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Sentenza

Sentenza del 19/04/2017 n. 9788 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la decisione della CTR che aveva riconosciuto all'Università l'esenzione dall'ICI per l'anno 2001 relativa ad alcuni terreni destinati alla realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario. Il Comune sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 richiedesse lo svolgimento concreto e attuale delle attività didattiche o sanitarie, non ancora iniziate, e che la possibile destinazione parziale ad attività commerciali escludesse il beneficio. Contestava inoltre la ripartizione dell'onere della prova e chiedeva il riconoscimento di sanzioni e interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato l'esenzione ICI. Ha stabilito che, per le aree edificabili destinate a finalità istituzionali agevolate, non è indispensabile che gli edifici siano già ultimati o che l'attività sia già materialmente esercitata: è sufficiente una destinazione effettiva, concreta e documentata, risultante da atti amministrativi inequivoci e tempestivi, come la concessione edilizia e l'avvio delle procedure per la costruzione del complesso universitario e ospedaliero. La presenza eventuale di attività commerciali solo parziali e complementari non determina automaticamente la perdita dell'esenzione; la parte commerciale potrà essere assoggettata a imposta quando sarà concretamente individuabile nell'edificio realizzato. Sono state escluse anche sanzioni e interessi, in quanto collegati alla pretesa tributaria principale. Le spese di lite sono state compensate per la novità e la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività istituzionali, tra cui quelle assistenziali, sanitarie e didattiche.

    La norma è stata interpretata nel senso che, per un'area edificabile destinata alla realizzazione di strutture istituzionali agevolate, l'esenzione può operare anche prima dell'ultimazione dei lavori e dell'avvio materiale delle attività, purché la destinazione sia effettiva, concreta e comprovata da atti amministrativi e materiali coerenti.

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 87

    Richiamato dal Comune in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi dell'agevolazione, ma non ritenuto idoneo a imporre lo svolgimento già attuale dell'attività quando l'immobile sia concretamente impegnato nella realizzazione della struttura istituzionale.

  • Codice civile, art. 2697

    La Corte ha ritenuto che il Comune, quale ente che aveva assegnato l'area e rilasciato la concessione edilizia, avrebbe dovuto allegare e documentare tempestivamente l'eventuale prevalenza della destinazione commerciale. L'onere probatorio è stato quindi valutato anche secondo il criterio della vicinanza della prova.

  • D.L. n. 203/2005, art. 2, comma 7

    L'esenzione si applica alle attività indicate dall'art. 7, comma 1, lett. i), che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    La disposizione è stata letta nel senso che l'esenzione viene esclusa quando l'immobile è destinato esclusivamente ad attività commerciali, non quando una parte soltanto, marginale e complementare, sia destinata a tali attività. L'eventuale imposizione può riguardare la parte commerciale concretamente individuata dopo la realizzazione dell'edificio.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione tributaria su un'area edificabile destinata a finalità istituzionali non è sempre necessario che l'attività sia già iniziata: possono bastare una destinazione urbanistica coerente, atti amministrativi inequivoci, concessioni edilizie e l'effettivo avvio dell'iter di realizzazione.
  • La mera intenzione futura non è sufficiente. Occorre dimostrare un impegno concreto e tempestivo dell'immobile verso la finalità agevolata; in assenza di tali elementi, oppure in caso di area mantenuta per finalità speculative o ambigue, l'esenzione può essere negata.
  • La destinazione commerciale parziale non comporta automaticamente la perdita integrale dell'agevolazione. La tassazione può limitarsi alla porzione concretamente destinata ad attività commerciale, purché essa sia individuabile e apprezzabile.
  • L'onere di provare i fatti che fondano la pretesa tributaria grava sull'ente impositore, soprattutto quando dispone direttamente degli atti amministrativi rilevanti; il contribuente deve comunque fornire la documentazione idonea a dimostrare la destinazione istituzionale.
  • La valutazione della destinazione effettiva dipende dalle circostanze concrete del caso e dalla documentazione disponibile; precedenti relativi a immobili semplicemente progettati o destinati solo nelle intenzioni non sono necessariamente applicabili a immobili già formalmente e materialmente impegnati nella realizzazione dell'opera.

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