Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36562/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di responsabilità per due capi (a e b) sostenendo: vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; errore nell'attribuzione di un colpo violento a un determinato imputato (contestazione di errore materiale); mancata valutazione della reale partecipazione di alcuni imputati (presenza passiva vs. concorso); mancata considerazione dello stato di alterazione/astinenza come elemento soggettivo esimente o attenuante; omissione di valutazione delle proposte risarcitorie/post factum come fatto rilevante successivo al reato (art. 62, n.6 c.p.); mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Alcuni motivi richiedono riesame della motivazione della Corte d'appello, altri sono contestati come generici e reiterativi rispetto all'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso di uno degli imputati (denominato nel testo) parzialmente fondato solo in relazione al capo b) della rubrica: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di quell'imputato limitatamente a quel capo e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari. Quanto al resto, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per genericità e reiterazione dei motivi (con affermazione di responsabilità irrevocabile per il capo a)). Le censure sulla mancata concessione delle attenuanti (art. 62, n.6 e art. 62-bis) sono state ritenute non fondate o non sufficientemente specificate. I ricorrenti inammissibili sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628, comma terzo, n.1 cod. pen.

    Norma richiamata nella rubricazione del reato (rapina con particolari aggravanti). Utilizzata per qualificare la gravità del fatto e giustificare la pena; la Corte ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa in relazione alla dinamica descritta.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina la rapina e le relative aggravanti; richiamata nei motivi di ricorso e nella valutazione della responsabilità degli imputati.

  • art. 62, n.4 cod. pen.

    Circostanza attenuante che i giudici di merito avevano concesso in sede d'appello in equivalenza con la recidiva e le aggravanti; la Cassazione non ha invece accolto i ricorsi che insistevano su altre attenuanti quando risultavano generiche.

  • art. 62, comma primo, n.6 cod. pen.

    Circostanza attenuante per aver riparato il danno o posto in essere fatto rilevante successivo al reato: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva della specificità richiesta (assenza di allegazione degli atti comprovanti la proposta risarcitoria), per cui non ha ritenuto fondata la censura.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato che, dopo la modifica normativa, non è sufficiente lo stato di incensuratezza; occorrono elementi positivi da valorizzare, che nel caso non erano stati specificati dai ricorrenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione invocata per la condanna alle spese e all'ammenda (somma di euro tremila) a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • I motivi di cassazione che si limitano a reiterare censure di merito o presentano argomentazioni generiche e non autosufficienti sono inammissibili.
  • La valutazione dell'attendibilità della persona offesa è questione di fatto riservata al giudice di merito: la Cassazione interviene solo in presenza di manifeste contraddizioni o illogicità nella motivazione.
  • Se si contesta l'attribuzione di un atto violento a un determinato imputato è necessario che la difesa sollevi il punto in modo specifico e che la Corte d'appello lo affronti; se nella motivazione manca una valutazione specifica sulla posizione di un imputato, la Cassazione può annullare e rinviare per colmare la lacuna.
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti (art. 62 n.6 o art. 62-bis) occorre produrre e indicare elementi concreti e documenti (es. proposte risarcitorie, prove di riparazione del danno, elementi personali positivi), non basta l'enunciazione generica.
  • Le contestazioni sull'elemento soggettivo (capacità di intendere e di volere per stati di alterazione/astinenza) richiedono documentazione sanitaria o probatoria specifica; mere affermazioni difensive senza prova non sono sufficienti in Cassazione.
  • Quando si invoca un errore materiale o omissione motivazionale su punti determinanti per la posizione di singoli imputati, la Corte di legittimità esige che la censura sia precisa: in caso contrario il ricorso può essere dichiarato inammissibile o la decisione rimandata per nuovo esame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.