Cassazione Penale, Sentenza n. 04318/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di cessazione dell'efficacia dell'obbligo di dimora in Piacenza. La difesa ha sostenuto che il divieto di dimora nel comune di Bobbio (ordinanza del 9 luglio 2024) e l'obbligo di dimora in Piacenza sono "equivalenti" e costituiscono la "medesima misura" ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p.; pertanto la decorrenza del termine di durata della misura doveva essere retrodatata alla prima esecuzione (9 luglio 2024) con conseguente decorrenza del termine di fase e cessazione dell'efficacia della misura il 9 luglio 2025. Il Tribunale del riesame aveva invece ritenuto applicabile l'art. 297, comma 2, c.p.p., perché tra le due misure non custodiali si era interposta la misura degli arresti domiciliari (misura custodiale) rimasta in esecuzione per 23 giorni, sicché non ricorrevano le condizioni per la retrodatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso come infondato e ha confermato l'ordinanza del Tribunale del riesame. Ha ritenuto che la regola della retrodatazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. si applica solo se sono state emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura senza che, nel frattempo, si sia interposta una misura qualitativamente eterogenea. Nel caso di specie la temporanea applicazione degli arresti domiciliari (misura custodiale) interrompe la continuità tra le due misure non custodiali e determina la decorrenza autonoma del termine dalla notifica dell'ordinanza che ha disposto l'obbligo di dimora (27 maggio 2025). Per questi motivi il ricorso e' stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 297 c.p.p.
nel caso in cui, nei confronti di un indagato o imputato, siano state emesse piu' ordinanze che dispongono la "medesima misura" ... i termini di durata delle misure decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza
La Corte interpreta il comma 3 come applicabile solo quando le ordinanze dispongono effettivamente la stessa misura senza interposizione di misure eterogenee; in presenza di misure diverse si applica il comma 2 con decorrenza autonoma dal momento della notifica
art. 283 c.p.p.
Norma che elenca le misure cautelari personali; la giurisprudenza può riconoscere "equivalenza normativa" fra alcune misure (es. divieto e obbligo di dimora) sul piano della gravita' astratta, ma cio' non implica automaticamente identita' ai fini della retrodatazione
art. 276 c.p.p.
Consente l'aggravamento o la sostituzione con arresti domiciliari; l'adozione di una misura custodiale in sostituzione di una non custodiale determina, per la giurisprudenza consolidata, la decorrenza ex novo del termine della misura
art. 293 c.p.p.
Stabilisce le modalita' di notifica delle ordinanze; la Corte richiama che, per le misure non custodiali, la decorrenza decorre dalla notifica ai sensi di questo articolo
art. 303 c.p.p.
Regola i termini di fase (es. termine per il rinvio a giudizio) il cui computo puo' essere inciso dalla decorrenza delle misure cautelari e dalla loro eventuale retrodatazione
art. 304 e art. 308 c.p.p.
Richiamati nel contesto del computo dei termini di durata massima delle misure e dei raddoppi previsti per misure obbligatorie; utili per valutare se il termine di fase o di massima durata e' stato superato
art. 612-bis c.p.
Norma penale in relazione al fatto per cui la Repetta era gravemente indiziata (stalking); rilevante solo come fattispecie sottostante alle misure
Massime di principio
- La retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. si applica solo se sono state emesse piu' ordinanze che dispongono effettivamente la stessa misura senza che, nel frattempo, si sia adottata una misura qualitativamente diversa.
- L'equivalenza normativa o la comparabilita' delle misure sul piano della gravita' astratta (es. divieto di dimora vs obbligo di dimora) non implica automaticamente l'identita' ai fini della retrodatazione del termine di durata; va verificata la continuita' esecutiva delle misure.
- La temporanea applicazione di una misura custodiale (arresti domiciliari) interrompe la continuita' tra misure non custodiali e comporta, secondo la giurisprudenza consolidata, l'avvio ex novo del termine di efficacia dalla notifica della successiva ordinanza.
- Se le misure sono eterogenee, i periodi di sottoposizione non si cumulano: ciascuna misura va computata autonomamente a partire dalla notifica/esecuzione prevista per quella tipologia (commi 1 e 2 dell'art. 297).
- In situazioni simili occorre documentare con precisione le date di esecuzione e notifica delle singole ordinanze e verificare se vi sia stata una misura interposta; se si vuole ottenere la retrodatazione, bisogna dimostrare che non e' intervenuta alcuna misura eterogenea ininterrottamente eseguita.
- Nel dubbio procedurale, la giurisprudenza tende a privilegiare la decorrenza piu' recente (notifica della misura applicata in epoca successiva) quando vi sia stata una sostituzione con misura custodiale, pertanto le impugnazioni che non contestano efficacemente la sostituzione hanno scarse probabilita' di successo.
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