Sentenza del 30/11/2016 n. 24399 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva impugnato l'iscrizione ipotecaria disposta a garanzia di un credito tributario, sostenendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali sottostanti. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR lo aveva accolto, ritenendo non sufficientemente provata la notifica perché il concessionario aveva prodotto le relate, ma non le matrici o copie delle cartelle. Il concessionario ha impugnato la decisione denunciando la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e della L. n. 890 del 1982, art. 14.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del concessionario. Ha stabilito che, quando la cartella viene notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata autonoma né la produzione della copia o della matrice della cartella. Le relate prodotte attestavano una modalità di notifica conforme all'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario della contribuente contro l'iscrizione ipotecaria. Non sono state liquidate spese, poiché la contribuente non aveva depositato difese scritte.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma consente una modalità di notifica alternativa, direttamente gestita dal concessionario e dall'ufficiale postale. In tale ipotesi la notifica si perfeziona con la ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una specifica relata di notifica o della produzione della copia della cartella, purché sia documentata la regolarità della spedizione e della consegna.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La disposizione è stata richiamata dal concessionario in relazione alle modalità di notificazione tramite servizio postale. La Corte ha ritenuto prevalente, per il caso concreto, la disciplina speciale prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
La disposizione disciplina il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, motivo attraverso il quale il concessionario ha contestato la decisione della CTR.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha cassato la sentenza impugnata e deciso direttamente la controversia, rigettando il ricorso originario della contribuente.
Massime di principio
- La cartella esattoriale può essere validamente notificata direttamente dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica redatta separatamente.
- In caso di notifica postale diretta, l'avviso di ricevimento può essere sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica; non è necessariamente indispensabile produrre anche la matrice o una copia della cartella, se la documentazione attesta regolarmente la spedizione e la consegna.
- L'impugnazione di un atto della riscossione fondato su cartelle precedenti richiede una contestazione concreta della notificazione. La mera assenza della copia della cartella agli atti non implica automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica.
- Quando la notifica della cartella risulta validamente provata, gli atti successivi della riscossione, come l'iscrizione ipotecaria, non possono essere annullati soltanto perché il contribuente sostiene di non aver ricevuto le cartelle.
- La disciplina applicabile dipende dalla modalità di notificazione utilizzata: la notifica diretta tramite raccomandata segue il regime speciale dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, distinto dalla notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore.
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