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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31777/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda un patteggiamento ex art. 444 c.p.p. pronunciato dal Tribunale di Cremona, con cui all'imputato è stata applicata la pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 3.200 euro di multa, con riconoscimento della continuazione tra i reati sub iudice di ricettazione di farmaci e quelli già definiti con precedente sentenza irrevocabile. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice avrebbe omesso una autonoma valutazione dei criteri posti a base della congruità della pena; con il secondo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il Tribunale non avrebbe verificato compiutamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato e avrebbe operato una qualificazione giuridica incongrua. La Corte esamina i motivi alla luce dei limiti al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento introdotti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., rilevando che il primo motivo attiene alla motivazione sulla commisurazione della pena e non alla sua illegalità, mentre il secondo non prospetta un errore manifesto nella qualificazione giuridica, ma si risolve in una censura generica priva di specificazione dell'asserito errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse estraneo ai casi di ricorso consentiti contro la sentenza di patteggiamento, perché diretto a contestare la motivazione sulla congruità della pena e non la sua illegalità in senso tecnico; ha inoltre osservato che il secondo motivo non indicava alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica o nella sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, limitandosi a deduzioni generiche. Conseguentemente, trattandosi di ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, dando applicazione alla disciplina del ricorso de plano per le impugnazioni contro il patteggiamento proposte dopo la legge n. 103 del 2017.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso ammissibili contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente per l'asserita erronea applicazione della legge penale e per la dedotta erronea qualificazione giuridica.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    norma invocata dal ricorrente per il dedotto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 cod. pen.

    violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    richiamato per distinguere i profili di commisurazione della pena dall'illegalità della pena, che sola è deducibile in cassazione nel patteggiamento.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis

    richiamato per la trattazione de plano del ricorso contro la sentenza di patteggiamento dopo la riforma del 2017.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103

    riforma che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. limitando i motivi di ricorso avverso il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili censure che investano profili di mera motivazione della pena o la sua commisurazione nei limiti dell'art. 133 c.p., se non si deduce una pena illegalmente prevista o eccedente i limiti legali.
  • Nel patteggiamento, la deduzione di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo quando l'errore sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità, tale da trasformare l'accordo sulla pena in un indebito accordo sul reato.
  • Non è sufficiente, per contestare la qualificazione giuridica nel patteggiamento, richiamare in modo generico l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato: il ricorso deve indicare con precisione in cosa consista l'errore manifesto desumibile dalla contestazione e dal provvedimento impugnato.
  • L'illegalità della pena, rilevante ai fini dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento, coincide con una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente, per specie o quantità, il limite legale; non comprende le censure sulla congruità o sulla motivazione della commisurazione.
  • Le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento proposte dopo la riforma del 2017 sono trattate de plano quando ne ricorrano i presupposti processuali previsti dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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