Sentenza n. 248/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1167 del 19.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023”; della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1204 del 26.11.2021 recante ad oggetto “Estensione efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2023 impegno spesa imposta di registro”; nonché per quanto occorrer possa, - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 881 del 09.09.2021 recante ad oggetto “Estensione interinale delle concessioni demaniali determinata dalla perdurante pendenza dei giudizi Tar Toscana, II, R.G. 714/2020 e Cons. St., VI, 5198/2021”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Costa Est S.r.l. il 13/3/2024: - della Determina Dirigenziale del Comune di Piombino n. 1606 del 27 dicembre 2023, recante ad oggetto «Differimento termini scadenza delle concessioni demaniali marittime ad esclusione di quelle in materia di produzione di beni».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determine dirigenziali del Comune di Piombino relative al differimento o all’estensione della scadenza delle concessioni demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le determine dirigenziali del Comune di Piombino che disponevano l’estensione o il differimento dei termini di scadenza di concessioni demaniali marittime, comprese le determine adottate nel 2021 e quella del 27 dicembre 2023, contestando quindi gli atti con cui l’amministrazione aveva disciplinato la durata delle concessioni. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 9 dicembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non potesse esaminare il merito della controversia, procedere d’ufficio o sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, secondo il principio dispositivo in senso ampio, il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione sino alla fase decisoria e può determinare l’improcedibilità mediante una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della mancata opposizione del Comune.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio dichiarando l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il principio dispositivo in senso ampio attribuisce al ricorrente la disponibilità dell’azione sino alla fase decisoria; il giudice non può procedere d’ufficio nel merito né sostituirsi alla parte nella valutazione della persistenza dell’interesse ad agire.
- La dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di definire nel merito la controversia e impone una pronuncia processuale di improcedibilità.
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