Sentenza del 11/05/2017 n. 2081 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Scudo fiscale - Presentazione della dichiarazione - Conoscenza attività di accertamento nei confronti di società a ristretta base partecipativa - Attività avviata nei confronti altri soci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione non è stata accolta. L'avvio di accertamenti nei confronti del socio-amministratore o di altri soci non dimostra, di per sé, la formale conoscenza dell'attività da parte del socio di minoranza estraneo alla gestione. Poiché non è stata provata tale conoscenza, la dichiarazione di rimpatrio non è stata privata dei suoi effetti e non è risultato applicabile il raddoppio dei termini di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'accertamento fondato sul raddoppio dei termini ordinari, sostenendo che la propria dichiarazione di rimpatrio nell'ambito dello scudo fiscale avrebbe prodotto effetti. L'Amministrazione riteneva invece sufficiente, per escludere tali effetti e applicare il raddoppio, l'avvio di attività accertative nei confronti del socio-amministratore della società, anch'essa a ristretta base partecipativa. Il punto decisivo era stabilire se il contribuente avesse avuto una formale conoscenza dell'attività accertativa tributaria o del processo penale relativo ad altri soggetti.
Norme richiamate
Art. 14, comma 7, d.P.R. 350/2001
La perdita degli effetti della dichiarazione di rimpatrio richiede che il contribuente abbia avuto una conoscenza formale dell'attività accertativa tributaria o del procedimento penale; tale requisito non può essere presunto soltanto dall'esistenza di accertamenti riguardanti altri soci.
D.L. 78/2009
La disciplina richiama il requisito della formale conoscenza previsto dall'art. 14, comma 7, d.P.R. 350/2001 ai fini della verifica degli effetti dello scudo fiscale e del raddoppio dei termini.
Massime di principio
- L'attività di accertamento avviata nei confronti di una società, di un amministratore o di altri soci non equivale automaticamente alla conoscenza formale da parte di un socio distinto.
- Per escludere gli effetti dello scudo fiscale o applicare il raddoppio dei termini occorre provare una conoscenza formale e personale del contribuente, non una mera conoscibilità o conoscenza indiretta.
- La posizione del socio deve essere valutata individualmente, considerando la sua partecipazione, l'eventuale ruolo gestionale e la prova concreta della ricezione o conoscenza degli atti.
- La qualità di socio di minoranza privo di incarichi operativi, da sola, non consente di presumere che il contribuente conoscesse gli accertamenti svolti nei confronti della società o degli altri soci.
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