorso
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoPonderazione degli interessi e interesse pubblicoDecadenza e tardività

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