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Sentenza

Sentenza n. 3452/2026 - Roma, Sezione 1T

RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITA` DELLA RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE RICHIESTO DAL SIG. SINGH JAGJOT CON ASSICURATA N. 055991323955, PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IN DATA 11/11/2025, E DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO;

Giustizia amministrativa202601283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di inammissibilità della richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancata produzione del contratto di soggiorno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma, datato 11 settembre 2025 e notificato l'11 novembre 2025, con cui è stata dichiarata inammissibile la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, per mancata produzione del contratto di soggiorno. Ha dedotto che l'omessa stipula del contratto non era a lui imputabile, poiché la Prefettura di Roma non lo aveva convocato, insieme al datore di lavoro, presso lo Sportello unico per l'immigrazione, nonostante fosse stata trasmessa tutta la documentazione necessaria. L'amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che, in assenza del contratto di soggiorno stipulato presso l'UTG competente, il rigetto della richiesta di permesso di soggiorno costituisca atto dovuto e vincolato. La Questura ha correttamente applicato gli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 35 e 36 del d.P.R. 394/1999, poiché l'istanza era stata presentata senza rispettare l'iter previsto, che richiede la preliminare sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione. L'eventuale inerzia della Prefettura avrebbe dovuto essere contestata mediante il rito avverso il silenzio, ai sensi degli artt. 31, commi 1 e 2, e 117 c.p.a., e non mediante la diretta presentazione della domanda alla Questura. Il giudice ha inoltre rilevato che i controlli di competenza spettano alla Prefettura e che il lavoratore deve registrare la propria presenza presso lo Sportello unico che ha rilasciato il nulla osta, ottenendo soltanto dopo la verifica dell'ammissibilità e procedibilità della domanda il titolo necessario per richiedere il permesso alla Questura. Le spese sono state compensate, anche considerando il tempo trascorso dal rilascio del nulla osta che aveva consentito l'ingresso in Italia.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998

    La stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione costituisce un passaggio necessario dell'iter amministrativo per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro; in sua assenza, la Questura deve rigettare la richiesta presentata al di fuori della procedura prevista.

  • art. 35 d.P.R. 394/1999

    Attribuisce alla Prefettura competente, tramite lo Sportello unico per l'immigrazione, le verifiche e gli adempimenti preliminari relativi alla procedura di ingresso e alla formalizzazione del contratto di soggiorno.

  • art. 36 d.P.R. 394/1999

    Concorre a disciplinare l'iter amministrativo per la formalizzazione del contratto di soggiorno e il successivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

  • art. 31, commi 1 e 2, c.p.a.

    L'eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione e nella definizione della procedura deve essere fatta valere mediante l'azione avverso il silenzio.

  • art. 117 c.p.a.

    Individua il rito applicabile per ottenere tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione costituisce un adempimento preliminare necessario; in mancanza, la Questura può legittimamente dichiarare inammissibile o rigettare la richiesta presentata direttamente senza il perfezionamento dell'iter previsto.
  • La Questura non può sostituirsi alla Prefettura nello svolgimento degli adempimenti e dei controlli attribuiti allo Sportello unico per l'immigrazione, sicché il permesso di soggiorno non può essere rilasciato in assenza della verifica preliminare di competenza prefettizia.
  • L'eventuale inerzia della Prefettura nella convocazione del lavoratore e del datore di lavoro o nella stipula del contratto di soggiorno deve essere contestata mediante l'azione avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.; tale inerzia non consente di bypassare la procedura presentando direttamente alla Questura una domanda di permesso priva del contratto di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzio
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicità

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