Cassazione Penale, Sentenza n. 44138/2023 del 02/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva assolto dal reato di rapina ma lo aveva dichiarato responsabile di lesioni e porto di coltello. Il ricorso deduce cinque motivi: (1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione perché l'uso della bomboletta spray sarebbe stato atto di legittima difesa dopo essere stato afferrato da uno sconosciuto; (2) omissione della valutazione della natura di "arma" della bomboletta ai sensi dell'art. 4 L.110/1975; (3) violazione dell'art. 585 c.p. perché la Corte avrebbe impropriamente ritenuto l'aggravante dell'uso di arma non contestata in capo all'imputazione; (4) omissione del riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n.6 c.p. per la riparazione del danno; (5) omissione dell'avviso circa l'applicabilità delle pene sostitutive (art. 20-bis c.p. e art. 545-bis c.p.p.) a seguito della riforma Cartabia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo relativo alla legittima difesa. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio sulla sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa, rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente valutato le specifiche circostanze (rapida aggressione, presa al braccio, impossibilità di sottrarsi, assenza di prove della presenza di terzi utili) e ha confuso il piano del possesso della bomboletta con quello della necessità e proporzione della reazione difensiva. Gli altri motivi sono stati assorbiti e non decisi nel merito. Di conseguenza la pronuncia d'appello è annullata limitatamente alla valutazione della legittima difesa e rimessa per nuovo esame; nessuna statuizione definitiva è resa sugli altri punti.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
La Cassazione interpreta l'art. 52 come norma che richiede una valutazione concreta e circostanziata della legittima difesa: il giudice deve accertare la sussistenza dell'offesa ingiusta, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e offesa, valorizzando le specifiche circostanze di fatto (presa al braccio, impossibilità di allontanarsi, assenza di alternative). Non può escludersi la legittima difesa in modo apodittico basandosi solo sulla presenza di persone nel luogo.
art. 4 L. 110/1975
Rilevata dai ricorrenti la questione, la Corte di Cassazione segnala l'esigenza di motivazione circa la qualificazione di un oggetto come "arma", ma nel caso concreto tale aspetto non è stato determinante nel decidere il primo motivo, che è stato invece ritenuto fondato per vizi di motivazione sulla legittima difesa.
art. 585 cod. pen.
La Cassazione ricorda che l'aggravante relativa all'uso di arma deve essere specificamente contestata nell'imputazione; non può essere valorizzata dal giudice di merito se non è stata dedotta formalmente. Tuttavia, nel caso, la decisione sulla legittima difesa ha assorbito l'accertamento di queste questioni.
art. 62 n. 6 cod. pen.
La circostanza attenuante della riparazione del danno è stata invocata dal ricorrente e richiesta dal Pubblico Ministero in parte, ma la Corte di Cassazione non ha deciso il merito su questo punto, ritenendolo assorbito dal rinvio; tuttavia segnala che la valutazione della congruità della riparazione va compiuta con adeguata motivazione.
art. 20-bis cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla riforma delle pene sostitutive, la questione è stata sollevata ma non risolta nel provvedimento impugnato: la Corte di Cassazione non ha affrontato il merito, avendo disposto il rinvio limitatamente alla legittima difesa.
art. 545-bis cod. proc. pen.
La norma è richiamata in connessione alla riforma Cartabia e all'obbligo di informare l'imputato circa l'applicabilità di pene sostitutive; anche su questo punto la Cassazione non si è pronunciata nel merito, avendo assorbito il motivo con il rinvio.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come criterio di censura per vizio di motivazione e violazione di legge: la Cassazione ha ritenuto fondato il motivo che denunciava vizio di motivazione (ex art. 606), quando la motivazione della Corte territoriale è apparsa apodittica e carente nella verifica delle circostanze di fatto rilevanti per la legittima difesa.
Massime di principio
- Quando l'imputato allega legittima difesa il giudice deve valutare concretamente l'offesa ingiusta, la necessità della reazione e la proporzione della risposta, sulla base di specifiche circostanze fattuali; non è sufficiente una motivazione generica.
- Il possesso di un oggetto utilizzato nella reazione (es. bomboletta spray) non vale automaticamente a escludere la legittima difesa; occorre distinguere tra il piano del possesso dell'oggetto e la valutazione della necessità e proporzione della reazione.
- La presenza di altre persone in un luogo affollato non esclude di per sé l'esimente della legittima difesa: il giudice deve accertare se realisticamente fosse possibile ricorrere ad aiuti esterni o allontanarsi senza rischio.
- Le aggravanti connesse all'uso di "arma" devono essere contestate nell'imputazione: il giudice non può valorizzarle se non sono state formalmente contestate.
- La circostanza attenuante per riparazione del danno (art. 62 n.6) richiede una valutazione della congruità della riparazione e può essere decisiva sulla determinazione della pena se adeguatamente motivata.
- Se la Corte d'appello omette una valutazione essenziale (es. sulla legittima difesa), la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame, con conseguente assorbimento di altri motivi non ancora valutati.
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