Cassazione Civile, Ordinanza n. 00837/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, emesso per IRPEF, IRAP e IVA sulla base di documentazione extracontabile e di una contabilità parallela rinvenuta presso l'abitazione del contribuente dalla Guardia di finanza. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso introduttivo e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'appello. In Cassazione il contribuente ha articolato cinque motivi: 1) ha denunciato la violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'invalidità della delega al funzionario che aveva sottoscritto l'atto e la sua inidoneità all'incarico; 2) ha dedotto la violazione dell'art. 12, commi 2 e 7, L. n. 212/2000, lamentando che l'avviso fosse stato emesso ante tempus e che il termine di sessanta giorni dovesse decorrere da una richiesta di informazioni dell'Ufficio, oltre a contestare la mancata allegazione di verifiche svolte su altri contribuenti e la mancata informazione sui diritti del contribuente; 3) ha denunciato la violazione degli artt. 52 d.P.R. n. 633/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la documentazione extracontabile e alcuni file del computer portatile non potessero valere come presunzioni gravi, precise e concordanti perché acquisiti in violazione delle garanzie procedurali; 4) ha dedotto l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non essere stati considerati tutti i dati della contabilità parallela, inclusi costi fissi e utile netto; 5) ha denunciato la violazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'accertamento parziale dovesse fondarsi su dati certi e non su presunzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo motivo, per difetto di specificità e per novità della censura sulla legittimazione del firmatario dell'atto; il secondo motivo, perché in parte in contrasto con l'accertamento di merito e comunque infondato, ricordando che il termine dilatorio di sessanta giorni opera solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e non per le verifiche a tavolino, oltre alla mancanza di specifica deduzione del contraddittorio e di prova di resistenza per l'IVA; il terzo motivo, perché relativo a una questione nuova non trattata nei gradi di merito; il quarto motivo, perché non ricorreva un omesso esame di fatti decisivi, essendo la contabilità parallela stata comunque esaminata dai giudici di merito e operando la disciplina sulla doppia conforme; il quinto motivo, perché infondato, avendo la Corte ribadito che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo e può fondarsi anche su presunzioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La censura sulla validità della delega al funzionario firmatario è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché la questione della legittimazione del sottoscrittore è stata proposta per la prima volta in cassazione, quindi tardivamente.
art. 12, commi 2 e 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni e le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale operano, secondo la giurisprudenza richiamata, solo in caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, non nelle verifiche a tavolino.
art. 52 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La doglianza sull'illegittimità dell'acquisizione della documentazione extracontabile è stata ritenuta nuova, perché non proposta nei gradi di merito.
art. 33 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La doglianza sull'illegittimità dell'acquisizione della documentazione extracontabile è stata ritenuta nuova, perché non proposta nei gradi di merito.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La documentazione extracontabile e i file informatici possono integrare elementi presuntivi, ove valutati dal giudice di merito; nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile per novità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale usato per denunciare violazioni di legge in cassazione nei motivi esaminati.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'omissione di un fatto decisivo oggetto di prova; non basta contestare la valutazione delle risultanze istruttorie già esaminate nei gradi di merito.
art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo e può essere fondato anche su presunzioni, non solo su dati di assoluta certezza.
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
Le disposizioni sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. e sui limiti della doppia conforme si applicano anche al giudizio tributario di legittimità.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, opera la limitazione al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo effettivo omesso esame di fatti decisivi.
art. 62 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio di cassazione in materia tributaria non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione delle regole generali richiamate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La censura sulla validità della delega di firma dell'atto impositivo è inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione o se non è specificamente riprodotto il contenuto della delega rilevante ai fini del controllo di legittimità.
- Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dallo Statuto del contribuente opera solo quando l'accertamento segua accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente; nelle verifiche a tavolino non si applica la stessa regola, salvo il diverso regime del contraddittorio endoprocedimentale ove configurabile.
- Per i tributi armonizzati la violazione del contraddittorio endoprocedimentale richiede, ai fini dell'invalidità dell'atto, che il contribuente deduca in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e superi la prova di resistenza.
- In cassazione non è deducibile come vizio di legge una questione che introduca un tema nuovo, non affrontato nei gradi di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.
- L'accertamento parziale non è un autonomo metodo di accertamento sottratto alle regole dell'accertamento ordinario: può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché valutate secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- In presenza di doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non può tradursi nella revisione del merito della valutazione probatoria.
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