Ordinanza n. 785/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 22/2025 emesso dal Tribunale di Rimini in data 20/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 22/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 22/2025, emesso dal Tribunale di Rimini il 20 gennaio 2025 e munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. dal 27 marzo 2025. Il decreto, notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, riconosceva una somma in favore della ricorrente, comprese le spese legali. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire elementi sul pagamento, sulla sua eventuale anteriorità o posteriorità rispetto alla notificazione del ricorso e, in caso di mancato pagamento, sulle ragioni del ritardo e sul funzionario responsabile.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza nel merito. Ha disposto un'istruttoria, ordinando all'Amministrazione di trasmettere entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, e comunque secondo i termini indicati in motivazione, la documentazione comprovante il pagamento delle somme liquidate dal giudice civile, comprese le spese legali. In alternativa, alla scadenza del termine, l'Amministrazione dovrà depositare una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti dovranno essere curati dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o da un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal TAR.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori nel giudizio.
art. 647 c.p.c.
Il decreto ingiuntivo civile è stato dichiarato esecutivo ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un decreto ingiuntivo civile divenuto esecutivo, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa all'eventuale pagamento del credito e delle spese liquidate dal giudice civile.
- Quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto pagamento del titolo esecutivo, il giudice può richiedere una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato adempimento e l'indicazione del funzionario responsabile del ritardo, ai fini della prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
- Gli adempimenti istruttori nel giudizio di ottemperanza possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio competente, con facoltà di delega o subdelega secondo quanto stabilito dal giudice.
Come è indicizzato
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