Sentenza n. 5416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 14415/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del decreto di finanziamento e degli atti presupposti, nella parte in cui avevano riconosciuto un contributo inferiore a quello richiesto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva richiesto incentivi per un investimento nel settore turistico, domandando un’agevolazione complessiva di euro 967.440,48. In seguito allo scorrimento della graduatoria, le era stato riconosciuto un contributo di euro 165.701,27, composto da euro 40.000 a fondo perduto ed euro 125.701,27 in forma di credito d’imposta. Nel ricorso di primo grado e nell’appello la società ha contestato la quantificazione dell’aiuto, sostenendo che avrebbe dovuto applicarsi la Sezione 3.13 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato connessi all’emergenza COVID-19, più favorevole rispetto al regime de minimis, con conseguente riconoscimento dell’intero importo richiesto. Ha dedotto violazione di legge, violazione della disciplina unionale sugli aiuti di Stato, dell’art. 1 del d.l. n. 152/2021, degli avvisi ministeriali, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché eccesso di potere, travisamento dei fatti e difetto, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha sostenuto che, anche qualora la Sezione 3.13 non fosse stata applicabile, avrebbe dovuto trovare applicazione la Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, poiché la società era subentrata nella graduatoria a seguito della rinuncia di altri beneficiari. Ha quindi lamentato una disparità di trattamento rispetto alle imprese ammesse originariamente e ha richiamato le FAQ ministeriali secondo cui il momento dell’erogazione coinciderebbe con quello dell’assegnazione dell’incentivo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto entrambi i motivi e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la misura agevolativa era stata notificata dalle autorità italiane e autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2022) 3188 final dell’11 maggio 2022 ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, in quanto riconducibile alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo. L’amministrazione non poteva quindi scegliere discrezionalmente la Sezione 3.13, né tale sezione poteva essere applicata per il solo fatto di essere contenuta nello stesso Quadro temporaneo e di prevedere massimali più elevati. Il riferimento generale al Quadro temporaneo contenuto negli avvisi doveva essere interpretato alla luce della specifica sezione sulla quale si fondava l’autorizzazione europea. L’applicazione di un regime diverso avrebbe alterato i presupposti e le condizioni dell’autorizzazione della Commissione. Poiché la Sezione 3.1 aveva cessato di applicarsi il 30 giugno 2022, l’amministrazione aveva correttamente verificato, al momento della concessione conseguente allo scorrimento, la residua concedibilità dell’aiuto secondo la disciplina allora vigente e i limiti del regime de minimis. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che il momento rilevante è quello della concessione dell’aiuto, non la presentazione della domanda né l’approvazione della graduatoria originaria. La concessione alla società era avvenuta con il provvedimento adottato dopo lo scorrimento, quando la Sezione 3.1 non era più operativa. La diversa disciplina applicata ai beneficiari originari e a quelli subentrati non costituiva disparità di trattamento, ma conseguiva alla successione temporale dei regimi europei e all’obbligo di verificare i presupposti vigenti al momento della concessione. Le FAQ ministeriali non modificavano tale conclusione, poiché anche l’assegnazione alla società era avvenuta soltanto con il provvedimento di scorrimento. L’appellante è stata condannata alle spese del grado, liquidate in euro 2.000 per ciascuna delle due parti costituite, oltre accessori; nulla spese nei confronti della parte non costituita.
Norme richiamate
art. 1 d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233
Costituisce la base normativa della misura agevolativa per le imprese del settore turistico, la cui disciplina deve essere applicata nel rispetto del regime di aiuti di Stato autorizzato dalla Commissione europea.
art. 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
La Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato interno la misura notificata dall’Italia, in quanto riconducibile alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Sezione 3.1, punto 22, del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato connessi all’emergenza COVID-19
“l’aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2022”
Il termine riguarda il momento della concessione dell’aiuto, che coincide con l’adozione del provvedimento attributivo del beneficio e non con la presentazione della domanda o l’approvazione della graduatoria originaria.
Sezione 3.13 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato connessi all’emergenza COVID-19
Non è applicabile quando la specifica misura nazionale è stata notificata e autorizzata dalla Commissione europea sulla base della diversa Sezione 3.1.
art. 8 dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021
Deve essere interpretato in coerenza con il regime unionale concretamente autorizzato per la misura e non come rinvio generale a tutte le sezioni del Quadro temporaneo.
art. 3 dell’Avviso dell’8 aprile 2022
Il riferimento al Quadro temporaneo non comporta l’automatica applicazione di ogni regime ivi previsto; rileva la specifica sezione posta a fondamento dell’autorizzazione europea.
regime de minimis
Dopo la cessazione della Sezione 3.1, la residua concedibilità dell’aiuto deve essere verificata alla luce del plafond de minimis disponibile, ove applicabile secondo la disciplina vigente.
Massime di principio
- Quando una misura nazionale di aiuto di Stato è stata notificata e autorizzata dalla Commissione europea sulla base di una specifica sezione di un quadro temporaneo, l’amministrazione deve applicare il regime oggetto dell’autorizzazione e non può optare per una diversa sezione dello stesso quadro, anche se quest’ultima prevede condizioni o massimali più favorevoli.
- Il generico richiamo contenuto in un avviso amministrativo all’intero quadro temporaneo degli aiuti di Stato deve essere interpretato alla luce della specifica sezione sulla quale la Commissione europea ha fondato la decisione di compatibilità; tale richiamo non determina l’automatica applicazione di tutti i regimi contemplati dal quadro.
- Ai fini del rispetto del termine di operatività di un regime europeo di aiuto, il momento rilevante è quello della concessione dell’aiuto, individuato nell’adozione del provvedimento che attribuisce concretamente il beneficio al destinatario, e non la presentazione della domanda o l’inserimento nella graduatoria originaria.
- Il beneficiario ammesso mediante scorrimento della graduatoria non può pretendere l’applicazione del regime europeo vigente per i beneficiari originari quando la sua concessione intervenga dopo la cessazione di quel regime: la diversa disciplina deriva dalla successione temporale delle norme e non costituisce, di per sé, disparità di trattamento.
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