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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32782/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, perché l'appello conteneva censure specifiche e idonee a incrinare il fondamento logico-giuridico della sentenza di primo grado. Ha quindi cassato la decisione del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile il gravame e ha rinviato la causa al Tribunale di Sondrio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convenuto)

La controversia

Una società aveva agito per ottenere il pagamento di un compenso per prestazioni di coordinamento della sicurezza in un cantiere relativo alla ristrutturazione di un edificio di proprietà della convenuta. La convenuta si era difesa sostenendo di dovere una somma minore e aveva chiamato in causa un terzo, asseritamente incaricato anche del coordinamento della sicurezza con facoltà di avvalersi di collaboratori. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda della società. La convenuta aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha censurato tale declaratoria, deducendo che l'atto di appello conteneva invece una critica ampia, puntuale e specifica alla sentenza di primo grado, con contestazione dell'interpretazione delle risultanze documentali e indicazione dei passaggi della decisione impugnati e delle prove da rivalutare.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    "a pena di inammissibilità del gravame"

    L'appello deve contenere motivi specifici che contrappongano alle argomentazioni della sentenza impugnata una critica idonea a confutarne il fondamento logico-giuridico; non basta la mera individuazione delle statuizioni censurate, ma occorre una correlazione sufficiente con la motivazione della decisione di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice di secondo grado è delimitata dai motivi specifici di impugnazione, i quali devono confrontarsi con le ragioni poste a base della decisione gravata.
  • L'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'atto espone argomentazioni che, anche senza formalismi, siano idonee a contestare in modo puntuale il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello non è sufficiente indicare in modo generico le statuizioni censurate; è necessario che l'atto consenta di comprendere con certezza le critiche mosse alle singole argomentazioni del primo giudice e i profili di errore denunciati.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello è censurabile quando il gravame contenga una critica articolata alle valutazioni di fatto e di diritto del primo giudice, compresa la diversa lettura delle risultanze documentali e probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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